Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità la convenienza di una spesa di sponsorizzazione diretta ad una ASD può essere qualificata sempre come costo, dando vita ad un onere deducibile per l’azienda sponsor, e ciò prescindendo da qualsivoglia valutazione del conseguente vantaggio economico.
Secondo un costante indirizzo della Suprema Corte, nel caso delle spese di sponsorizzazione la scelta delle strategie d’impresa non è sindacabile dall’Ufficio, restando preclusiva dell’imprenditore.
Le spese di sponsorizzazione dirette ad una ASD sono, infatti, assistite da presunzione assoluta di congruità qualora la dazione di denaro rientri nei limiti quantitativi di cui all’art. 90, comma 8 della L. 289/2002 e sia stata pacificamente sostenuta a fronte di una controprestazione della società sponsorizzata.
L’orientamento giurisprudenziale è ormai consolidato ed affermato da numerose pronunce della Corte di Cassazione ove per la risoluzione di controversie analoghe pone l’accento sempre ed in modo univoco sulla normativa sopra richiamata.
Ancora la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 21452/2021, ha ribadito che in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
Secondo prevalente dottrina, la descritta disposizione di cui all’art. 90, co. 8, costituisce norma speciale, destinata a derogare anche al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall’art. 109 TUIR, trattandosi di disposizioni che dettano peculiari condizioni di deducibilità delle spese di pubblicità che rispondono alle specifiche esigenze del settore di riferimento, ossia delle compagini sportive dilettantistiche.
Se così è, per la deducibilità di oneri della specie, il contribuente non sarebbe tenuto a provare la connessione in ordine alla congruità dei costi rispetto al volume d’affari ed all’oggetto sociale, potendosi così sostenere che il regime di presunzione assoluta coinvolga, oltre che la natura della spesa, anche i profili di sua inerenza, sebbene entro la soglia, normativamente prefissata.
Non sembrerebbe, dunque, consentita la contestazione ad opera dell’Ufficio di alcun profilo di incongruità o antieconomicità del relativo costo, partendo dall’incontestato assunto secondo cui – nel settore delle sponsorizzazioni – si configurerebbe diabolico l’onere della prova circa la congruità del costo rispetto ad una prognostica utilità di incremento dei ricavi.