L’utilizzabilità nel processo tributario delle intercettazioni telefoniche acquisite nelle indagini penali

Con la recente sentenza n. 2916 del 7 febbraio 2013 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già enunciato in precedenti interventi, secondo il quale le intercettazioni telefoniche legittimamente espletate nel processo penale e le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori ed inserite nel processo verbale di constatazione sono utilizzabili nel processo tributario quali elementi di prova. La loro complessa valutazione e il coordinamento dei dati acquisiti è interno all’ambito di discrezionalità di apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova che compete al giudice di merito ed esula, pertanto, dal perimetro del giudizio di legittimità di competenza della Corte di Cassazione.

L’utilizzabilità nel processo tributario delle intercettazioni legittimamente eseguite in sede penale non esclude, secondo la Suprema Corte, il diritto del contribuente di contestare, in sede di giudizio tributario, l’interpretazione delle dichiarazioni intercettate, dal momento che tali elementi probatori assumono, nel processo tributario, un mero valore indiziario e vanno valutati con rigore.

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte richiama due norme che attestano la diversa metodologia di assunzione della prova nel giudizio tributario rispetto a quello penale: l’art. 63 del d.p.r. n. 633/72 e l’art. 7, comma 4, del d.lgs. n.546/92.

La prima norma prevede che la Guardia di Finanza, previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’art. 329 c.p.p., possa trasmettere agli Uffici fiscali documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti e ottenuti dalle altre Forze di Polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. La sentenza in commenta riprende l’orientamento già espresso secondo cui “l’autorizzazione  è posta a tutela della riservatezza delle indagini, non già dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, non essendo prevista per filtrare l’acquisizione di elementi significativi a fini fiscali, ma soltanto per realizzare una maggiore tutela degli interessi protetti dal segreto”.

La seconda norma statuisce, invece, che le Commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni a organi tecnici dell’Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici, compreso il corpo della Guardia di Finanza, ovvero disporre consulenza tecnica.

Secondo la sentenza in commento queste norme evidenziano il carattere marcatamente documentale del processo tributario e legittimano l’ingresso al suo interno di qualsiasi elemento investigativo o probatorio, assunto in sede penale, senza prevedere alcuna limitazione all’efficacia probatoria di tali atti. A ciò non osterebbe nemmeno il dettato normativo dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/92, che preclude l’utilizzo in sede tributaria del giuramento e della prova testimoniale, in quanto, afferma la Suprema Corte, questa norma si riferisce soltanto alla diretta assunzione, da parte del giudice tributario, nel contraddittorio delle parti, della narrazione dei fatti compiuti da un terzo, ossia di quella che in quanto, richiedente la formulazione di specifici capitoli e la prestazione di un giuramento da parte del dichiarante assunto quale teste acquista un particolare valore probatorio. Di contro “le dichiarazioni dei terzi raccolte dai verificatori, quand’anche nell’ambito di un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, hanno natura di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova, anche a favore del contribuente”.

La pronuncia in esame si inserisce, quindi, in quel filone della giurisprudenza di legittimità che, pur formalmente riconoscendo la natura documentale del processo tributario, legittima sempre maggiori aperture di segno opposto, consentendo l’assunzione di elementi privi di tale connotazione (ad esempio risultati di intercettazioni ambientali) e provenienti anche da procedimenti caratterizzati da una diversa disciplina probatoria, purchè vengano considerati meri indizi da sottoporre al vaglio del giudice.

Sul punto, pur prendendo atto di questo prevalente indirizzo giurisprudenziale, è opportuno rilevare che la profonda differenza esistente fra il procedimento penale e quello tributario pone qualche perplessità in relazione a tale conclusione con riferimento alla possibilità di attribuire automatica rilevanza probatoria all’interno del processo tributario agli elementi assunti in sede extraprocessuale (ad esempio le dichiarazioni di parte o i risultati delle intercettazioni telefoniche). Al riguardo, è opportuno considerare che nell’ordinamento penale, le dichiarazioni assunte da terzi in fase di indagine sono comunque sempre sottoposte in sede dibattimentale al vaglio di attendibilità da parte del giudice, nel pieno contraddittorio tra le parti; così come le risultanze delle intercettazioni di comunicazioni sono valutate, nel contraddittorio dibattimentale, insieme agli altri elementi raccolti. Tale possibilità è, invece, esclusa nel processo tributario, essendo questo prettamente documentale, con la conseguente impossibilità per il giudice e per le parti di escutere i testimoni al fine di valutarne l’attendibilità.

Tali considerazioni giustificano, quindi, una riflessione critica sui principi enunciati dalla sentenza in esame, dal momento che appare evidente che l’acquisizione incondizionata e completa nel processo tributario delle risultanze acquisite in sede penale e selezionate dagli accertatori si pone in delicato equilibrio con il diritto di difesa e con il principio del giusto processo fondato sulla parità delle parti.

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