Motociclista cade a causa del fango e delle sterpaglie sulla strada, l’ente-custode deve risarcirgli i danni

Con la sentenza n. 21508 del 18 ottobre 2011 la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni importanti principi in materia di risarcimento danni da sinistro stradale e di responsabilità dell’ente gestore della strada.

Nella fattispecie in esame il conducente di un motociclo aveva riportato gravi danni a seguito di una caduta avvenuta lungo la strada statale a causa del fango, delle sterpaglie e della sabbia presenti sulla carreggiata dopo alcuni giorni di pioggia.

La Corte d’Appello di Catanzaro in riforma della sentenza di primo grado aveva accolto la richiesta di risarcimento dei danni proposta dal motociclista e quindi successivamente l’ANAS proponeva ricorso in Cassazione deducendo in primis la falsa applicazione dell’art. 2051 c.c..

Nello specifico l’Ente pubblico formulava il seguente quesito : “se la responsabilità dell’ente tenuto alla gestione ed alla manutenzione delle strade pubbliche per danni verificatisi agli utenti sia sempre ed in ogni caso inquadrabile nell’ipotesi di responsabilità speciale prevista dall’art. 2051 c.c., come ritenuto dalla Corte di Appello, ovvero se spetti al giudice del merito valutare prioritariamente, caso per caso, l’estensione della  strada  e la modalità di fruizione da parte dell’utenza, giungendo ad escludere l’inquadramento nell’art. 2051 c.c. in tutti i casi in cui l’evento si sia verificato in strade pubbliche di notevole estensione e grandemente trafficate nelle quali risulta impossibile operare un controllo ed una vigilanza costanti ed uniformi”.

La Suprema Corte riteneva tale censura infondata in quanto basata su un orientamento giurisprudenziale superato dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n.156 del 10  maggio 1999, che ha ritenuto non applicabile alla pubblica amministrazione la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. solo quando sul bene pubblico non sia possibile esercitare un efficace controllo per la notevole estensione dello stesso  e per le modalità di uso diretto e generale da parte dei terzi.

Da ciò ne consegue che la possibilità o meno di esercitare il potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali non può ricollegarsi semplicemente alla notevole estensione del bene ed all’uso generale diretto da parte dei terzi ma deve risultare all’esito di un’indagine approfondita a cura del Giudice di merito con riferimento al caso concreto.

In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione negli ultimi anni: le numerose sentenze sul punto hanno statuito che la  configurabilità della possibilità in concreto  della custodia debba essere indagata non solo con riferimento all’estensione della strada, ma facendo riferimento a diversi fattori quali le sue caratteristiche, la sua posizione, le sue dotazioni, i sistemi di assistenza ivi presenti ecc.. (vedasi Cass. Civ. n. 21328/10, n.21329/10, n.12685/10).

Secondo la Cassazione la Corte territoriale che ha condiviso il predetto indirizzo ha giustamente evidenziato che nell’ambito della responsabilità  ex art 2051 c.c., applicabile al caso in esame, l’unico modo per il custode per  esserne esente è fornire la prova che l’evento dannoso presenta i caratteri dell’imprevedibilità e delle inevitabilità: cause scriminanti non sussistenti nel caso in esame in quanto l’ente-custode aveva l’obbligo di controllare lo stato della strada e di mantenerla in condizioni ottimali e non ha invece provveduto a ripulirla dal fango e dai detriti accumulatesi sulla carreggiata a seguito della pioggia torrenziale. Circostanze che rappresentavano fattori di rischio conosciuto o conoscibile a priori del custode.

L’altra importante questione affrontata nella sentenza in esame riguarda il risarcimento dei danni non patrimoniali: nel ricorso l’ANAS aveva infatti dedotto la violazione dell’art. 2059 c.c. chiedendo alla Corte,  nel quesito  formulato, se  il Giudice potesse correttamente  riconoscere il risarcimento del danno biologico, nonché del danno morale in percentuale sul primo oppure se il danno morale fosse da considerarsi una componente normale del biologico e quindi non liquidabile unitamente allo stesso.

La Corte rigettava anche tale censura affermando che i principi rigorosi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008 e successive non comportano l’obbligo della riforma di tutte le sentenze che abbiano liquidato entrambi i danni in esame . Qualora infatti il Giudice, liquidando il complessivo danno non patrimoniale attraverso il riferimento alle tradizionali sottocategorie (biologico- morale) abbia considerato pregiudizi  diversi, la liquidazione deve ritenersi corretta (vedasi Cass. n.6650/11); quello che rileva infatti e che non siano state risarcite due volte le medesime conseguenze pregiudizievoli.

Nel caso di specie l’ente ricorrente non aveva peraltro sostenuto che la sofferenza psichica fosse già stata considerata nella liquidazione del danno biologico con conseguente rigetto del motivo di impugnazione.

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