Nulla la notifica dell’Agente della Riscossione se la PEC proviene da un indirizzo non ufficiale

E’ nulla la cartella di pagamento proveniente dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione se la relativa notifica, tramite Posta Elettronica Certificata, è stata effettuata da un indirizzo mittente PEC (che non corrisponde a quello primario dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione, come risultante dalla piattaforma IPA (protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it), né risulta essere contenuto in nessuno dei pubblici elenchi approvati dalla legge.

Sul punto la giurisprudenza tributaria di merito ha più volte affermato che la notifica della cartella di pagamento (come di qualunque atto impositivo) mediante posta elettronica certificata deve necessariamente provenire da un indirizzo PEC presente nell’elenco IPA, ossia solo da un indirizzo contenuto nei pubblici elenchi approvati dalla legge; in caso contrario la notifica è da considerarsi priva di effetti giuridici e, pertanto, inesistente.

In tale senso la CTR del Piemonte, con la sentenza n. 772/2/2022 in data 11 luglio 2022, ha chiarito che l’art. 26 del D.p.r. n. 602/73 stabilisce che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec) ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’Ini-Pec, all’indirizzo dichiarato all’atto delle richiesta.

Per quanto riguarda il notificante, l’art. 3-bis della Legge n. 53/1994, introdotto dall’art. 16-quater del D.L. n. 179/2021, statuisce che la notificazione di qualunque atto (sia civile, penale, amministrativo, contabile e stragiudiziale) può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. In mancanza la notificazione deve ritenersi inesistente con la conseguenza inefficacia dell’atto impositivo notificato quale atto di natura recettizia (in senso conforme CTP Ferrara sentenza n. 80/2021, CTP Reggio Calabria sentenza n. 3369/2021, CTR Lazio sentenza n. 4508/2021, CTP Roma sentenza n. 11779/2021, CTP Napoli sentenza n. 5232/2020).

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A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 156/2015 all’articolo 67-bis del D.Lgs. 546/1992, tale previsione stabilisce che le sentenze delle commissioni tributarie (oggi, per effetto della Legge n. 130/2022, corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado) sono esecutive. Già anteriormente al D.Lgs. 156/2015, peraltro, la giurisprudenza di legittimità aveva sancito che l’efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi fosse già riconosciuta dal sistema. Essa doveva desumersi, oltre che dal generale rinvio effettuato dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile, e quindi anche all’articolo 282 c.p.c., anche sulla base dell’articolo 68 del menzionato D.Lgs. 546/92.

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