Per la Cassazione il redditometro è una presunzione semplice

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 23554 del 20 dicembre 2012, ha espressamente sancito che “Il comma 7, art. 38, già richiamato si limita a porre una presunzione semplice e non a delimitare l’ambito oggettivo dell’accertamento sintetico…D’altra parte, proprio l’accertamento sintetico disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, convertito in L. n. 122 del 2010, tende a determinare, attraverso l’utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente mediante i c.d. elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale”.

Con tale pronuncia, i Giudici di legittimità hanno chiaramente stabilito che quella insita nello strumento redditometrico è una presunzione semplice e, di conseguenza, il solo possesso dei beni indicatori di capacità contributiva non è sufficiente, ex se, a sorreggere la pretesa impositiva avanzata dall’Amministrazione finanziaria, dovendo quest’ultima, in tale ipotesi accertativa, farsi carico dell’onere probatorio, alla stregua di quanto previsto per gli altri metodi di accertamento standardizzato.

La capacità probatoria della presunzione semplice è, infatti, quella di un indizio utilizzabile nel processo di formazione della pretesa tributaria soltanto se adeguatamente supportato da altri elementi indiziari qualificati. E’, pertanto, necessario che l’Ufficio adempia all’onere gravante su di esso di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa avanzata, ovvero di provare, con ulteriori elementi, derivanti anche dal contraddittorio con il contribuente, l’esistenza di una presunzione grave, precisa e concordante del maggior reddito contestato.

Vi è da notare, inoltre, che la Cassazione ha individuato l’esistenza della presunzione semplice di cui trattasi “già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dall’articolo 22 del D.L. n. 78/2010”: per i Supremi Giudici, quindi, sembra essere scontato che la nuova formulazione del testo di legge post D.L.  n.  78/2010, ovvero quella relativa al nuovo redditometro, preveda una presunzione semplice. Si può ritenere, pertanto, che con queste parole, la Cassazione indichi già la strada circa la effettiva valenza del nuovo accertamento sintetico. Al riguardo, si ricorda infatti che la neo-introdotta conformazione dell’istituto richiede obbligatoriamente che il contribuente partecipi all’accertamento, fornendo ulteriori dati e notizie, e successivamente venga invitato al contraddittorio prima dell’emissione dell’atto impositivo.

In realtà, non è la prima volta che la Corte di Cassazione approda a tale conclusione: medesimo principio era stato, difatti, già affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 13289 del 17 giugno 2011, secondo la quale “la procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano stati disattesi”. (cfr. anche Cass., 22 ottobre 2010, n. 21662 e Cass., 3 febbraio 2006, n. 2411).

Nella suddetta sentenza è stato affermato un ulteriore principio, ossia che l’obbligo di esperire il preventivo contraddittorio tra le parti si applica anche per il passato, pertanto non solamente per gli accertamenti afferenti periodi di imposta dal 2009 e successivi.

Nel senso dell’appartenenza dell’accertamento redditometrico a quelli di tipo “standardizzato”, in analogia agli studi di settore ed ai parametri, si è espresso anche l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con la Relazione n. 94 del 9 luglio 2009.

Ne consegue, in definitiva, che anche nell’accertamento sintetico, come nello studio di settore, il risultato del dato standard di origine deve necessariamente essere adeguato nel corso del contraddittorio con il soggetto, pena l’illegittimità dell’accertamento.

A ben vedere, viene confermato il principio stabilito dalla Suprema Corte SS. UU. (n. 26638 del 18 dicembre 2009), ossia che l’accertamento si rafforza e si legittima proprio attraverso il contraddittorio instaurato “con il contribuente dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell’impresa la presunzione”.

Analogamente si è orientata anche la giurisprudenza di merito, tra cui, recentemente, la Commissione Tributaria Regionale di Torino, con sentenza n. 76 del 24 novembre 2011: “L’adito giudice tributario, esaminata la documentazione in atti e sottesa ai contraddittori, nel caso de quo, regolarmente instaurati e ritualmente costituiti, ritiene le presunzioni addotte dall’A.F. insufficienti a sorreggere in sé la legittimità dell’accertamento, operante la ricostruzione dei ricavi presumibilmente attribuibili al contribuente sulla base della sola applicazione di coefficienti presuntivi…Il giudice di seconde cure, nella libera valutazione delle risultanze probatorie, ritiene accertare, in fatto e sul punto, che gli standards adottati non siano applicabili al caso concreto e che le affermazioni rese dall’ufficio in merito all’eventualità che il contribuente possa aver svolto attività, senza averne dichiarato i proventi, risultino palesemente infondate, non corroborate da prove documentali, il cui  onere,  costituendo il ricorso al redditometro   presunzione semplice, resta a carico dell’Ufficio”.

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