L’individuazione del titolare effettivo per i trust e gli istituti giuridici affini torna a far parlare di sé, proprio adesso che sembravano in parte sopite le contrastanti interpretazioni delle novità introdotte dalla Riforma del 2017.
Con specifico riferimento ai Trust e agli istituti giuridici affini, l’assenza di specifici rimandi agli obblighi di individuazione del titolare effettivo era stata infatti risolta dalla dottrina accedendo ad interpretazione autentica dell’art. 20, co. 5, del d.Lgs. 231/07, che –come evincibile dalla Relazione illustrativa della Riforma – aveva ben evidenziato la volontà del Legislatore di colmare ogni vuoto normativo che attentasse alla necessità/doverosità nell’individuazione del titolare effettivo.
Tale interpretazione, che mirava cioè – anche alla luce della normativa sul monitoraggio fiscale – alla individuazione di tutti i soggetti formalmente coinvolti nel rapporto (avessero essi il controllo o meno sui beni in segregazione), aveva sollevato numerose perplessità di aderenza e compatibilità rispetto al sistema tributario vigente, sia sotto il profilo della sostanziale ridondanza delle informazioni richieste dalla novella normativa in commento, sia dal punto di vista della manifesta conflittualità di tale modello di comunicaizone rispetto al principio di personalità ed effettività di capacità contributiva, che regola l’ordinamento tributario.
Oggi tale irrisolta questione emerge in tutta la sua dirompente contraddittorietà dalla Bozza di Decreto, in questi giorni sottoposta al vaglio del parere del Consiglio di Stato, che mira ad istituire presso il Registro delle Imprese il registro dei titolari effettivi, sottoponendo – secondo le indiscrezioni comparse sui quotidiani specializzati – anche i trust agli obblighi comunicativi in argomento.
In particolare, per i trust sarebbe necessario comunicare al Registro delle Imprese, per la successiva evidenza pubblica, il codice fiscale, la denominazione del trust (o del negozio giuridico affine), il luogo e gli estremi del relativo atto di costituzione.
A tale riguardo, la normativa sembrerebbe affaticarsi a precisare come dette comunicazioni circa la titolarità effettiva non siano dovute al sussistere di un rischio attuale ed effettivo di esposizione a frodi, rapimenti, ricatti, estorsioni e molestie.
In attuazione di quanto previsto in ambito comunitario, l’Italia ha, infatti, in particolare con i decreti 90/17 e 125/19, modificato e integrato il più volte citato decreto legislativo 231/2007, prevedendo, all’articolo 21, comma 5, che sia il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, a stabilire, con decreto, le disposizioni in materia di alimentazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per finalità di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Nello febbraio 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione la bozza del citato decreto strutturato in 11 articoli declinandone, tra l’altro, le modalità di consultazione e accesso da parte delle pubbliche Autorità, dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio nonché di altri soggetti.
Nelle more dell’emanazione del cennato decreto, è intervenuto, in data 23 luglio 2020, il Parere del Garante europeo della protezione dei dati, sulla scorta del quale – lo scorso 14 gennaio – l’Authority nazionale nel “Parere su uno schema di decreto del MEF, di concerto con il MISE in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”, piegandosi all’interesse pubblico che fa da corollario all’introduzione del menzionato registro, ha raccomandato il rispetto del principio di minimizzazione dei dati e l’adozione di misure tecniche adeguate al rischio.
Ma quello con la Privacy non è l’unico conflitto latente della novella, tenuto conto che quello con le norme in materia di monitoraggio fiscale risulta anche di più difficile risoluzione.
La questione era stata, invero, affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 506, in data 30 ottobre 2020, nella quale era stato chiarito che “sia per quanto riguarda la normativa dell’antiriciclaggio, sia quella relativa al monitoraggio fiscale (…) deve sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione”, statuendo in tal modo che sono “tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione”.
Secondo l’Agenzia, a tali conclusioni si arriva agevolmente dall’analisi dell’introduzione, nel comma 1, dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, della figura del “titolare effettivo”, quale ulteriore soggetto obbligato al monitoraggio fiscale, specificando – di contro – come sia esclusa l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto possa esercitare – in relazione alle attività detenute all’estero – un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.