L’entrata in vigore del Codice, originariamente prevista a decorrere dal 15 agosto 2020 e applicabile con riferimento ai procedimenti avviati successivamente a quella data, a seguito della grave crisi epidemiologica da COVID-19, è stata rinviata al 1° settembre 2021.
Il rinvio, come chiarito nella relazione illustrativa del provvedimento, si è reso necessario per evitare che il sistema delle cosiddette misure di allerta, volte a consentire l’individuazione anticipata della crisi di impresa, risultasse – in presenza di una situazione economica gravissima – eccessivamente penalizzante.
Alla stessa stregua, lo slittamento in avanti della piena efficacia della Riforma mirava a mitigare e contenere eventuali problematiche di coerenza del sistema per l’effetto dell’introduzione di uno strumento giuridico profondamente rinnovato.
Uno degli istituti riformati, senza bisogno di attendere settembre 2021, è quello della transazione fiscale.
Come si legge nella Circolare 34E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, “in termini generali, si rileva che la ratio sottesa all’istituto della transazione fiscale (art. 182-ter, LF) inizialmente nato per tutelare, in misura prevalente, gli interessi erariali e l’azione amministrativa, si è evoluta nel senso di contemperare i predetti interessi con la massima salvaguardia della continuità aziendale e dei connessi livelli occupazionali. Le finalità dell’istituto si sono in tal modo assestate nell’ottica di individuare soluzioni condivise tra gli operatori economici e il Fisco, così da consentire un equo contemperamento tra gli interessi dei primi e quelli erariali”.
L’attuale lettera dell’articolo 182-bis, co. 5, della LF, consente oggi al Giudice fallimentare, chiamato a valutare un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero una proposta di concordato preventivo, di superare la mancata adesione delle Agenzie Fiscali e degli Enti previdenziali alla proposta di transazione fiscale avanzata dal contribuente.
Il novellato quadro normativo ed ordinamentale non chiarisce, tuttavia, in ordine all’obbligo della partecipazione dell’Amministrazione Finanziaria ad una procedura, sebbene conclusasi negativamente, dalla quale sia possibile quantificare il debito erariale che il professionista indipendente dovrebbe garantire come legittimamente soddisfatto, pur in assenza – si ribadisce – di un formale accordo di transazione fiscale.
Una delle invariate funzioni della transazione fiscale è infatti quella di provvedere al consolidamento del debito tributario e questo in una districata prospettiva che, in ipotesi di imputazione per reati fiscali, sottopone la qualificazione e quantificazione dell’evasione accertata a tre diversi Organi: il Giudice penale, il Giudice Fallimentare, l’Agenzia delle Entrate (quest’ultima rappresentata in transazione da un Ufficio addirittura diverso da quello che ha proceduto alla redazione del PVC ovvero dell’avviso di accertamento).
Tralasciando in questa sede l’autonomia del Giudice penale per la quantificazione dell’imposta evasa, vale la pena – a parere di chi scrive – evidenziare i possibili rischi di dicotomia tra il consolidamento del debito tributario realizzato dall’Amministrazione Finanziaria e quello oggetto di valutazione ad opera del Giudice fallimentare.
Per quest’ultimo il problema si pone in presenza di una transazione fiscale assistita dal voto negativo dell’Agenzia, potendosi tale veto estendere non tanto alla percentuale di abbattimento del debito quanto alla valutazione della sua stessa entità. In questi casi, non è peregrino credere che un voto negativo del Fisco non possa che orientare negativamente il Giudice dell’omologa che, pur volendo, non avrebbe strumenti (e, invero, neanche poteri per il caso della procedura di cui all’art. 182-bis l.f.) per procedere ad un’autonoma attività di consolidamento del debito tributario, al cui soddisfo è votato il piano attestato; e questo, a non voler parlare delle difficoltà del professionista indipendente.