Risarcimento dei danni per mancato annullamento in autotutela dell’atto illegittimo

Con la sentenza n. 6283 del 20 aprile 2012 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al contribuente sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità dell’azione amministrativa, essendo necessario che la stessa, nell’adottare l’atto illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono il limite esterno della sua azione.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione il contribuente aveva adito il giudice ordinario, chiedendo il risarcimento dei danni causati dall’operato della Pubblica amministrazione, che prima aveva emesso un provvedimento impositivo e poi, in ritardo, lo aveva annullato in autotutela – ritenendolo quindi illegittimo – a seguito dell’istanza presentata dal commercialista incaricato dal contribuente. Il Tribunale, riformando la precedente pronuncia del Giudice di Pace, favorevole al contribuente, aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la responsabilità della Pubblica amministrazione per avere richiesto un tributo non dovuto non è in re ipsa, ma occorre accertare che essa non si sia attenuta a criteri di imparzialità, correttezza e buona fede; nel caso di specie, non emergeva dagli atti che l’errore commesso fosse imputabile a dolo o colpa. Secondo il Tribunale, inoltre, il ritardo nell’emissione del provvedimento di sgravio non può configurare colpa dell’Amministrazione, in quanto tale emissione è meramente facoltativa e il denunciato ritardo non è ravvisabile, non essendo previsto alcun termine al riguardo.

La Corte di Cassazione ha confermato il dispositivo del Tribunale, ma ne ha corretto la motivazione in relazione proprio a questi ultimi aspetti. In particolare, la Corte, dopo avere ribadito, richiamando sull’argomento alcune precedenti pronunce (Cassazione sentenza 23 settembre 2011 n. 19458), che l’Amministrazione finanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al contribuente sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità dell’azione amministrativa, sembra abbandonare la tradizionale impostazione secondo cui l’esercizio dell’autotutela è da ricondurre alla stregua di un’attività discrezionale, esercitabile solo nel perseguimento di ragioni di interesse pubblico che giustifichino la rimozione dell’atto illegittimo. Secondo la Corte, le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione impongono alla Pubblica amministrazione, una volta informata dell’errore in cui è incorsa, di compiere le necessarie verifiche e poi, accertato l’errore, di annullare il provvedimento riconosciuto illegittimo e, comunque, errato. La conclusione cui giunge la Suprema Corte appare, quindi, del tutto condivisibile: le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione impongono l’annullamento del provvedimento del quale sia stata riconosciuta l’illegittimità; non vi è, dunque, spazio alla mera discrezionalità, poiché essa verrebbe necessariamente a sconfinare nell’arbitrio in palese contrasto con i principi sopra indicati.

Nella sentenza in rassegna viene inoltre ribadito l’orientamento oramai consolidato in giurisprudenza secondo cui l’attività della Pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nel rispetto del principio del neminem laedere codificato dall’art. 2043 c.c..

Tuttavia, affinchè l’Amministrazione sia chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al contribuente è necessario che essa, nell’adottare l’atto illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono il limite esterno della sua azione.

Non è sufficiente l’obiettiva illegittimità del comportamento della Pubblica amministrazione e, quindi, della pretesa tributaria, occorrendo, invece, che tale illegittimità sia connotata da un quid pluris, che viene identificato nella violazione delle regole dell’imparzialità, correttezza e buona amministrazione.

Nella sentenza in rassegna, la questione attiene alla responsabilità dell’Amministrazione finanziaria per il ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell’esercizio del potere di autotutela, ove tale comportamento abbia arrecato danno al contribuente.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è intervenuta in diverse occasioni (si veda Cassazione sentenza n. 689 del 19 gennaio 2010) riconoscendo la responsabilità dell’Amministrazione finanziaria che non abbia posto in essere, secondo le regole della diligenza e della prudenza, l’autotutela al fine di rimuovere gli effetti di un atto illegittimo; atto dichiarato tale a seguito di sindacato giurisdizionale ovvero annullato in ritardo dalla stessa Amministrazione.

Ai fini della risarcibilità del danno, è necessario che l’attività dell’Amministrazione, di fronte ad un’istsnza di autotutela, non sia esente da colpa; è necessario, in altre parole, che la stessa, ponendo in essere un comportamento connotato da imprudenza e imperizia, non abbia annullato un atto palesemente infondato, nonostante fosse stata sollecitata in tale senso dal contribuente.

Ne deriva, quindi, la regola secondo cui la responsabilità dell’Amministrazione finanziaria è legata all’illegittimità dell’atto, ma non solo; è anche legata al suo mancato ritiro attraverso l’autotutela. Avverso il comportamento dell’Amministrazione finanziaria che non abbia posto in essere l’autotutela invocata secondo le regole della diligenza e della prudenza al fine di rimuovere gli effetti di un atto illegittimo, dovrà essere riconosciuta al contribuente la possibilità di promuovere un’azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..

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