Di recente è stata sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione una tematica sulla quale i giudici di legittimità si sono già più volte pronunciati, ossia il possibile ruolo di esimente dalla responsabilità penale in capo all’imprenditore, qualora la società da lui amministrata sia stata colpita da un grave dissesto finanziario, imprevedibile e non imputabile allo stesso, ed egli, nonostante le misure spontaneamente adottate al fine di fronteggiarlo, non sia stato in grado di adempiere alle obbligazioni tributarie e, nello specifico, ai versamenti di contributi previdenziali e assistenziali.
Con la sentenza n. 26519 del 14.07.2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sez. III Pen., consolida un orientamento già manifestato in precedenti pronunce (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 20725 del 27 marzo 2018 e Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 6737 del 12 gennaio 2018), secondo cui l’imprenditore che si veda imputato per un reato di mancato assolvimento del debito erariale può invocare l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione tributaria, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che dimostri che, nonostante le azioni poste in essere, non sia stato possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento di essa.
Nello specifico, il giudice di legittimità si è dovuto esprimere con riferimento ad una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Perugia, la quale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato il legale rappresentante di una società per omesso versamento delle ritenute previdenziali trattenute dai salari dei lavoratori dipendenti e, dunque, per il reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, della L. 683/1983.
L’imprenditore ha dunque proposto ricorso per Cassazione, contestando, in primis, la carenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 2 della L. 638/1983, oltre che la contraddittorietà della motivazione resa a tal riguardo dai giudici d’appello.
Infatti, come argomentato dal ricorrente, la gravissima crisi economico-finanziaria che aveva colpito la società e la conseguente carenza di liquidità avevano reso impossibile l’adempimento dell’obbligazione tributaria, nonostante egli avesse adottato iniziative anche di carattere personale al fine di fronteggiarla.
Nel corso del processo il ricorrente aveva documentato le ingenti perdite della società in conseguenza all’improvvisa perdita di commesse e appalti, che rappresentavano per la società la maggior parte del fatturato.
Si può quindi ritenere che l’imputato abbia adempiuto al c.d. “onere di allegazione”, in passato individuato dai giudici di legittimità, volto a provare, innanzitutto, la non imputabilità del sostituto di imposta della crisi economico-finanziaria che aveva colpito l’azienda e, dunque, la conseguente carenza di liquidità ed in secondo luogo che detta crisi, nonostante l’imprenditore abbia provveduto ad adottare misure sanatorie, non si sia potuta fronteggiare (cfr. Cass., Sez. III, del 04.02.2014, n. 5467).
Al contrario, la Corte d’Appello, nonostante le prove documentali fornite dall’imputato, aveva escluso che la grave crisi che aveva colpito la società potesse costituire un elemento di scriminante della rilevanza penale della condotta, discostandosi quindi dal prevalente orientamento giurisprudenziale.
Inoltre, i giudici di seconde cure non avevano tenuto in considerazione le iniziative economiche che l’imprenditore aveva a suo tempo adottato, in quanto da lui ritenute le più idonee al fine di sanare lo stato di grave crisi economico-finanziaria in cui versava la società e, conseguentemente, adempiere alle obbligazioni tributarie. Nello specifico, il legale rappresentante della società aveva richiesto ed ottenuto finanziamenti, garantendo questi con il proprio patrimonio personale; tuttavia non essendo state le liquidità sufficienti a far fronte all’ingente esposizione debitoria della società, essa è comunque fallita con conseguente pignoramento dell’abitazione personale dell’imprenditore.
Il ricorrente ha inoltre lamentato il fatto che la Corte d’Appello avesse omesso di considerare un elemento di prova decisivo, ossia la sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Terni in data 03.01.2018 nei confronti del medesimo ricorrente e passata in giudicato il giorno 01.06.2018. In tale occasione, difatti, il legale rappresentante, imputato per il reato omissivo di cui all’art. 10 bis del D.Lgs. 74/2000, era stato assolto con la formula “il fatto non costituisce reato” poichè il Tribunale adito aveva ravvisato nell’importante dissesto economico-finanziario in cui verteva la società una “causa di forza maggiore in quanto causata da un evento imprevedibile, quale la improvvisa perdita di commesse e degli appalti da sempre concessi alla società, i quali rappresentavano il fatturato maggiore risultante dal bilancio, perdita alla quale l’imputato aveva cercato di resistere tramite aperture di credito assistite da fideiussioni personali”.
Alla luce di quanto sopra premesso, la Corte Suprema di Cassazione, constatata l’omissione della Corte d’Appello nel non tenere in considerazione e valutare la bontà o meno della sentenza di assoluzione nei confronti del ricorrente pronunciata dal Tribunale di Terni e divenuta definitiva, ha annullato la sentenza con rinvio.
Ad avviso della Corte di Cassazione, difatti, sarebbe stata necessaria un’attenta disamina da parte del giudice di seconde cure di tale decisione, all’esito della quale il collegio avrebbe potuto o adervivi o discostarvisi ed, in quest’ultima ipotesi, sarebbe stata doverosa una motivazione di tipo rafforzato, proprio per le innumerevoli decisioni che hanno individuato la crisi economica e di liquidità quale scriminante della responsabilità penale dell’imprenditore.
È dunque evidente, alla luce della disamina in questa occasione effettuata, che si sta venendo a creare un orientamento sempre più consolidato e favorevole al contribuente.
A riprova di ciò si richiama anche un’altra recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, ossia la sentenza n. 10084 del marzo 2020, che ha confermato l’esclusione della responsabilità penale di cui al reato di omesso versamento contributivo qualora si dimostri la sussistenza di una grave crisi economico-finanziaria e l’adozione da parte dell’imprenditore di misure idonee a recuperare liquidità al fine di farvi fronte ed adempiere all’obbligazione tributaria; tuttavia, nel caso di specie, ha precisato che la causa di forza maggiore difficilmente può essere utilizzata quale scriminante della responsabilità penale qualora l’inadempimento tributario si sia protratto per innumerevoli periodi di imposta.