Nel nostro ordinamento giuridico, l’articolo 91 cod. civ. prevede che il Giudice, in sentenza, debba condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidandone il compenso. Nel caso in cui vi sia stata una proposta conciliativa, qualora il Giudicante accolga la domanda in misura non superiore a quanto previsto dalla stessa, condannerà la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della stessa, fatto salvo il disposto dell’articolo 92, comma 2, c.p.c.
Ciò posto, al di fuori delle summenzionate ipotesi, l’attore parzialmente vittorioso sull’unica domanda, ovvero su una delle domande proposte, non potrà essere condannato, neppure parzialmente, al pagamento delle spese; questo principio è stato confermato dall’ordinanza n. 1572 depositata in data 23 gennaio 2018 dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto opposizione ad atto di precetto eccependo la nullità della notifica, in quanto effettuata da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, nonché l’insussistenza dell’IVA su spese, diritti e onorari, oltre alla illegittima applicazione delle voci di listino “consultazione” e “corrispondenza” con il cliente.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione limitatamente alla illegittima applicazione dell’IVA, compensando le spese di giudizio per un terzo e ponendo i residui due terzi a carico di parte opponente, tra l’altro, parte parzialmente vittoriosa nel giudizio de quo.
La Corte di Appello competente territorialmente confermava la decisione del giudice di prime cure, ritenendo la condanna del ricorrente “legittima in ragione della maggiore soccombenza dell’attore in primo grado”.
Il debitore decideva di procedere ulteriormente avanti la Suprema Corte, rilevando tra i motivi di impugnazione, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., poiché la Corte di merito avrebbe illegittimamente condannato il medesimo al pagamento delle spese di lite, pur essendo stata
accolta parzialmente la propria opposizione.
Sul punto, la Corte di Cassazione richiamando propria recente giurisprudenza, ha precisato che “il giudice, nel regolare le spese, deve tener presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione in questione, in base a un criterio pur sempre unitario e globale” (Cass. Civ. n.12005/2017).
Non solo. Il giudice di legittimità, condividendo l’orientamento giurisprudenziale prevalente sull’argomento, ha ritenuto che l’attore parzialmente vittorioso nel giudizio non possa essere condannato, anche solo pro quota, al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto. Ciò in quanto “quando una domanda viene accolta anche parzialmente, la statuizione sulle spese deve tenere conto che la parte attrice è comunque parzialmente vittoriosa e che, dunque, sulla base del principio di causalità, che regola in generale l’onere di sopportare le spese, l’avere agito in giudizio risulta giustificato, sebbene in parte, il regolamento delle spese può avvenire o con il dare rilievo alla causazione del giudizio sic et simpliciter, senza dare rilievo alcuno al fatto della soltanto parziale fondatezza della domanda, o, dando rilievo, con scelta rimessa al giudice, all’art. 92, secondo comma c.p.c., cioè con una totale o parziale compensazione (Cass. Civ. n. 21069/2016)
Tale principio deriverebbe, secondo la Corte, proprio da un’interpretazione “a contrario” dell’articolo 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c.
Nello specifico la Corte, partendo da tale assunto, ha statuito che “se per giustificare la condanna dell’attore parzialmente vittorioso risulta necessario che egli abbia immotivatamente rifiutato l’offerta conciliativa proprio di quanto gli è stato parzialmente riconosciuto, ne deriva, che in ossequio al principio di causalità processuale, non si possa mai condannare alla rifusione delle spese chi è stato costretto a innescare la lite in modo fondato anche solo in parte” .
Per tali ragioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente e ha compensato le spese.