Uno degli aspetti più problematici con riferimento al fondo patrimoniale è quello riguardante i profili pubblicitari richiesti per l’opponibilità ai terzi dell’atto costitutivo di tale istituto.
La sovrapposizione delle disposizioni che regolano la pubblicità dei beni immobili e delle convenzioni matrimoniali ha, in particolare, fatto sorgere, anche a causa del silenzio del legislatore sul punto, la necessità di chiarire l’esatta funzione di ciascuno di tali adempimenti e di ordinarne i reciproci rapporti. Quando si è in presenza di un fondo patrimoniale costituito con beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, si pone difatti un problema di coordinamento tra due sistemi pubblicitari: da un lato, l’art. 2915 c.c. continua a richiedere la trascrizione degli atti che importino vincoli di indisponibilità, dall’altro, l’art. 162 c.c., ultimo comma, stabilisce come non siano opponibili a soggetti terzi le convenzioni patrimoniali non annotate a margine dell’atto di matrimonio.
La questione in merito all’esatta funzione assegnata alle due accennate forme di pubblicità risulta particolarmente controversa in dottrina, come dimostrato dalle diverse soluzioni interpretative prospettate.
Parte degli osservatori ha infatti sostenuto la funzione oppositiva della trascrizione dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale ex art. 2647 c.c. sulla base di una serie di argomentazioni. Innanzitutto si è affermato che quella dichiarativa sarebbe la tipica natura della trascrizione e che, pertanto, opererebbe nel nostro ordinamento una regola generale in forza della quale la trascrizione del vincolo negoziale, quando disposta dalla legge, svolgerebbe sempre funzione oppositiva, e non di mera pubblicità notizia. Inoltre è stato evidenziato come non si possa prescindere da quanto previsto dall’art. 2915 c.c., il quale stabilisce che i vincoli di indisponibilità siano opponibili ai creditori pignoratizi dal momento della loro trascrizione. Si è infine rilevato come gli artt. 2643 e 2647 c. 2 c.c. prevedano, per gli acquisti e le alienazioni dei beni oggetto del fondo patrimoniale, la formalità della trascrizione, mentre non vi sia alcuna previsione normativa che richieda, in tali casi, la formalità dell’annotazione, con la conseguenza che, se la pubblicità del fondo patrimoniale fosse affidata unicamente alle risultanze dei registri dello stato civile, i terzi non sarebbero posti in grado di conoscere la consistenza sopravvenuta del fondo.
Tale contrasto di opinioni dottrinali non ha tuttavia provocato altalenanti pronunce della giurisprudenza di legittimità sul tema. Sin dalla prima decisione in materia, la sentenza n. 8824 del 27 novembre 1987, la Corte di Cassazione ha infatti mostrato di aderire alla tesi secondo cui l’opponibilità ai terzi del vincolo derivante dal fondo è determinata dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, alla quale viene attribuita efficacia di pubblicità dichiarativa, mentre la trascrizione prevista dall’art. 2647 c.c. sarebbe degradata a mera pubblicità notizia. Il successivo orientamento della Suprema Corte mai si è discostato dall’adesione a suddetti principi (cfr. Cass., 1 ottobre 1999, n. 10859; Cass., 28 novembre 2002, n. 16864; Cass., 15 marzo 2006, n. 5684; Cass., 5 aprile 2007, n. 8610; Cass., 16 novembre 2007, n. 23745; Cass., 10 luglio 2008, n. 18870; Cass., 30 settembre 2008, n. 24332; Cass., 25 marzo 2009, n. 7210).
Pur in assenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, è stata avvertita, da parte della seconda Sezione civile della Corte medesima, l’esigenza di sottoporre la questione relativa al rapporto tra i due tipi di pubblicità all’esame delle Sezioni Unite, con l’invito ad una rimeditazione del problema.
Il Supremo Collegio, con la sentenza n. 21658 del 13 ottobre 2009, ha tuttavia riconfermato il proprio granitico orientamento in ordine alle questioni sottoposte.
Il primo argomento dei Giudici di legittimità si basa sull’elemento normativo testuale contenuto nell’art. 162 c.c., il quale richiede espressamente l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio affinché le convenzioni matrimoniali possano essere opposte ai terzi. La seconda argomentazione impiegata dalle Sezioni Unite è di ordine storico: viene infatti rilevato come la Legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia) abbia abrogato il comma 4 dell’art. 2647 c.c., il quale prevedeva che i vincoli derivanti da convenzioni matrimoniali non potessero essere opposti ai terzi in mancanza di trascrizione. In terzo luogo, il Collegio supporta l’assunto secondo cui, quando il legislatore ha inteso conferire ad una norma la natura di pubblicità dichiarativa, lo ha fatto espressamente, mentre laddove, come nel caso di specie, la legge non ricollega alla trascrizione un particolare effetto ben determinato, si è in presenza di un’ipotesi di pubblicità notizia. Il quarto argomento impiegato dalla Suprema Corte è di carattere teleologico, entrando in gioco la tutela dei terzi che pongono in essere rapporti giuridici con i coniugi. L’ultima argomentazione utilizzata dai Giudici di piazza Cavour è di tipo sistematico: anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 111 del 6 aprile 1995, avrebbe difatti avvallato l’interpretazione prospettata dalla Cassazione.
Appare evidente come i principi espressi dalle Sezioni Unite abbiano un riflesso immediato sia dal punto di vista del debitore che ha costituito il fondo patrimoniale, sia di quello del creditore esecutante. Il debitore dovrà infatti aver cura che il notaio trascriva l’atto nei registri immobiliari, ma soprattutto che comunichi al Comune l’atto di costituzione del fondo, poiché, in caso contrario, il fondo stesso non avrebbe alcuna efficacia protettiva sul patrimonio. D’altro lato i creditori saranno tenuti a verificare sia i registri immobiliari, sia i registri di stato civile. Emerge pertanto come i terzi siano gravati da una situazione di obiettiva difficoltà, dovendo procedere alla consultazione di due diversi tipi di registri, unita al fatto che spesso i Comuni non sono tempestivi nel provvedere alle annotazioni a margine dell’atto di matrimonio.