Monitoraggio fiscale: la nuova disciplina sanzionatoria

L’art. 10 della legge 6 agosto 2013 n. 97 (c.d. “legge europea”) ha modificato in modo radicale il monitoraggio fiscale valutario dei trasferimenti da e verso l’estero effettuati dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici (art. 1 d.l. n. 167/1990) il monitoraggio riguarderà sia i residenti sia i non residenti e la rilevazione dei trasferimenti da comunicare all’Anagrafe tributaria assumerà come base dati l’archivio unico informatico che gli intermediari devono alimentare per la normativa antiriciclaggio. Una delle novità più importanti apportate al d.l. n. 167/1990 dalla legge n. 97/2013 è la sostanziale riduzione delle sanzioni irrogabili in caso di violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW. Nella nuova versione dell’art. 5 del d.l. n. 167/90 vengono abrogati l’originario comma 2 e comma 5 riguardanti rispettivamente le sanzioni in caso di violazioni degli obblighi di compilazioni delle soppresse Sezioni I e III del quadro RW.Il comma 4, che stabiliva le sanzioni per la violazione degli obblighi di compilazione della Sezione II , sulla consistenza degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria detenuti al termine del periodo d’imposta è divenuto il comma 2 e prevede in sostanza che la violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati ed è raddoppiata se la violazione è relativa alla detenzione di attività e investimenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministero delle Finanze 4 maggio 1999 (black list per persone fisiche) e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (black list ai fini della disciplina sulle società estere controllate e collegate di cui agli artt. 167 e 168 t.u.i.r.). Inoltre, nel caso in cui il modulo RW sia presentato entro 90 giorni dal termine si applica la sanzione in misura fissa di 258 euro. Quest’ultima sanzione trova applicazione non solo nel caso in cui entro il termine di 90 giorni si presenta un modulo RW totalmente omesso, ma anche nel caso in cui sia presentato nello stesso termine una dichiarazione integrativa. La riduzione delle sanzioni determina l’applicazione del principio di legalità sancito dall’art. 3 del d.lgs. n. 472/97 secondo cui:

  • Salva diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile; se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto pagato (comma 2 art. 3 d.lgs. n. 472/97);
  • Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo (comma 3 art. 3 d.lgs. n. 472/97).

Come chiarito dalla circolare n. 180/E del 1998 la disposizione di cui al comma 2 del citato art. 3 trova applicazione sia nei casi in cui la legge posteriore si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l’obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, sia nell’ipotesi in cui venga eliminato un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente la previsione sanzionatoria. Il principio del favor rei trova un limite solo nell’intervenuto pagamento della sanzione, in quanto colui che ha pagato non può chiedere la restituzione, mentre, anche in presenza di provvedimento definitivo, non è possibile riscuotere le somme ancora dovute. La legge n. 97/2013 ha abolito le violazioni commesse in relazione alle Sezioni I e III del quadro RW (trasferimenti da, per e sull’estero), con la conseguenza che divenendo ora lecito un comportamento posto in essere nella vigenza di una norma che in precedenza lo sanzionava può accadere che, al momento dell’abolizione: a)    la sanzione non è stata ancora irrogata; b)    la sanzione è stata irrogata, ma l’obbligato non ha ancora pagato alcuna somma; c)    l’obbligato ha pagato tutto o in parte la sanzione a seguito di provvedimento non ancora definitivo; d)    l’obbligato ha pagato in tutto o in parte la sanzione a seguito di provvedimento definitivo. Nel caso a) nessuna sanzione può essere irrogata; nel caso b) nessuna somma può essere pretesa; nel caso c) la somma versata deve essere restituita dall’Ufficio e nel caso d) la somma versata non può più essere restituita. Nell’ipotesi, infine, delle violazioni commesse in relazione alla Sezione I del quadro RW, avendo la nuova legge mantenuto la previsione di sanzionabilità del comportamento (mancata dichiarazione della disponibilità estera) ma con riduzione della sanzione irrogabile, deve trovare applicazione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/97, la legge più favorevole al trasgressore anche quando la violazione sia stata commessa nella vigenza della norma che prevedeva una sanzione più grave. In tale caso in trasgressore ha diritto ad un ricalcolo della sanzione eventualmente già applicata in modo da corrispondere quella più favorevole, tuttavia la definitività del provvedimento di irrogazione della sanzione impedisce l’applicazione del regime più favorevole quantunque la sanzione non sia stata ancora pagata.

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L’obbligo degli Uffici di dare esecuzione alle sentenze tributarie

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 156/2015 all’articolo 67-bis del D.Lgs. 546/1992, tale previsione stabilisce che le sentenze delle commissioni tributarie (oggi, per effetto della Legge n. 130/2022, corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado) sono esecutive. Già anteriormente al D.Lgs. 156/2015, peraltro, la giurisprudenza di legittimità aveva sancito che l’efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi fosse già riconosciuta dal sistema. Essa doveva desumersi, oltre che dal generale rinvio effettuato dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile, e quindi anche all’articolo 282 c.p.c., anche sulla base dell’articolo 68 del menzionato D.Lgs. 546/92.

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