Secondo la Corte di Cassazione, in caso di reato di omesso versamento dell’IVA l’estinzione del debito tributario ha efficacia estintiva anche nei procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 158/2015

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 40314 del 2016, è tornata ad occuparsi del reato di cui all’art. 10 ter D. Lgs. n. 74/2000, che prevede e punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto.

In particolare la Suprema Corte, dopo avere ribadito che, alla luce di consolidata giurisprudenza di legittimità, la crisi di liquidità del debitore è irrilevante ai fini dell’esclusione della colpevolezza, salvo il caso in cui sia stato dimostrato da parte dell’imputato che siano state adottate tutte le iniziative finalizzate alla corresponsione del contributo, ha esaminato le modifiche legislative introdotte dal D. Lgs. n. 158/2015, in vigore dal 22 ottobre 2015.

Innanzitutto, il Giudice di legittimità ha evidenziato che, secondo quanto previsto dalla novella, l’integrale pagamento dei debiti tributari abbia ora efficacia estintiva del reato e non dia più luogo soltanto a circostanza attenuante.

A tale proposito, si ricorda che, ai sensi di quanto stabilito dall’attuale art. 13, comma primo, D. Lgs. n. 74/2000, “i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”.

Secondo una ricostruzione meramente letterale del dato normativo, dunque, l’estinzione del reato può avvenire attraverso la definizione dei debiti tributari entro un preciso limite temporale, ossia prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.

E’ pur vero che, secondo quanto previsto dal terzo comma del citato articolo, “qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell’applicabilità dell’art. 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione”.

Ebbene, proprio relativamente alla questione del suddetto limite temporale, la Suprema Corte si è espressa in modo estremamente rilevante riguardo ai procedimenti in corso al momento di entrata in vigore della nuova disposizione legislativa.

Secondo la Corte di cassazione, la ratio della norma prevede ora l’estinzione della fattispecie criminosa a seguito di condotte di carattere restitutorio.

La causa estintiva, nell’interpretazione del Giudice di legittimità, integra un’ipotesi di asimmetria tra la “meritevolezza di pena” e il “bisogno di pena”, “che viene meno in ragione della condotta di integrale pagamento del debito tributario, così privando di ragione l’applicazione della pena”.

Sotto tale profilo, con riferimento all’art. 27, comma 3, della Costituzione, non vi è più ragione di applicare la pena astrattamente prevista in quanto il comportamento di restituzione comporta il venir meno della funzione rieducativa assegnata alla pena stessa.

A parere della Corte, pertanto, in ossequio a tale principio, per i procedimenti penali in corso il limite temporale di rilevanza stabilito dalla richiamata norma non può dare luogo a disparità di trattamento dato che, sotto il profilo sostanziale, il pagamento del debito tributario assume “la medesima efficacia estintiva, sia che avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 158 del 2015, che avvenga dopo tale limite, purché prima del giudicato”. Ciò anche in ragione del principio del favor rei, posto che la più favorevole disciplina interviene in pendenza di un procedimento.

Logica conseguenza a tale argomentazione non può essere che la seguente: “a prescindere dall’irrilevanza della dimensione soggettiva della spontaneità, l’interesse a provvedere al pagamento dell’intero debito tributario è necessariamente diverso, e più intenso, ove sia collegato ad una efficacia estintiva del reato, anziché ad una efficacia soltanto attenuante; quindi, nei soli procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 158 del 2015, deve ritenersi che l’imputato sia nella medesima situazione giuridica che fonda, allorquando non vi sia ancora stata l’apertura del dibattimento, l’efficacia estintiva prevista dalla nuova causa di non punibilità; viceversa, si registrerebbe una disparità di trattamento in relazione a situazioni uguali in ordine alla quale sarebbe prospettabile una questione di illegittimità costituzionale”.

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