Necessità della comunicazione della “notitia criminis” per la proroga del termine di prescrizione dei diritti doganali

L’art. 84 del d.p.r. n. 43/1973 (Testo unico delle leggi doganali) disciplina l’istituto della prescrizione dei diritti doganali, stabilendo che l’azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di tre anni. Il comma 2 del citato art. 84 t.u.l.d. contiene inoltre una disposizione volta ad impedire l’immediato decorso del termine di prescrizione nei casi in cui il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti doganali sia dipeso dalla commissione di un reato, stabilendo che “qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili”.

La compatibilità della disposizione contenuta nell’art. 84, comma 2, t.u.l.d. con il diritto comunitario, ed in particolare con l’art. 221, par. 3 e 4 del Reg. CEE n. 2913/1992 (codice doganale comunitario) secondo cui “la comunicazione al debitore (dell’importo dei dazi dovuti) non può essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Detto termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato ricorso a norma dell’articolo 243 e per la durata del relativo procedimento. Qualora l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3”, è stata definitivamente affermata dalla Corte di Giustizia UE, che nella sentenza del 17 giugno 2010 causa C-75/09 ha chiarito che la prescrizione dettata dall’art. 84 t.u.l.d. non può ritenersi incompatibile con il diritto comunitario, poiché dalla lettera dell’art. 221 del codice doganale comunitario non può evincersi alcuna disciplina della prescrizione dei diritti doganali a seguito della commissione di un reato, operando piuttosto un rinvio al diritto nazionale dei singoli Stati. Infatti, l’art. 221, paragrafo 4, del codice doganale comunitario, si limita a prevedere la proroga della decorrenza del termine triennale per la notifica al debitore dell’importo dei maggiori diritti doganali quando la mancata contabilizzazione dei dazi dovuti al momento della presentazione della dichiarazione doganale sia risultato di “un atto perseguibile penalmente”. Nella norma non si rinviene, invece, alcun riferimento a termini di prescrizione e nemmeno a cause di sospensione o di interruzione degli stessi, a differenza di quanto previsto nel paragrafo 3 del medesimo art. 221 in caso di presentazione di ricorso.

La Corte di Giustizia UE ha, pertanto, chiarito che l’art. 221 del codice doganale comunitario non detta alcuna disciplina della prescrizione dei diritti doganali a seguito della commissione di un reato, limitandosi a fare rinvio al diritto nazionale dei singoli Stati membri.

Per effetto dell’accennato rinvio alle norme nazionali assume particolare significato l’interpretazione che dell’art. 84 del t.u.l.d. ha fornito la Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza della Sezione Tributaria del 23 aprile 2010 n. 9773, secondo cui la normativa nazionale subordina la proroga della decorrenza della prescrizione all’instaurazione di un procedimento penale a seguito della comunicazione da parte dei funzionari doganali della notitia criminis all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 331 c.p.p. , non potendo prima della definizione del procedimento penale aversi la certezza della debenza dei tributi stessi, con la conseguenza che il termine di prescrizione in discorso riprenderà a decorrere solo dopo la definizione del procedimento penale.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 9773 del 23 aprile 2010

Secondo la Corte di Cassazione la norma contenuta nell’art. 84 del t.u.l.d. deve essere interpretata nel senso che il termine di prescrizione dei diritti doganali, nel caso in cui sia astrattamente configurabile una fattispecie di reato, decorre dalla data in cui il provvedimento che ha determinato la chiusura del procedimento penale sia divenuto irrevocabile o definitivo. Tale termine viene prorogato a seguito della comunicazione della comunicazione di una notitia criminis che impedisca l’esatta qualificazione dei dazi, purchè tale notizia di reato intervenga nel termine triennale di cui all’art. 84 del t.u.l.d. e non dopo la sua scadenza, perché altrimenti il termine di revisione dei dazi sarebbe privo di riferimento temporale e risulterebbe dilatabile all’infinito.

In sostanza, secondo il condivisibile orientamento manifestato dalla Suprema Corte, occorre che il riscontro da parte dell’autorità doganale degli elementi integranti una fattispecie di retao dia luogo a quell’atto di impulso del procedimento penale costituito dalla comunicazione della notizia di retao all’Autorità giudiziaria che attiva le indagini del Pubblico Ministero. Solo in questo caso, infatti, può ritenersi giustificata l’interruzione del termine di prescrizione, attesa la possibile rilevanza degli elementi emergenti dalle indagini penali sull’accertamento tributario di cui si preoccupa il legislatore comunitario.

Per la proroga del termine di prescrizione non basta che i funzionari doganali, nell’esercizio dei propri poteri istruttori, rilevino gli elementi qualificanti la fattispecie astratta di reato e cioè il complesso degli elementi, descrittivi e normativi, che in base al principio di tipicità contraddistinguono ogni illecito penale, ma è necessario che il procedimento penale venga formalmente attivato con la presentazione della comunicazione della notizia di reato all’Autorità giudiziaria prima della decorrenza dell’originario termine triennale di prescrizione.

In definitiva, l’importante principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9773/2010, è quello secondo cui per la proroga del termine di prescrizione dei diritti doganali, nel caso in cui il mancato pagamento abbia causa da un fatto penalmente rilevante, è necessario che la notitia criminis sia trasmessa alla competente Procura della Repubblica prima della decorrenza del termine triennale di prescrizione, al fine di ridurre la discrezionalità degli Uffici doganali in materia, evitando di lasciare esposto il contribuente all’esercizio dei poteri di accertamento degli Uffici sine die.

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