Con la recente sentenza n. 25980 del 07 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni importanti principi in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che il profitto del reato oggetto della confisca di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere ricompresa nel profitto anche l’utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da parte dell’ente delle prestazioni che il contratto gli impone.
Pertanto, qualora il reato presupposto sia riconducibile ad un’ipotesi di c.d. “reato in contratto”, il profitto confiscabile ex art. 19 del citato D.Lgs. n. 231 deve essere determinato assoggettando ad ablazione i vantaggi di natura economico-patrimoniale derivanti direttamente dall’illecito, così da aver riguardo esclusivamente all’effettivo incremento del patrimonio dell’ente conseguito attraverso l’illecito, con l’esclusione dei proventi eventualmente conseguiti per effetto di prestazioni lecite effettivamente svolte in favore del contraente nell’ambito del rapporto sinallagmatico.
Nella fattispecie oggetto della pronuncia, una società aveva impugnato l’ordinanza di rigetto dell’istanza proposta ex art. 324 c.p.p. avverso il decreto del Gip che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 19, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 231 del 2001, di beni fungibili, ovvero in subordine e per equivalente, di beni di natura diversa intestati o nella disponibilità della stessa per una somma piuttosto ingente.
Il giudice della cautela aveva sottoposto a vincolo ablativo a fini di confisca la somma corrispondente al valore del profitto tratto dall’illecito commesso ex art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 231 del 2001 e ex art. 24, commi 1 e 2, in relazione al delitto di cui agli artt. 640 e 640 bis c.p., consistente nell’erogazione di un finanziamento da parte della UE nell’ambito di un progetto, finalizzato a promuovere innovazioni tecnologiche nelle regioni del Mezzogiorno, per effetto dell’infedele autocertificazione da parte del legale rappresentante circa il fatto che il programma sperimentale per il quale veniva richiesta l’agevolazione sarebbe stato realizzato in Catania, con l’intero costo sostenuto in loco.
Nel ricorso la società lamentava l’erronea applicazione della legge penale ed un vizio di motivazione in ordine all’individuazione del profitto da sottoporre a vincolo ablativo; in particolare, secondo la difesa, non sarebbe stata considerata la distinzione tra reati contratto e reati in contratto, con previsione solo nel primo caso della confiscabilità integrale del profitto, mentre nel secondo il vantaggio economico di diretta derivazione dal reato doveva essere determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato. Pertanto, nell’ipotesi di specie – da qualificarsi quale reato in contratto – doveva trovare applicazione il criterio dell’utile netto ai fini dell’individuazione del profitto confiscabile, avendo i giudici del riesame riconosciuto che parte dell’attività di ricerca e sviluppo era stata realizzata presso la sede di Catania e ponendosi l’interpretazione del collegio cautelare in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che inscrive la truffa aggravata in danno di un ente pubblico nella categoria dei reati in contratto.
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato con riguardo all’individuazione del profitto confiscabile alla luce delle specifiche connotazioni della fattispecie di truffa, non risultando verificati, da parte dei giudici del riesame, i profili attinenti l’inquadramento delle condotte illecite nella tipologia del reato-contratto ovvero in contratto.
Nella motivazione la Cassazione ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 26654/2008 secondo cui il profitto del reato oggetto della confisca di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, non vi può essere ricompresa anche l’utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da parte dell’ente delle prestazioni che il contratto gli impone.
In quest’ultima pronuncia è altresì precisato che:
- il contratto stipulato in violazione di norme penali è nullo se la norma violata ha ad oggetto la stessa stipula del contratto (reato contratto), mentre è annullabile se la norma violata è sì imperativa ma attiene al comportamento dei contraenti, che può al più essere fonte di responsabilità;
- nel caso di reato-contratto il profitto confiscabile è costituito dal ricavo lordo;
- nel caso di reati in contratto a prestazioni corrispettive, il profitto viene identificato con il vantaggio economico derivato dal reato al netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente.
Con riferimento alla vicenda oggetto della pronuncia in commento, la Cassazione ha poi riconosciuto che ciò che rilevava al fine del corretto inquadramento della fattispecie de qua nelle categorie di reato contratto o reato in contratto, con differente quantificazione del profitto del reato, era l’incidenza dell’artifizio e raggiro nella fase genetica della procedura d’ammissione alle agevolazioni economiche ovvero nella fase esecutiva.
Pertanto, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia impugnata disponendone il rinvio al Tribunale del riesame affinché i giudici verificassero se le attestazioni allegate alla domanda di finanziamento erano autonomamente espressive di un intento fraudolento tale da condizionare l’erogazione del contributo, traendo in inganno l’Autorità concedente circa l’esistenza delle condizioni per l’ammissione a finanziamento, con la conseguenza, in caso positivo, che il vantaggio ingiusto generato dalla condotta decettiva doveva identificarsi con l’intero contributo lucrato o, al contrario, se il focus dell’illiceità investiva la sola esecuzione del progetto finanziato, con elusione degli impegni assunti in ordine alle modalità di investimento e falsa rendicontazione dei costi, da cui discendeva la necessità di limitare il vincolo cautelare al profitto effettivamente conseguito dall’ente al netto dell’utilità consolidata in capo alla Pubblica Amministrazione erogante.