L’indennizzo per l’eccessiva durata del processo spetta anche al contumace

Con la sentenza n.585 del 14 gennaio 2014 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che anche il contumace può subire quel disagio psicologico, che normalmente risentono le parti, a causa del ritardo eccessivo con cui viene definito il processo che le riguarda. Pertanto, la mancata costituzione in giudizio può influire sull’an o sul quantum dell’equa riparazione, ma non costituisce di per sé motivo per escludere senz’altro il relativo diritto.

Nel caso di specie Tizio proponeva avanti la Corte d’Appello di Perugia domanda per l’ottenimento dell’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di una causa di divisione ereditaria, instaurata avanti il Tribunale di Frosinone nel 1976 ed ancora pendente avanti la Corte d’Appello di Roma all’epoca della presentazione del ricorso per equo indennizzo. La Corte d’Appello adita accoglieva solo parzialmente la predetta domanda in quanto l’indennizzo veniva commisurato esclusivamente al periodo successivo alla costituzione in giudizio del ricorrente, avvenuta il 23 maggio 1994.

Tizio proponeva ricorso in Cassazione avverso tale provvedimento, lamentando che la Corte di merito aveva limitato l’indennizzo al periodo successivo alla sua costituzione in giudizio, mentre avrebbe dovuto prendere in considerazione anche il periodo in cui il ricorrente era stato contumace, poiché né l’art.2 della L.89/2001, né l’art. 6 della Convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali subordinano il diritto all’equa riparazione alla condizione dell’attiva partecipazione al processo che abbia avuta una durata non ragionevole.

L’orientamento giurisprudenziale sul punto non era pacifico, pertanto la causa veniva assegnata alle Sezioni Unite.

In particolare un primo indirizzo giurisprudenziale prevedeva che l’indennizzo per l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di una causa competesse anche a chi non si fosse costituito in giudizio; ciò in quanto “il contumace è comunque parte del processo” (Cass. Civ. 14 dicembre 2012 n.23153; Cass. Civ. 21 febbraio 2013 n.4387 ).

L’orientamento contrapposto presumeva che la costituzione in giudizio della parte fosse una premessa indiscutibile per una ragionevole operatività dell’intero sistema di cui alla legge n.89 del 2001, “non potendo operare in difetto di costituzione, lo scrutinio sul comportamento della parte delineato dall’art.2, secondo comma, della legge, e non essendo neppure esercitabili i poteri di liquidazione equitativa dell’indennizzo correlati, ragionevolmente, al concreto patema che sulla parte ha avuto la durata del processo.Infatti solo in caso di partecipazione attiva al processo la parte “può subire quel patema d’animo ovvero quella sofferenza psichica causata dal superamento del limite ragionevole della durata del processo e, quindi, assumere la qualità di parte danneggiata” (Cass. Civ. 21 febbraio 2013 n.4474).

Le Sezioni Unite con la sentenza n.585 del 14 gennaio 2014 hanno aderito al primo orientamento giurisprudenziale.

In particolare la Corte ha ritenuto che le disposizioni sia internazionali sia interne non contengono alcuna espressa limitazione, per il contumace, del diritto a ottenere in tempi ragionevoli la conclusione del giudizio, anche in assenza di costituzione: l’art. 6 della convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali attribuisce  infatti tale diritto “a ogni persona”, relativamente alla “sua causa”, nonché l’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n.89 attribuisce una equa riparazione a chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per  effetto della violazione di quel principio.

Ne consegue che il diritto all’equa riparazione deve essere applicato a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisprudenziale, indipendentemente dal fatto che abbiano deciso di rimanere contumaci, atteso che la decisione è comunque destinata ad esplicare i propri effetti anche nei confronti di questi soggetti.

La Suprema Corte prosegue sul punto ritenendo arbitraria l’esclusione del contumace dalla garanzia di “ragionevole durata” che l’art. 111 della Costituzione inserisce tra quelle relative al concetto di “giusto processo”, insieme a quella del contraddittorio, della parità tra le parti, della terzietà ed imparzialità del giudice, che “certamente competono anche a chi non si sia costituito in giudizio”.

E pertanto la Suprema Corte con la sentenza de quo ha considerato “non condivisibile l’assunto secondo cui la contumacia preclude comunque il riconoscimento del diritto all’equa riparazione, poiché impedisce di applicare il criterio del comportamento delle parti”, ’art.2 l. n.89/2001 ed ha  ritenuto inoltre “asserzioni e deduzioni aprioristiche quelle secondo cui la mancata costituzione in giudizio andrebbe considerata come indice univoco di disinteresse  all’esito della lite e conseguentemente alla sua durata, la quale non potrebbe comportare quel patema d’animo che invece prova chi partecipa attivamente al processo.La scelta della contumacia, infatti, può derivare da varie ragioni, anche diverse dall’indifferenza per il risultato e per il tempo della controversia, come tra l’altro la convinzione della totale plausibilità o al contrario della assoluta infondatezza delle ragioni avversarie. L’esito della causa è ininfluente ai fini del riconoscimento del diritto di indennizzo. Inoltre la durata superiore ai limiti della ragionevolezza del processo fa presumere senz’altro la causazione di un danno non patrimoniale di per sé derivante dall’attesa di una decisione che comunque incide sulla parte nei cui confronti viene assunta”.

In conclusione anche il contumace può quindi legittimamente agire per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa di un giudizio protrattosi eccessivamente

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