L’inutilizzabilità in contenzioso di documenti non prodotti in sede di contraddittorio con l’Ufficio

Con la sentenza n. 4793, depositata in data 20 settembre 2016, la Commissione Tributaria di Regionale di Milano si è recentemente espressa sul tema dell’inutilizzabilità in contenzioso della documentazione non esibita in seguito alle richieste e agli inviti formulati Ufficio.
Attraverso le norme sulle preclusioni probatorie, il Legislatore ha indicato al contribuente le possibili conseguenze processuali derivanti da una sua condotta poco collaborativa in occasione del confronto anticipato con l’Amministrazione finanziaria, al precipuo fine di evitare l’insorgere del contenzioso.
Com’è noto, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 600/1973, “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”. Sul punto, è doveroso rilevare sin da subito che tale preclusione opera solo in relazione a quei documenti che risultino effettivamente favorevoli al contribuente, ovvero idonei a giustificarne la condotta oppure, ancora, capaci di confutare le contestazioni formulate dai verificatori. La norma contiene però un’eccezione: il contribuente infatti può avvalersi della deroga prevista ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973, solamente depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio e dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste dell’Ufficio per causa a lui non imputabile.
Con la sentenza in commento, la CTR Milano ha ritenuto infondato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate con cui si chiedeva venisse dichiarata l’inutilizzabilità della documentazione – relativa a tre operazioni di rimpatrio di capitali – prodotta nel giudizio di primo grado dalla parte privata, ma non esibita in seguito all’invito avanzato dall’Ufficio in fase pre-contenziosa.
Tramite detta documentazione il contribuente è stato in grado di provare, oltre all’errata quantificazione degli investimenti commessa dall’Ente impositore, che le disponibilità estere contestate erano state oggetto di rimpatrio tramite adesione allo scudo fiscale, ragion per cui l’omessa dichiarazione degli interessi doveva ritenersi regolarizzata.
Sul punto, il Collegio ha ritenuto infondate le censure sollevate dall’Agenzia rilevando che, “in considerazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito che comporta l’applicazione dell’art. 32, penultimo comma, del d.P.R. 600/1973, l’impossibilità di prendere in esame la documentazione prodotta in sede contenziosa sussiste solo nel caso in cui sia ravvisabile un comportamento doloso del contribuente”.
Da tale premessa discendono dunque due distinti rilievi.
In primo luogo è assolutamente necessario che, relativamente alla declinazione degli inviti, debba trattarsi di richieste specifiche e non semplicemente generiche. La richiesta generica, infatti, presenta margini d’incertezza, motivo i giudici meneghini, nel rilevare che agli atti “non risultano che l’Ufficio abbia specificatamente richiesto al contribuente l’esibizione del mandato fiduciario e dei conti correnti bancari”, ritengono infondata l’eccezione di inutilizzabilità della documentazione relativa alla procedura di rimpatrio dei capitali.
In secondo luogo, appare altresì necessario che sia ravvisabile un comportamento doloso del contribuente “tendente a celare all’Ufficio le notizie ed i dati richiestigli”.
Il collegio chiarisce che si è in presenza di un comportamento doloso ogni qual volta ci si trovi di fronte alla chiara ed inequivocabile volontà di impedire il corretto esercizio dell’azione erariale la quale, a sua volta, “può rinvenirsi solo in presenza di richieste specificatamente individuate quanto all’oggetto, e non riferite genericamente a tutte le informazioni riguardanti la rilevanza reddituale delle operazioni bancarie”.
A tale impostazione, si è contrapposto un orientamento interpretativo che invece ha ritenuto sufficiente, per l’attivazione delle preclusioni probatorie, l’esistenza della colpa non scusabile nel comportamento del contribuente che non esibisca i documenti richiesti, ma ciò nonostante Il Collegio lombardo ha preferito aderire all’orientamento giurisprudenziale più garantista (da ultimo espresso con in Cass. civ. sent. n. 16960/2016) in conformità al principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 45/2000 ed in base alla quale “per il verificarsi dell’effetto di sterilizzazione del materiale probatorio non addotto dal contribuente dietro richiesta dei verificatori o dell’Ufficio, occorre il rifiuto di esibizione dei documenti ovvero la dichiarazione non veritiera di non possederli, nonché la volontà e la coscienza della dichiarazione stessa, ma soprattutto è necessaria la sussistenza del requisito del dolo, che si concretizza nella volontà del contribuente di sottrarre all’ispezione fiscale tali documenti non prodotti”.

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