Per i reati tributari commessi dagli amministratori può essere ammesso il sequestro preventivo sui beni della società.

La questione della possibilità di aggredire o meno direttamente i beni di una società per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante della stessa vede da tempo la giurisprudenza divisa.

Secondo alcune pronunce della Cassazione infatti, con riferimento ai reati tributari commessi dagli amministratori, è da ritenersi ammissibile il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona giuridica, anche al di fuori dei casi in cui la sua creazione era finalizzata a farvi confluire i profitti degli illeciti fiscali quale “società schermo”.

La Suprema Corte ha affermato al riguardo che, sebbene il reato tributario risulti addebitabile all’indagato, le conseguenze patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale egli ha agito, salvo che si dimostri che vi è stata una rottura del rapporto organico, sicché non è richiesto che l’ente sia responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed esso non può considerarsi terzo estraneo al reato perché partecipa alla utilizzazione degli incrementi economici che ne sono derivati (Cass. Sez. III Pen., sentenza n. 28731 del 19.07.2011; Cass. Sez. III Pen., sentenza n. 26389, 06.07.2011). La legge consentirebbe infatti di confiscare direttamente i beni costituenti profitto del reato, indipendentemente dalla qualifica di concorrente nel reato stesso del soggetto nella cui disponibilità è pervenuto il profitto e, nel caso della società, prescindendo dalla previsione o meno di responsabilità amministrativa per il medesimo reato.

Altre pronunce, al contrario, hanno invece decretato l’inammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni appartenenti alla persona giuridica, qualora si proceda per violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società, poiché gli articoli 24 e seguenti del D.Lgs. n. 231/2001 non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l’adozione del provvedimento, tranne che nel caso in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti, tanto che ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato (Cass. Sez. III Pen., sentenza n. 15349 del 03.04.2013).

Con l’ordinanza n. 46726 del 22.11.2013, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione “se sia possibile o meno aggredire direttamente i beni di una persona giuridica per la violazione tributaria commessa dal legale rappresentante della stessa” in una vicenda in cui era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente su un immobile di proprietà del legale rappresentante di una società, indagato per il reato di cui all’articolo 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000 per avere omesso il versamento dell’Iva.

Le Sezioni Unite della Cassazione, riunitesi il 30 gennaio, hanno chiarito che il sequestro preventivo non generalmente è ammissibile per i reati tributari commessi dai manager, ma che in certi casi la società risponde con il proprio patrimonio per le colpe dei vertici nei confronti del Fisco.

In attesa del deposito delle motivazioni della sentenza, la Suprema Corte ha emanato l’informazione provvisoria n. 1/2014 dalla quale emerge l’adozione di una soluzione al quesito solo parzialmente affermativa; secondo gli Ermellini: «E’ consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni comunque direttamente riconducibili al profitto del reato, mentre non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti diulteriori beni della persona giuridica».

In conclusione, i Giudici hanno individuato il confine tra ammissibilità o meno del sequestro nella riconducibilità dei beni aziendali al profitto del reato.

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