Motivazione dell’atto impositivo e obbligo di allegazione degli atti richiamati

Con la sentenza 10 agosto 2010 n. 18532 la Corte di Cassazione ha affermato il condivisibile principio secondo cui l’obbligo di allegazione degli atti previsto dall’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente è volto a garantire il diritto dei contribuenti ad avere piena ed immediata cognizione delle ragioni della pretesa fiscale, in modo da valutarne la fondatezza. È, pertanto, illegittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro che indichi soltanto la data ed il numero della sentenza civile oggetto di

registrazione, senza allegarla e senza fornire la prova che il provvedimento fosse stato notificato o comunicato al contribuente, a nulla rilavando che questi era parte del giudizio civile conclusosi con la sentenza oggetto di registrazione.

Il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione

Nel caso di specie il giudice di secondo grado, muovendo dalla premessa in fatto che l’avviso di liquidazione impugnato dal contribuente indicava soltanto la data ed il numero della sentenza civile oggetto di registrazione, senza allegarla, dichiarava illegittimo l’atto impositivo: riteneva cioè, che, non esplicitando esso in maniera completa la regioni della pretesa fiscale, non era adeguatamente motivato.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione sostenendo che, nel caso concreto, il contribuente conosceva o comunque era stato in grado di conoscere la sentenza richiamata nell’avviso di liquidazione in quanto egli era stato parte del giudizio nel quale la sentenza era stata pronunciata. In particolare l’Ufficio richiamava a sostegno della propria impugnazione l’orientamento della Corte di Cassazione che, in tema di articolo 7, comma 1, dello Statuto del contribuente il quale stabilisce in via generale l’obbligo di motivazione degli atti dell’Amministrazione Finanziaria e prescrive che “se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”, ha precisato che l’obbligo di allegazione dell’atto richiamato non sussiste nel caso in cui esso sia conosciuto o conoscibile dal contribuente (Cassaz. n. 9164/2010, Cassaz. n. 25721/2009, Cassaz. n. 5755/20005).

La sentenza della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha in primo luogo precisato che il punto controverso concerneva il tema della conoscibilità dell’atto essendo escluso che, nel caso di specie, potesse invocarsi la conoscenza effettiva, non avendo l’Ufficio mai dedotto né provato che la sentenza in questione fosse stata notificata alla parte o alla stessa fosse stato comunicato il dispositivo. A fronte di tali circostanze l’assunto dell’Ufficio (rigettato dal giudice di appello) secondo cui la conoscibilità dell’atto doveva desumersi dalla mera circostanza che il contribuente era stato parte del giudizio civile conclusosi con la sentenza oggetto di registrazione, è stato rigettato dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che la tesi sostenuta dall’Ufficio potrebbe ritenersi fondata solo a patto di accogliere una definizione della nozione di conoscibilità dell’atto di riferimento dilatata a tale punto da farvi rientrare non solo ciò che al momento può presumersi sia conosciuto dal contribuente, ma anche ciò che, pur non essendo tale, possa tuttavia diventarlo mediante un’attività successiva di ricerca.

Tuttavia, tale tesi non solo non è condivisibile ma si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale adotta una nozione di conoscibilità dell’atto in senso restrittivo, limitata ai casi in cui l’atto richiamato sia sottoposto a forme di pubblicità tali da farlo ritenere conosciuto (Cassaz. n. 5574/2005 con riguardo agli atti generali di un Comune che, essendo adottati con delibere consiliari, sono soggetti a forme di pubblicità legale).

Infatti, secondo il Supremo Collegio “l’obbligo di allegazione dell’atto richiamato posto dall’art. 7 della legge n. 212/2000 non è stabilito solo per soddisfare esigenze di trasparenza e di correttezza dell’azione dell’amministrazione finanziaria, ma, proprio perché inserito nello Statuto dei diritti del contribuente, è volto soprattutto a garantire il diritto dei contribuenti ad aver piena ed immediata cognizione delle ragioni della pretesa fiscale, in modo da valutarne la fondatezza e di predisporre eventuali motivi di contestazione e, quindi di impugnarla in sede giudiziale”.

Conseguentemente, essendo l’obbligo di allegazione dell’atto richiamato funzionale al diritto di difesa del contribuente ed essendo la facoltà di impugnare l’atto dell’Amministrazione finanziaria sottoposto ad un termine decadenziale di 60 giorni, la salvaguardia di tale diritto di difesa richiede necessariamente che sia garantita l’effettività di tale termine: effettività che sarebbe seriamente pregiudicata se si adottasse una nozione di conoscibilità in relazione all’atto richiamato così estesa da farvi rientrare anche gli atti che possono essere conosciuti dal contribuente a seguito di un’attività di ricerca, atteso che essa comprimerebbe necessariamente il termine concesso dalla legge al contribuente per predisporre l’impugnativa.

In sintesi la decisione della Suprema Corte appare convincente e condivisibile in quanto conferma le ripetute affermazioni giurisprudenziali secondo le quali la disposizione introdotta dall’art. 7 dello Statuto appare ispirata proprio all’esigenza di rafforzare le garanzie di esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che la legittimità della motivazione per relationem può affermarsi solo qualora l’atto cui si fa rinvio contenga le necessarie informazioni integrative e sia effettivamente conosciuto dal contribuente.

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