La Corte di Cassazione si pronuncia a Sezioni Unite sulla controversa questione relativa alla portata applicativa dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 ed in particolare, sulla possibilità di integrare l’elenco della norma, interpretando estensivamente la definizione di “atto impugnabile” innanzi alla giurisdizione speciale, definito dal legislatore.
Il caso sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite scaturiva da una procedura di espropriazione presso terzi nell’ambito della quale l’Agenzia delle Entrate veniva chiamata a rendere la dichiarazione in qualità di terzo pignorato rispetto a presunti crediti tributari vantati dal debitore.
L’Ufficio delle Entrate rilasciava dichiarazione negativa, in seguito alla quale il creditore attivava la procedura di cui all’art. 548 c.p.c., vigente ratione temporis, adendo il giudice dell’esecuzione per l’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato. Ad esito della dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, il creditore proponeva opposizione agli atti esecutivi e contemporaneamente adiva la Commissione Tributaria Provinciale per l’accertamento del credito. I giudizi si concludevano entrambi in senso sfavorevole al creditore il quale vedeva confermata, in sede di opposizione agli atti esecutivi, la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e vedeva dichiarata l’inammissibilità del ricorso tributario promosso innanzi al giudice speciale per difetto di atto impugnabile, siccome non ricompreso nella previsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/92.
La decisione n. 3773 emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in data 26 novembre 2013 e depositata il 18 febbraio 2014 affronta due principali questioni:
1) la prima relativa alla competenza giurisdizionale del giudice tributario a conoscere relativamente all’azione di accertamento di un credito di natura tributaria;
2) la seconda questione concerne l’impugnabilità ex art. 19 del d.lgs. n. 546/92 della dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate circa la sussistenza di un credito di imposta certo, liquido ed esigibile promossa dal terzo creditore del contribuente.
La Corte di Cassazione chiamata a dirimere la controversa questione di giurisdizione, enunciava i seguenti principi:
- le questioni di giurisdizione sono ammissibili nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo;
- la giurisdizione in ordine all’accertamento del credito, avente indubbia natura tributaria, del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato (Agenzia delle Entrate) va attribuita al giudice tributario;
riconoscendo, altresì, la legittimazione del creditore ad impugnare la dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate, terzo pignorato, in un giudizio che veda quali litisconsorti necessari tutti i soggetti interessati, cioè: il creditore procedente, il debitore esecutato ed il terzo pignorato.
Il principio enunciato dalla sentenza appare condivisibile sotto il profilo della garanzia di tutela del terzo creditore, che realizza. Questi, infatti, nel caso sottoposto all’esame delle Sezioni Unite, sarebbe stato privato della possibilità di ottenere l’accertamento del credito che pretendeva di pignorare, se la Corte avesse confermato le conclusioni dei giudici di merito.
In sede applicativa, si osserva come la soluzione proposta dalla Suprema Corte ponga non pochi problemi di ordine applicativo in materia di onere probatorio, laddove al ricorrente venga richiesta la prova – documentale – della sussistenza del credito tributario.
In tale circostanza, infatti, l’assolvimento dell’onere probatorio sarebbe ipotizzabile, nell’ipotesi in cui sussistano di particolari legami che portino il ricorrente ad avere piena contezza della situazione contabile e fiscale del debitore (come può avvenire in ipotesi di rapporti tra socio/amministratore e società, ovvero tra società controllata e controllante ecc…).