Nel nostro ordinamento giuridico, le riproduzioni informatiche costituiscono piena prova dei fatti e delle cose rappresentate fino al disconoscimento della conformità da parte di colui contro il quale sono prodotte, ai sensi dell’articolo 2712 C.C.
Ciò posto, la posta elettronica, rientrando tra le riproduzioni informatiche ovvero tra le rappresentazioni meccaniche indicate dall’articolo 2712 C.C., fa piena prova dei fatti riportati, salvo il disconoscimento operato dal soggetto contro il quale sono prodotte; questo principio è stato confermato dall’ordinanza n. 11606 depositata in data 14 maggio 2018 dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, il giudizio traeva origine dall’emissione di un decreto ingiuntivo in seguito alla fornitura di strumentazioni di navi da diporto. Il Tribunale di Milano, nel corso del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell’avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte della società debitrice, decideva di revocare il decreto ingiuntivo e condannava la debitrice a pagare la residua somma.
A seguito di impugnazione proposta dal debitore, la Corte di Appello di Milano, ritenendo che il credito azionato e il rapporto commerciale intercorso tra le parti in causa fossero stati provati dallo scambio di mail intercorso tra le due società, rigettava l’appello proposto.
Nello specifico la Corte aveva ritenuto che le mail intercorse tra le parti non fossero mai state contestate “in quanto alla loro provenienza e testuale contenuto”. Tale documentazione rendeva pertanto superflue le ulteriori deduzioni istruttorie per prova testimoniale esposte dalla debitrice opponente a decreto ingiuntivo.
La società ingiunta dunque decideva di procedere avanti la Suprema Corte rilevando, tra i vari motivi, la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla valutazione delle mail prodotte in giudizio.
La Suprema Corte, con la richiamata ordinanza n.11606/2018, ha rigettato il ricorso proposto dalla società soccombente nei due gradi precedenti.
Nello specifico, il Giudice di legittimità, riprendendo un precedente principio giurisprudenziale, ha ritenuto che “ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 art. 1, comma 1, lett. p), la e-mail costituisce un “documento informatico”, ovvero un “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. L’e-mail, pertanto, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art.2712 c.c. e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate , se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. Civ. n. 24814/2005).
Nella fattispecie in esame, la società debitrice con mail si era impegnata a rientrare dalla propria esposizione debitoria, pertanto, secondo la Suprema Corte, i Giudici di secondo grado, operando correttamente la ripartizione dell’onere della prova, avrebbero ritenuto dimostrata l’esistenza del rapporto contrattuale, nonché verificato l’importo del credito azionato con il decreto ingiuntivo.