Le ulteriori misure previste dalla Legge sul Dopo di Noi a sostegno delle persone affette da disabilità grave

Con il presente intervento si chiude l’esame della c.d. “legge sul Dopo di noi” (n. 112/2016) con la quale sono state introdotte misure per la tutela delle persone affette da gravi disabilità e delle loro famiglie.

Oltre alla già esaminata regolamentazione degli istituti del trust, dei vincoli di destinazione ex art. 2645-ter e dei contratti di affidamento fiduciario, la legge prevede ulteriori misure volte a garantire, anche alle persone con disabilità, il benessere, l’autonomia e la possibilità di inserirsi pienamente nella società, che verranno di seguito meglio esaminate.

In particolare, l’articolo 2 della Legge prescrive alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano di assicurare ai disabili l’assistenza sanitaria e sociale (anche mediante la collaborazione con i comun), nonché l’assistenza ospedaliera, territoriale e di prevenzione.

Tuttavia, la norma appare meramente programmatica in quanto prevede che tali obiettivi siano raggiunti “nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente” e “Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica”, senza quindi destinare nuove risorse finanziarie volte a potenziare in concreto tali servizi.

Più concreta è invece la previsione di cui all’articolo 3 del provvedimento in esame, che dispone l’istituzione di un Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, con una dotazione determinata in 90 milioni di euro per l’anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

I requisiti di accesso ai servizi di assistenza, cura e protezione cui è destinato il fondo dovranno essere individuati con un emanando decreto ministeriale, mentre spetta alle Regioni definire “i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell’attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi”.

Il legislatore individua quali siano gli obiettivi principali alla cui attuazione deve essere destinato il Fondo, con il coinvolgimento delle regioni, degli enti locali, degli enti del terzo settore, nonché di altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità, delle famiglie e delle organizzazioni di rappresentanza dei disabili, ossia:

  1. a) al fine di evitare che si verifichi una situazione di isolamento per le persone portatrici di handicap gravi, è prevista l’attuazione di programmi di intervento “volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie”;
  2. b) ove ciò non sia possibile e comunque per una migliore tutela delle esigenze delle persone con disabilità grave, dovranno essere previsti interventi “per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi”;
  3. c) è inoltre prevista la creazione di “soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità”;
  4. d) per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave dovranno infine essere sviluppati programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana.

Infine, altra misura di favore prevista dall’articolo 5 della legge è l’aumento (da 530 a 750 euro) della soglia di detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, attuata tramite una modifica dell’articolo 15, comma 1, lettera f), del Tuir, che ora prevede tra l’altro che: «A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge».

In conclusione, gli scopi perseguiti del provvedimento in esame appaiono assolutamente encomiabili e le misure individuate risulteranno certamente di aiuto in situazioni problematiche ove non vi era alcuna previsione a tutela delle persone affette da gravi disabilità cui è venuto a mancare il sostegno familiare. Ovviamente si potrebbe fare ancora di più, ma prima di commentare l’effettiva portata della riforma è necessario attendere l’approvazione dei decreti ministeriali di attuazione, che daranno efficacia concreta alle innovazioni apportate dalla legge.

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