La legge europea 2013 (Legge 6 agosto 2013 n. 97) ha modificato in molti punti la disciplina sul monitoraggio fiscale degli investimenti esteri contenuta nel d.l. 28 giugno 1990 n. 167. Di particolare rilievo sono le nuove disposizioni riguardanti gli obblighi dichiarativi del contribuente (art. 4) e la disciplina sanzionatoria (art. 5), con la preliminare precisazione che la normativa sul monitoraggio fiscale fa ora riferimento a principi propri della normativa sul riciclaggio (d.lgs. n. 231/2007) per quanto riguarda gli obblighi dei contribuenti.
Obblighi dei contribuenti
L’art. 9, comma 1, lett. c) della lgge 97/2013 ha modificato l’art. 4 del d.l. n. 167/90. L’art. 4 d.l. n. 167/90 mantiene l’originario impianto per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti coinvolti. L’obbligo dichiarativo riguarda le persone fisiche, le società semplici e le associazioni a queste equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR, gli enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia. Sono, quindi, ancora esclusi da tutti gli adempimenti dichiarativi sul monitoraggio fiscale le società di capitale, gli enti pubblici e gli altri enti indicati nell’art. 74 TUIR.
La prima novità riguarda la soppressione dell’obbligo di compilazione delle sezioni I (trasferimenti attraverso non residenti) e III (movimenti da, per e sull’estero) del quadro RW. L’obbligo dichiarativo è ora limitato alle consistenze degli investimenti detenuti all’estero ovvero alle attività estere di natura finanziaria, senza dovere più indicare le movimentazioni connessi ai predetti investimenti. L’obbligo dichiarativo riguarda gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia: l’obbligo di indicare gli investimenti suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, a prescindere dalla fonte del reddito (redditi di fonte interna o estera) o dai presupposti di territorialità, comporta che la dichiarazione deve riguardare non soltanto le attività estere, cioè le attività che danno origine a redditi di fonte estera, ma anche le attività che danno origine a redditi di fonte italiana, sempre che siano detenute al di fuori del territorio dello Stato. È inoltre confermato che, ai fini dichiarativi, è sufficiente che l’investimento sia suscettibile di produrre reddito tassabile in Italia; non è richiesto che abbia effettivamente prodotto un reddito. Riguardo all’obbligo dichiarativo va evidenziato che la norma non pone più un limite minimo di importo al disopra del quale sorge l’obbligo di dichiarazione (10.000,00 euro): gli investimenti e le attività dovranno quindi essere sempre dichiarati a prescindere dal loro valore.
Beneficiario effettivo
La novità di maggiore rilievo portata dalla legge europea 2013 riguarda l’estensione dell’obbligo di dichiarazione agli investimenti e attività detenute attraverso veicoli societari ed altre entità giuridiche (ad esempio fondazioni o trust) delle quali il contribuente (cioè la persona fisica, la società semplice e l’ente non commerciale) risulti beneficiario effettivo secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera u) e dall’allegato tecnico (art. 2) del d.lgs. n. 231/2007. Da ciò discende che l’obbligo dichiarativo sussiste non soltanto in caso di possesso diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria (come nella disciplina previgente), ma anche per le attività e gli investimenti e le attività estere detenute attraverso società di qualsiasi tipo o altre entità giuridiche (ad esempio trust e fondazioni) delle quali il contribuente risulti beneficiario effettivo secondo la normativa sulla prevenzione del riciclaggio.
Pertanto, nel caso di possesso diretto degli investimenti esteri e delle attività estere l’obbligo di dichiarazione della sezione II del quadro RW coincide di fatto con quello vigente finora. Invece, nel caso in cui un soggetto possieda quote di società, l’obbligo di indicazione del solo investimento diretto (la partecipazione) permane qualora il beneficiario effettivo detenga il controllo o una percentuale di partecipazione in misura non superiore al 25% del capitale o patrimonio della società; qualora, invece, sia superata la percentuale di partecipazione del 25%, si dovrebbe ritenere che venga meno l’obbligo di indicazione della partecipazione diretta posseduta e, in luogo di questa, nel quadro RW, dovrà essere indicata la quota degli investimenti esteri detenuti attraverso la società proporzionalmente corrispondente alla quota di partecipazione posseduta. Questo in relazione alla nozione di beneficiario effettivo contenuta nell’allegato al d.lgs. n. 231/2007, secondo cui si considerano beneficiari effettivi (quindi tenuti ora alla compilazione del quadro RW), la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica.
Decorrenza
Per quanto riguarda l’entrata in vigore delle nuove disposizioni riguardanti gli obblighi di dichiarazione contenute nell’art. 4 d.l. n. 167/90 è da ritenere che, per tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, esse entrino in vigore il 1° gennaio 2014 e, quindi, troveranno applicazione per le dichiarazioni da presentare nel 2015. Trova, infatti, applicazione l’art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), secondo cui le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e “relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.