Il fondo patrimoniale è disciplinato dall’art. 167 e seguenti del codice civile e consiste in un vincolo impresso da ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o da un terzo, anche per testamento, su determinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito che vengono destinati a fare fronte ai bisogni della famiglia e costituiscono un compendio patrimoniale separato sia da quello eventualmente in comunione legale fra i coniugi, sia dai patrimoni personali dei singoli consorti.
La costituzione del fondo patrimoniale determina la separazione dei beni conferiti dal patrimonio generale dell’autore dell’atto, imprimendo ai medesimi beni un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, con la conseguenza che, a norma dell’art. 170 c.c. “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. La legge prevede, quindi, un regime di inespropriabilità relativa dei beni del fondo patrimoniale, che possono essere esclusi da azioni esecutive solo in relazione a debiti che siano stati contratti dai coniugi per scopi estranei ai bisogni della famiglia e qualora il creditore sia consapevole di questa estraneità al momento della nascita dell’obbligazione: è, pertanto, l’oggettiva destinazione dei debiti contratti alle esigenze familiari che legittima l’aggressione di detti beni da parte di creditori.
Fra i creditori potenzialmente danneggiabili dalla costituzione del fondo patrimoniale vi è l’erario, che potrebbe trovarsi nell’impossibilità di soddisfare forzosamente le proprie pretese creditorie sui beni del coniuge-contribuente debitore (o di entrambi i coniugi) protetti dalla apposizione del vincolo di destinazione.
Sotto questo profilo è necessario, in primo luogo, escludere che esistano deroghe espresse a favore del Fisco alla limitazione della responsabilità patrimoniale connessa al vincolo di destinazione del fondo patrimoniale riconosciuta dall’art. 170 c.c., ed, in secondo luogo, occorre chiarire che i beni ed i diritti destinati, costituenti patrimoni separati, rispondono dei tributi compatibili con (e corrispondenti al) perseguimento dello scopo cui sono ordinati ed in funzione della natura del reddito interessato. In questa ottica e con specifico riferimento all’Ici non vi sono difficoltà nel riconoscere la soggezione all’esecuzione coattiva dei beni immobili confluiti nel fondo patrimoniale allorquando la debenza del tributo è collegata al loro specifico possesso. Laddove, invece, il debito è originato dal possesso di beni in parte compresi ed in parte esclusi dal fondo, occorre enucleare la porzione di imposta riferita ai beni esclusi che, chiaramente, non verrebbe ad essere garantita dai beni su cui viene impresso il vincolo di destinazione.
Diverso il discorso in merito ai debiti per Irpef: infatti se i redditi derivanti dai beni compresi nel fondo patrimoniale vanno imputati pro-quota ai coniugi ai sensi dell’art. 4, lett. b) t.u.i.r. secondo cui “i redditi che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi” , è logico ritenere che l’Amministrazione finanziaria possa aggredire quei beni inclusi nel fondo da cui derivano i redditi che, a loro volta, determinano l’insorgere del debito d’imposta (beni immobili per i redditi fondiari, titoli e partecipazioni per i redditi di capitale e per quelli diversi). Di converso, i beni oggetto del fondo patrimoniale non possono essere oggetto di esecuzione nel caso in cui il debito scaturisce dalla produzione di redditi di lavoro (dipendente e/o autonomo) o d’impresa cui non si applica lo speciale criterio di imputazione sancito dall’art. 4 t.u.i.r..
Con riferimento alla questione relativa all’individuazione di un criterio che consenta di quantificare la quota-parte del credito d’imposta che, essendo scaturito dal possesso dei beni confluiti nel fondo, può essere soddisfatto mediante esecuzione forzata sui beni vincolati, appare opportuno fare riferimento alla disciplina del privilegio immobiliare di cui all’art. 2771, comma 1, del c.c. secondo cui i crediti relativi alle imposte sui redditi fondiari, limitatamente all’imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi fondiari, hanno privilegio su tutti gli immobili del contribuente situati nel territorio del Comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili stessi. Pertanto, ricorrendo ad un analogo criterio di frazionamento è possibile quantificare la quota-parte del credito relativo all’Irpef che, derivando dal possesso di una serie di beni immobili compresi nel fondo patrimoniale, può essere soddisfatta mediante esecuzione forzata sui beni stessi.
Infine, con riferimento ai debiti tributari non aventi diretto collegamento con i beni ed i diritti oggetto del fondo patrimoniale occorre precisare che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, tali debiti tributari, pur nell’ampiezza oramai riconosciuta al concetto di bisogni della famiglia, non hanno alcuna attinenza con le esigenze familiari in quanto sorgono automaticamente quando si verificano i presupposti che determinano la nascita dell’obbligazione tributaria e, conseguentemente, non possono giustificare alcuna aggressione sui beni del fondo patrimoniale da parte del fisco. In questo senso la sentenza della Corte di Cassazione n. 15862/2009, precisando che “il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente fra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia”, nega l’attinenza ai bisogni della famiglia del credito erariale. In questo senso è orientata la giurisprudenza tributaria di merito (C.T.P. di Milano sentenza n. 437/2010, C.T.P. di Grosseto sentenza n. 280/2009, C.T.P. di Padova sentenza n. 9/2011 e C.T.R. del Piemonte sentenza 18 maggio 2009.
In senso contrario va segnalata una isolata e non condivisibile pronuncia della giurisprudenza amministrativa (TAR Friuli Venezia Giulia sentenza n. 369 del 10 maggio 2007) che, decidendo su una questione attinente un atto di esecuzione forzata, ha precisato che la costituzione di un fondo patrimoniale non è “di ostacolo all’esecuzione immobiliare per crediti fatti valere dall’Amministrazione finanziaria dato che i debiti per Irpef, Iva e tasse varie devono ritenersi, per definizione, inerenti in maniera diretta e immediata ai bisogni della famiglia, dato che anche l’attività lavorativa ed imprenditoriale, da cui il ricorrente trae i redditi che hanno dato origine ai vari debiti di imposta, è finalizzata al generale mantenimento dello stesso e della sua famiglia”. Al riguardo è necessario rilevare che non appare sostenibile affermare che il debito per Iva si riferisca in maniera diretta ed immediata ai bisogni della famiglia. Se così fosse anche i debiti verso i dipendenti, verso i fornitori e verso i finanziatori sarebbero annoverabili tra i debiti contratti per soddisfare i bisogni familiari, determinando per conseguenza un inevitabile annacquamento dell’istituto del fondo patrimoniale e della sua finalità di assicurare una separazione patrimoniale finalizzata a garantire il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.