Sanzioni penali e amministrative: la Cassazione nega la violazione del principio del ne bis in idem

Con la sentenza n. 25815 del 22.06.2016, la Cassazione torna ad affrontare il tema del ne bis in idem, con particolare riferimento alla possibilità di ottenere dal giudice penale una sentenza di non luogo a procedere – ai sensi del combinato disposto degli artt. 129 e 649 c.p.p.- nei confronti di un soggetto a cui, per i medesimi fatti, sia già stata irrogata la sanzione amministrativa.
La questione trae origine dall’impugnazione di una sentenza di non luogo a procedere emessa dal Tribunale di Asti nei confronti di un soggetto accusato di omesso versamento dell’IVA al quale, per gli stessi fatti oggetto del procedimento, era stata comminata la sanzione amministrativa ex art. 13 D.Lgs. 471/97, ragione che induceva il giudice del merito ad applicare il principio contenuto nell’art. 649 c.p.p. in base al quale “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto” .
Sul punto è doveroso premettere che, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 74/2000, l’Ufficio irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie oggetto di notizia di reato in ottemperanza al principio di specialità di cui all’art. 19 D.Lgs. 74/2000 secondo cui “quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale”. Appare evidente quale sia il fine perseguito dalla disposizione, ovverosia garantire l’attuazione del divieto di ne bis in idem “sostanziale” evitando che la medesima condotta possa determinare in capo allo stesso soggetto l’irrogazione di diverse sanzioni.
Naturalmente, il problema sorge soltanto in determinati settori dell’ordinamento in cui il Legislatore ha previsto la duplice disciplina sanzionatoria penale ed amministrativa, come per l’appunto accade in caso di violazioni tributarie sanzionate a livello amministrativo, ma che in presenza di dolo di evasione e contestuale superamento della soglia di punibilità assumono rilevanza penale.
Le criticità interpretative derivano, com’è noto, dalla rigida applicazione del principio del doppio binario previsto per il sistema processuale ed esteso anche al regime sanzionatorio determinando inevitabilmente il cumulo delle sanzioni penali ed amministrative.
Con la decisione in commento, la Cassazione manifesta un chiaro atteggiamento di chiusura ai principi espressi nella nota sentenza Grande Stevens c. Italia in cui è stato ritenuto leso il principio del ne bis in idem per chiunque venga sottoposto a processo penale in seguito all’irrogazione di una sanzione amministrativa, purché quest’ultima sia caratterizzata da un elevato grado di severità. In altri termini, i giudici della Corte di Strasburgo sostengono che la corretta interpretazione dell’art. 4, protocollo 7, della CEDU impone necessariamente l’estensione del divieto di un secondo giudizio alle ipotesi in cui sia già stata irrogata una sanzione amministrativa che, per la sua afflittività, possa essere parificata alla sanzione penale. Le linee guida per rintracciare tale qualificazione sono state dettate dalla celebre sentenza “Engel” la quale ha chiarito che per la determinazione della natura sostanziale della sanzione dovranno tenersi in considerazione la qualificazione giuridica della violazione nell’ordinamento nazionale, la natura effettiva della violazione e il grado di severità della sanzione.
Ciononostante, i Giudici di piazza Cavour ritengono errata l’applicazione dell’art. 649 c.p.p. da parte del Tribunale, ciò in quanto nell’ipotesi di specie non troverebbero applicazione i principi di matrice europea e che, dunque, sia preferibile aderire all’orientamento della stessa Corte di legittimità che avalla la duplicazione punitiva e, al tempo stesso, esclude che nei casi di omesso versamento sussista un rapporto di specialità tra sanzioni amministrative e penali, trattandosi invero di “progressione illecita” (Sezioni Unite sentenze gemelle n. 37425 e 37424 del 2013). Ed infatti a parere degli Ermellini, “anche se in data antecedente alla sentenza Grande Stevens c. Italia, si è pronunciata nel senso di ritenere che il reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (D. Lgs. 74/2000, art. 10 ter) non si pone in rapporto di specialità ma di progressione illecita con il D.Lgs. 471 del 1997, art. 13, comma 1, che punisce con la sanzione amministrativa l’omesso versamento periodico dell’imposta entro il mese successivo a quello di maturazione del debito mensile IVA”.
Alla luce di tale ragionamento, la Corte ritiene che l’unica soluzione praticabile sarebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. nella parte in cui omette di disciplinare il divieto di un secondo giudizio per l’imputato che abbia già subìto un procedimento amministrativo culminato con una sanzione di sostanziale natura penale.
Da una lettura critica della decisione, sembrerebbe che i giudici di legittimità abbiano preferito aderire sic et simpliciter all’orientamento maggiormente afflittivo trincerandosi dietro la proposizione di una soluzione operativa del tutto superflua, soprattutto alla luce della recente sentenza n. 102/2016 della Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi un merito alla violazione del principio del ne bis in idem nell’ambito degli abusi di mercato, ha dichiarato inammissibile la questione motivando che un intervento di tipo additivo sul punto avrebbe ingenerato trattamenti sanzionatori non uniformi.
Per la concreta ed uniforme attuazione dei principi provenienti dalla Corte europea, in conclusione non resta altro che attendere un intervento da parte del Legislatore che, in seguito alla posizione assunta dalla giurisprudenza sul tema, non pare più procrastinabile.

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