Transazione fiscale: il destino dei crediti erariali se interviene la confisca

La riforma dell’istituto della transazione fiscale e recenti approdi della giurisprudenza di legittimità hanno riacceso la luce sull’annosa questione del rapporto tra confisca penale e disponibilità finanziarie e patrimoniali della società da apportare a sostegno della convenienza e fattibilità di un piano di rientro dal debito, ancillare all’accesso ad una delle procedure concorsuali oggi contemplate in tema di crisi d’impresa.

Andando al cuore della problematica, c’è da osservare come, nel caso di sequestro preventivo disposto in forma diretta nei confronti di società coinvolta in illeciti tributari, le disponibilità finanziarie, sequestrate e poi transitate al FUG, non possono, di default, essere considerato nel piano, che deve centrare i requisiti della convenienza e della sostenibilità, che accompagna l’accesso ad un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 182-bis l.f..

In tema di reati tributari, infatti, l’imposta evasa qualificata e quantificata dal Giudice penale non risente necessariamente delle decisioni di natura “deflattiva” assumibili dall’Ufficio in corso di procedimento.

In altri termini, non è impossibile il verificarsi di un’astratta situazione nella quale in transazione il debito fiscale venga fissato ad un determinato ammontare e nel processo penale l’imputazione continui a qualificare l’evasione secondo le originarie contestazioni (contenute nel PVC da cui è scaturita la notizia di reato della Guardia di Finanza o il rapporto/denuncia dell’Agenzia delle Entrate).

Ne deriva che, al pagamento della rata definita in transazione, il Giudice penale potrebbe non ordinare alcuna restituzione, ritenendo ancora da colmare il gap tra imposta evasa (penalmente qualificata) e impegno al pagamento del debito tributario consolidato in transazione.

Ma la questione indicata al punto che precede (nella lettura più ostile al Contribuente) è neutrale rispetto a valutazioni circa la convenienza del piano, poiché la Corte di Cassazione è ferma nell’affermare che, stante la diversa funzione cui rispondono la misura cautelare e la procedura concorsuale, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore del profitto del reato tributario eseguito sui beni della società fallita prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene dai creditori intervenuti nella procedura concorsuale (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 26874/2021).

In definitiva, se è vero che le somme al FUG non possono essere considerate di default e acriticamente a sostegno del piano, è altrettanto vero che, nel caso di fallimento, comunque dette somme non verrebbero introitate dal Fisco, poiché – in caso di confisca – i crediti erariali si estinguerebbero per confusione (come precisato nell’ulteriore sentenza, la n. 14738/2020, della Suprema Corte).

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