La tassa sui rifiuti torna a far parlare di sé, ma questa volta la notizia è davvero clamorosa.
Con l’interrogazione parlamentare n. 5-10764 proposta dal deputato Giuseppe L’Abbate è stato chiesto di verificare se la quota variabile TARI debba essere calcolata una sola volta per tipologia di occupazione, ad esempio per una utenza domestica, pur se questa risulti costituita da più superfici.
Secondo quanto emerso dall’interrogazione, infatti, la maggior parte dei Comuni avrebbe per anni errato nella determinazione del tributo determinando importi maggiori rispetto a quelli effettivamente dovuti.
La notizia lascia presagire gravissime ripercussioni nelle casse dei Comuni italiani i quali dovranno prepararsi a una pioggia di istanze di rimborso da parte dei cittadini.
Andando con ordine, è bene chiarire che l’imposta sui rifiuti è dovuta da qualsiasi soggetto che possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, ossia strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati, ovvero aree scoperte, (superfici prive di edifici o di strutture edilizie che non costituiscono parte integrante del locale, adibiti a qualsiasi uso, che producono rifiuti urbani e assimilati) che siano potenzialmente in grado di produrre rifiuti.
Diversamente, la Tari non è applicata su:
- aree scoperte di pertinenza o accessorie a civili abitazioni, quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi;
- aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tassabili fatta eccezione per le aree scoperte operative;
- aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).
Con specifico riferimento alla modalità di determinazione della tariffa, l’ammontare dell’imposta dovuta è determinato in base a due distinte componenti: da un lato, da una quota fissa determinata in ragione dei metri quadri dell’immobile; dall’altro lato, da una quota variabile rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare.
La regola generale per il calcolo della quota variabile della Tari sull’abitazione e sulle pertinenze è contenuta nel punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, nel quale è previsto che “la parte variabile ΣTV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.”
Ed proprio in relazione a tale ultimo aspetto che sono emerse le maggiori criticità. Se così fosse, alcuni Comuni, fin dall’introduzione della Tari avrebbero calcolato illegittimamente il tributo, dividendo l’abitazione dalle sue pertinenze e applicando ad ognuna di esse la quota variabile, senza considerare che tale quota dovrebbe essere associata al numero degli occupanti e, pertanto, una sola volta in base all’intera utenza e non in relazione anche alle pertinenze.
In base a tale calcolo il contribuente si è visto costretto a corrispondere addirittura il doppio rispetto al dovuto.
Del resto, come chiarito dal MEF in risposta all’interrogazione parlamentare, “se una singola utenza è composta da un appartamento, un garage e una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso modus operandi da parte dei comuni non trova alcun supporto normativo.”
La quota variabile non risulta dunque legata all’immobile, bensì all’utenza comprensiva delle pertinenze, diversamente, ad esempio, dalle aliquote IMU che invece considerano l’unità immobiliare in senso catastale.
In altri termini, qualora l’abitazione abbia anche delle pertinenze (come la cantina o il garage), la loro superficie deve essere sommata a quella dell’abitazione principale e, una volta compiuta tale operazione, sarà possibile procedere all’applicazione delle tariffe.
Come chiarito dal sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, “si tratta di un’errata comprensione della legge di primo livello, secondo la quale la Tari, per la parte variabile, va applicata soltanto all’abitazione e non anche alle pertinenze”, ragion per cui i cittadini che hanno pagato di più di quanto effettivamente dovuto dovranno essere rimborsati.
In attesa che sia emanata la circolare con gli opportuni chiarimenti, oltre al danno potrebbe presentarsi anche la beffa atteso che, nonostante nei prossimi anni i contribuenti che finora hanno pagato di più di quanto dovuto si vedranno limare la tassa sui rifiuti, è stato preannunciato che tale onere graverà sul resto dei cittadini.
Appare dunque di fondamentale importanza che i cittadini proprietari di unità immobiliari si attivino per controllare attentamente se sull’avviso di pagamento la quota Tari sia stata dettagliata nella componente variabile addebitando quote anche per le pertinenze (conteggiate separatamente più volte). In tal caso, sarà possibile procedere per la richiesta di rimborso della quota di tributo non dovuta al proprio Comune, mentre, nel caso di riscossione esternalizzata della tassa rifiuti, l’istanza dovrà essere presentata al soggetto terzo. Diversamente, qualora l’avviso di pagamento non contenga alcun dettaglio, sarà opportuno verificare le modalità di calcolo della quota variabile indicate nel regolamento comunale sulla Tari.
Si tenga conto che la richiesta di rimborso potrà essere effettuata entro il termine di prescrizione del diritto, ossia cinque anni e, in caso di diniego espresso da parte del Comune, sarà possibile presentare ricorso avverso tale provvedimento (valutandone opportunamente i presupposti) alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego.
Qualora, invece, l’Ente comunale ometta di riscontrare la richiesta di rimborso, trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, sarà possibile impugnare il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, sempre innanzi alla CTP, entro i 60 giorni dalla formazione del silenzio.