La detrazione non è legata alla Partita Iva

Con la Sentenza 21 ottobre 2010, relativa alla causa n. C-385/09, la Corte di giustizia UE ha stabilito che un soggetto passivo ai fini IVA, in possesso dei requisiti sostanziali per esercitare il diritto alla detrazione sugli acquisti, non possa esserne privato nel caso in cui abbia presentato la dichiarazione di registrazione in ritardo, ma, comunque, entro un termine ragionevole dall’inizio dell’attività.

Il fatto in breve

La questione sottoposta alla Corte di giustizia europea concerneva il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, versata al momento dell’acquisto di prodotti agricoli esportati successivamente in Stati terzi prima che alla medesima società venisse attribuita la soggettività passiva ai fini Iva.

Pertanto, il punto importante della questione era ravvisabile nel fatto che i beni fossero stati venduti prima dell’ottenimento della soggettività passiva e, come sostenuto dall’ufficio delle imposte lituano, in modo tale da non rientrare nel novero delle operazioni compiute nell’ambito dell’attività commerciale.

Ma come si evince da altra giurisprudenza della Corte stessa, il requisito di cui all’articolo 214 della direttiva 2006/112 e, cioè, l’identificazione ai fini fiscali, costituisce una mera formalità necessaria esclusivamente ai fini dell’espletamento dei dovuti controlli, non inficiando il diritto alla detraibilità di detta imposta dal punto di vista sostanziale.

La sentenza

In particolare, la terza sezione della Corte di Giustizia europea ha dichiarato che: “la direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, il quale soddisfi i requisiti sostanziali per detrarre quest’ultima conformemente alle disposizioni di tale direttiva e che si registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole a decorrere dalla realizzazione delle operazioni che danno luogo al diritto alla detrazione, possa essere privato della possibilità di esercitare tale diritto da parte di una normativa nazionale che vieta la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell’acquisto di beni qualora tale soggetto passivo non si sia registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto prima d’impiegare questi ultimi ai fini della sua attività imponibile”.

Il “termine ragionevole”, nel caso in specie, era di sei mesi dal compimento dell’operazione che dava diritto alla detrazione.

Secondo la Corte di Giustizia UE, pertanto, la questione va esaminata partendo dal presupposto che gli stati membri possono limitare il diritto alla detrazione dell’IVA solo nei casi espressamente previsti dalla Direttiva n. 2006/112 e che, in caso di inversione contabile, la neutralità fiscale impone di concedere detta detrazione se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, benché taluni obblighi formali siano stati omessi.

La ratio di detta pronuncia, secondo autorevole dottrina, va ricercata in considerazione del fatto che la registrazione ai fini IVA, e quindi l’identificazione fiscale, funge da mero strumento di controllo formale sull’attività esercitata, mentre il diritto alla detraibilità sorge, invece, nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e, dunque, al momento dell’emissione del documento contabile, alla consegna, o al pagamento del prezzo del bene.

L’esame della Corte

Ai sensi della direttiva 2006/112, ogni Stato membro può limitare il diritto alla detrazione dell’Iva soltanto nel caso in cui ciò sia espressamente previsto.

È dunque necessario che la normativa interna neghi tipicamente il diritto alla detraibilità ai soggetti che non sono in possesso di un numero identificativo di partita iva.

Orbene, pare che i giudici europei nel pronunciarsi in merito alla causa sottoposta alla loro cognizione abbiano adottato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

La Corte, infatti, tiene a precisare come il rispetto degli obblighi sostanziali da parte di un soggetto sia condizione sufficiente a che l’Amministrazione finanziaria riesca a identificare il destinatario della prestazione e, di conseguenza, il soggetto passivo Iva.

Volendo esprimere in altri termini la decisione dei giudici europei, questi ultimi ribadiscono come la direttiva 2006/112 non ammetta che una normativa nazionale possa escludere il diritto alla detraibilità dell’Iva, fondando il diniego esclusivamente sul mancato possesso del requisito formale, seppur in presenza del requisito sostanziale alla detrazione.

E’ utile rilevare, infine, che le sentenze della Corte di giustizia sono vincolanti in Italia e, pertanto, semmai la vicenda dovesse essere oggetto di ricorso nelle aule giudiziarie italiane, i giudici non potrebbero non tener conto della portata di questa sentenza, e saranno obbligati ad attenersi a questo indirizzo eventualmente dovesse essergli prospettato.

Comunque, si dovrà attendere un po’ prima che la giurisprudenza si pronunci riguardo a un’analoga fattispecie, consolidando, magari, un orientamento favorevole al contribuente.

Conclusioni

Come detto, la pronuncia analizzata sarà probabilmente destinata a riflettersi sulla normativa nazionale, anche se, in verità, analizzando la questione in esame da un punto di vista squisitamente pratico, non si rileva il motivo per cui un soggetto debba compiere operazioni imponibili prima dell’acquisizione della soggettività passiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Nella pratica, infatti, il soggetto intenzionato ad avviare un’attività diretta alla produzione e/o allo scambio di beni e/o di servizi avrà quasi sempre interesse a identificarsi ai fini Iva prima di compiere acquisti di beni strumentali alla propria attività, proprio per maturare il diritto alla detraibilità di tale imposta relativa ai medesimi acquisti.

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