Nonostante i copiosi interventi che si sono susseguiti nel corso degli anni in merito al fondo patrimoniale, non pare quietarsi il dibattito sorto sia in dottrina che in giurisprudenza sulla possibilità di uno scioglimento convenzionale dello stesso, essenzialmente per la mancanza di tale specifica previsione tra le cause di cessazione del fondo elencate dall’art. 171 c.c..
La suddetta disposizione infatti, limitandosi ad annoverare quali ipotesi di estinzione del fondo esclusivamente i casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla dice in merito all’eventualità di uno scioglimento, per concorde volontà dei coniugi, del fondo patrimoniale dagli stessi previamente costitutito.
L’orientamento favorevole si basa principalmente sulla considerazione che l’atto costitutivo del fondo patrimoniale altro non sarebbe se non una convenzione matrimoniale, con la conseguenza di essere assoggettato alla relativa normativa ed, in particolare, agli artt. 162 e 163 c.c. che ne disciplinano modifica e risoluzione.
Un secondo argomento volto a corroborare la tesi in esame verte sulla possibilità per i coniugi di pervenire a un risultato analogo a quello determinato dallo scioglimento consensuale, alienando tutti i beni del fondo patrimoniale sino al suo completo svuotamento ai sensi dell’art. 169 c.c..
Inoltre, alcuni autori hanno desunto la non esaustività dell’art. 171 c.c. dal fatto che la stessa non contempli, tra le ipotesi di cessazione del fondo, la dichiarazione di morte presunta del coniuge che, invece, è pacificamente ritenuta, in quanto evento equiparato alla morte, una causa che dà luogo alla estinzione del fondo.
L’orientamento della dottrina tradizionale e della giurisprudenza maggioritaria considera tuttavia inammissibile lo scioglimento, per mutuo consenso dei coniugi, del fondo patrimoniale precedentemente costituito a causa del carattere tassativo dell’art. 171 c.c.. Tale disposizione infatti, interpretata alla lettera, disciplina solo alcune specifiche cause di cessazione del fondo quali l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, onde va escluso che l’autonomia privata possa far cessare a suo piacimento il fondo.
In presenza di figli minori la tesi contraria trova un solido fondamento nella necessità di non pregiudicare l’interesse della prole rispetto a quello dei genitori costituenti il fondo, desumibile chiaramente dal disposto di cui all’art. 171, comma 2, c.c., ove è stabilito che “se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio”.
Una terza corrente interpretativa esclude tale possibilità, al fine di tutelare le ragioni dei creditori. Se infatti l’ordinamento ammette che l’interesse della famiglia possa prevalere su quello dei creditori, rendendo i beni costituiti in fondo inattaccabili da questi ultimi, ciò non significa che i coniugi possano svincolare tali beni ad di fuori dei casi previsti dall’art. 171 c.c. sottraendoli ai propri creditori, salvo poi poterne nuovamente disporne.
Con la recente pronuncia della Corte di Appello di Bologna, Sez. Minori, del 05.08.2011, i giudici hanno avallato la tesi che esclude la possibilità dello scioglimento convenzionale, in ragione della tassatività delle cause di cessazione del fondo patrimoniale elencate dall’art. 171 c.c..
Tale disposizione, invero, prevede quale causa di scioglimento del fondo unicamente il venir meno del vincolo matrimoniale per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ratio della norma in esame risiede proprio nell’esigenza di tutela degli interessi dei figli minori che, in seguito a un evento distruttivo del nucleo familiare, potrebbero essere facilmente in conflitto con quelli dei genitori.
La legittimità dello scioglimento consensuale del fondo patrimoniale non può nemmeno evincersi dalla disposizione di cui all’art. 169 c.c., che disciplina l’alienazione dei vari beni che ne fanno parte.
I giudici hanno infatti correttamente rilevato alcune notevoli differenze tra lo scioglimento del fondo e l’alienazione dei beni in esso confluiti. In primo luogo, nell’ipotesi di estinzione per esaurimento, il fondo non cessa definitivamente il suo scopo, potendo essere reintegrato. Inoltre, mentre l’alienazione dei beni ne comporta l’uscita dal patrimonio, lo scioglimento del fondo può invece essere totalmente svincolato da una successiva alienazione.
Anche il Tribunale di Modena, con la sentenza del 01.03.2011, ha confermato il carattere tassativo dell’art. 171 c.c. richiedendo che, affinché il giudice possa attribuire ai figli (ex comma 3 dell’art. 171) il bene costituito dai genitori in fondo patrimoniale, è necessario che si sia già verificata la cessazione del fondo stesso per una delle cause espressamente previste dall’art. 171 c.c..
Per questo motivo, “ai figli è preclusa la domanda di attribuzione, ai sensi dell’articolo sopra citato, nel caso in cui pesi il procedimento di divorzio e, conseguentemente, non si sia ancora verificato lo scioglimento degli effetti civili del loro matrimonio, quale causa di cessazione “ex lege” del fondo patrimoniale”.
La Corte di Appello di Bologna, Sez. Minori, con decreto del 13.03.2088, dopo aver confermato l’esaustività delle cause di cessazione del fondo patrimoniale elencate nell’art. 171 c.c., osserva come “la competenza del giudice minorile in ordine ai provvedimenti di cui all’art. 171 c.c. concerna il solo caso in cui, pur verificatasi una causa di cessazione, per la presenza di figli minori il fondo perduri sino al compimento della maggiore età dell’ultimo: in tal caso il Tribunale per i Minorenni, competente ex art. 38 disp. att. c.c., detta le statuizioni circa i diritti della prole. Non è invece prevista dalla legge alcuna ipotesi di scioglimento del fondo per volontà dei coniugi, previa autorizzazione del Tribunale dei Minori”.