Non è riconoscibile il trust liquidatorio istituito in stato di preesistente insolvenza

Nella recentissima sentenza n. 10105 del 09/05/14 la Suprema Corte affronta questioni inerenti la liceità della figura del trust liquidatorio, sulla quale sin’ora non aveva avuto occasione di pronunciarsi.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Roma aveva respinto il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma dichiarativa del fallimento di una S.r.l. in liquidazione, la quale già in stato di insolvenza aveva costituito un c.d. trust liquidatorio conferendovi l’intera azienda e provvedendo alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Così operando, secondo la Corte, l’istituto del trust era stato di fatto utilizzato per eludere la disciplina concorsuale pertanto non poteva essere considerato valido.

Nel ricorso in Cassazione veniva contestata la violazione dell’integrità del contraddittorio nel procedimento di dichiarazione del fallimento, in quanto il trust non era stato convocato. Sul punto della soggettività dell’istituto la Corte ribadisce che esso non costituisce un soggetto a sé stante ma un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale. Pertanto, non avendo una propria personalità giuridica il trustee è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale “legale rappresentante” di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto.

La Corte conferma anche la rilevabilità d’ufficio dell’inefficacia o nullità dell’atto istitutivo del trust, escludendo quindi la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 Cod.Proc.Civ. e la legittimità della pronuncia del fallimento della società.

Venendo al cuore della pronuncia la Cassazione affronta le questioni della liceità del costituito trust liquidatorio e degli eventuali effetti della sua illiceità, ravvisata dalla Corte di Appello, nella preesistente insolvenza della società, requisito che portato alla dichiarazione di fallimento.

La stessa Convenzione dell’Aja sul trust, resa esecutiva in Italia con la L. 364/1989, contiene diverse disposizioni che consentono di disconoscerne la sua valida costituzione. In particolare, secondo l’art. 2 della stessa Convenzione, ciò che caratterizza il trust è lo scopo di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un dato fine. Il “programma di segregazione” del patrimonio rappresenta tuttavia solo lo schema astratto dovendosi esaminare le circostanze del caso concreto, al fine di valutare la liceità del suo scopo.

In linea astratta il trust liquidatorio viene costituito per provvedere, in forme privatistiche, alla liquidazione dell’azienda e la Cassazione aderisce all’orientamento che lo considera nullo allorché abbia l’effetto di sottrarre agli organi della procedura fallimentare la liquidazione dei beni in contrasto con le norme imperative concorsuali.

La Corte riconosce che il legislatore, negli ultimi anni, ha guardato con favore la ricerca di soluzioni alternative che riescano a scongiurare il fallimento, che peraltro si svolgono sotto il controllo del ceto creditorio o del giudice. Tuttavia l’alternatività degli strumenti lecitamente utilizzabili va esclusa qualora -come nell’ipotesi in cui il trust venga a sostituirsi alla procedura fallimentare impedendo lo spossessamento dell’imprenditore insolvente- il trust istituito non garantisca la par condicio creditorum, escluda procedure individuali, non preveda trattative vigilate con i creditori al fine della soluzione concordata della crisi e non contempli alcun potere di amministrazione o controllo da parte del ceto creditorio o di un organo pubblico neutrale.

Ove la causa concreta del regolamento in trust sia quella di segregare tutti i beni dell’impresa, a scapito di forme pubblicistiche quale il fallimento, che detta specifiche procedure e requisiti a salvaguardia dei creditori del disponente, l’ordinamento non può accordarvi tutela.

Al vaglio di validità dell’istituto sulla base della disciplina prescelta è, quindi, preliminare la formulazione di un giudizio di riconoscibilità del trust nel nostro ordinamento, in raffronto con le norme inderogabili e di ordine pubblico in materia di procedure concorsuali.

Nel caso concreto era stato accertato, dalla sentenza di merito, che il trust fu costituito in una situazione di insolvenza, pertanto si palesa oggettivamente incompatibile con la normativa fallimentare.

In conclusione, nel rigettare il ricorso la Corte afferma che: “il trust liquidatorio in presenza di uno stato preesistente di insolvenza non è riconoscibile nell’ordinamento italiano, onde il negozio non ha l’effetto di segregazione desiderato; l’inefficacia non è esclusa né dal fine dichiarato di provvedere alla liquidazione armonica della società nell’esclusivo interesse del ceto creditorio (od equivalenti), né dalla clausola che, in caso di procedura concorsuale sopravvenuta, preveda la consegna dei beni al curatore”.

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