La Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 9 settembre 2010 n. 19246 ha stabilito che: “non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti ametà”, e quindi il termine per l’iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo è comunque di cinque giorni, indipendentemente dalla volontà dell’opponente di dimezzare i termini in citazione.
L’incertezza sugli effetti della Costituzione dell’opponente
Tale decisione ha creato molta confusione in quanto era consuetudine che qualora fossero stati concessi termini ordinari e non dimidiati all’opposto, l’opponente avrebbe potuto costituirsi entro dieci giorni dalla notifica dell’atto anziché nei cinque giorni ora stabiliti dalla Suprema Corte.
La tardiva costituzione dell’opponente deve essere equiparata alla sua mancata costituzione, comportando l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta.
I diversi orientamenti della giurisprudenza
Dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione si stanno creando varie correnti interpretative al fine di impedire che i giudizi instaurati prima di tale decisione vengano dichiarati improcedibili.
Il Tribunale di Varese, ad esempio, ha applicato il principio del tempus regit actum per escludere l’applicazione del nuovo principio giurisprudenziale alle opposizioni pendenti. I tribunali di Torino, Livorno e Bari hanno applicato la rimessione in termini, ex articolo 153 c.p.c.
In particolare il Tribunale di Varese con la sentenza del 8 ottobre 2010 ha escluso la retroattività del principio sancito dalla Corte di Cassazione in materia di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ricorrendo allo strumento di cd. overruling, fenomeno molto comune nei regimi di common law. Nello specifico, alla parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte e che successivamente è stata travolta dall’overruling, non potrebbe essere addebitato alcun comportamento colposo per il fatto di essere incorsa in errore.
Per la precisione, per non incorrere in violazione delle norme costituzionali, internazionali e comunitarie che garantiscono il diritto ad un giusto processo, il giudice di merito deve escludere la retroattività del principio introdotto con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 19246.
Il Tribunale di Torino come detto, con provvedimento dell’11 ottobre 2010 indica nella rimessione in termini , previsto dall’art. 153 c.p.c., il rimedio per superare l’errore della parte che ha fatto affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in relazione alle norme regolatrici del processo e, che successivamente sia stata travolta da un mutamento di orientamento interpretativo.Pertanto la tardiva costituzione dell’opponente e la decadenza che ne è derivata sono riconducibili ad una causa non imputabile all’opponente stesso, con la conseguenza che essa potrà essere rimessa in termini , di guisa che la costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato, ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta. Orientamento, tra l’altro, seguito anche dal Tribunale di Livorno e dal Tribunale di Bari.
Conclusioni: le soluzioni prospettate dal CNF
La prima delle soluzioni prospettate dal Consiglio Nazionale Forense mira ad intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione , articolo 165 c.p.c..In particolare la suddetta soluzione si propone di chiarire che l’articolo 165 comma 1 c.p.c. va interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applicherebbe , nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163 bis comma 2 c.p.c.
La seconda proposta mira, invece, a fornire una diversa interpretazione dell’articolo 645 comma 2 c.p.c. stabilendo che la riduzione dei termini previsti non riguarderebbe i termini di costituzione .