Con il Decreto 8 febbraio 2019 (G.U. Serie Generale, n. 89 del 15 aprile 2019), in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, è stato introdotto l’obbligo, anche per i medici veterinari, di alimentare – all’atto della prescrizione del medicinale veterinario, del mangime medicato e del prodotto intermedio – il nuovo sistema informativo dedicato, per il tramite della prescrizione medico-veterinaria di matrice elettronica.
La novella in commento, oltre alle intuibili ricadute in termini di adempimenti per gli operatori del settore, offre nuovi elementi di analisi e di approfondimento rispetto alla storica diatriba dottrinale in ordine all’aliquota IVA da applicare alla cessione di farmaci veterinari avvenuta in occasione di una prestazione professionale.
La vexata quaestio trae origine dalla “facoltà di consegna” ad opera del medico veterinario introdotta dall’abrogato art. 17 comma 3 del regolamento sul farmaco D.M. 16 maggio 2001 n. 306, che prevedeva che“il medico veterinario, nell’ambito della propria attività e qualora l’intervento professionale lo richieda, può consegnare al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima; restano fermi gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 336 del 1999”.
La richiamata disposizione – che consentiva al medico veterinario di consegnare medicinali a seguito di prestazione specialistica che rendesse necessaria tale somministrazione – è stata abrogata dall’entrata in vigore del D.lgs 193/2006 che, pur non offrendo alcun elemento chiarificatore in ordine al connesso trattamento fiscale della prestazione, è andato a chiarire la condotta tipo della “consegna” e contribuito a definirne meglio i confini.
La vigente normativa di riferimento, infatti, nel disciplinare le varie fattispecie di vendita del farmaco veterinario non comprende la figura dello zooiatra, in tal modo implicitamente escludendo che a tale tipologia di professionista si applichino le prescrizioni di cui agli artt. 70 e 71 del richiamato D.lgs. 193/2006.
Il medesimo Decreto, peraltro, al successivo art. 84, regolamenta la possibilità per il veterinario di consegnare il farmaco al proprio cliente, condotta priva di qualsivoglia finalità commerciale, anche alla luce delle stringenti regole deontologiche che disciplinano la professione di veterinario.
La modifica del citato art. 84 ad opera della L. 189/2012 ha lasciato inalterato la natura della prestazione del veterinario che è da ritenere operazione accessoria alla prestazione medica, quando tra esse sussista un rapporto diretto e funzionale.
Chiarita la natura della “consegna” del farmaco ad opera del veterinario, è ora necessario analizzare le conseguenze applicative rispetto alle previsioni generali in materia IVA.
A mente dell’art. 12 del DPR 733/72, per effetto della citata accessorietà, la consegna del farmaco verrebbe fiscalmente assimilata all’operazione principale, anche per effetto dell’unicità del Codice ATECO (75.00.00) che caratterizza tutti i servizi veterinari: da ciò discenderebbe la necessità che essa rientri nel medesimo imponibile e, ovviamente, segua la medesima aliquota IVA dell’operazione principale, attualmente fissata al 22%.
Questa appare, allo stato, l’unica interpretazione possibile, stante la contraddittorietà – rispetto al quadro normativo frattanto evolutosi – delle indicazioni contenute nell’ormai datato parere dell’Agenzia delle Entrate n. 2004/164942, a seguito di richiesta avanzata dalla FNOVI con nota n. 1054/2002, in ossequio alle quali le cessioni effettuate dal veterinario dovrebbero essere fatturate separatamente rispetto alle prestazioni professionali.
La prospettata doppia fatturazione, se da un lato servirebbe a giustificare la distinzione fiscale (in termini di imponibile e aliquota), dall’altro esporrebbe infatti il professionista alla realizzazione di una tipica attività commerciale di vendita del farmaco, riservata a farmacie e parafarmacie, in tal modo collocandosi – per effetto dell’evidente violazione del già richiamato art. 70 del D.lgs. 193/2006 – in una pericolosa area di esercizio abusivo della professione.
Sotto diversa prospettiva, tuttavia, rimangono parzialmente irrisolte le questioni connesse alla citata introduzione dei prescritti obblighi di tracciabilità che, invero, potrebbero soffrire di limitazioni proprio in ordine alla connessione diretta della consegna del farmaco alla prestazione medico-veterinaria presupposto.