Le Sezioni Unite della Cassazione accertano la natura dilatoria del termine di cui all’art. 15, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n.267

Con la sentenza n. 1418 dell’1 febbraio 2012 la Corte di Cassazione a Sezione Unite ha sancito la natura dilatoria del termine di quindici giorni previsto per la notifica del ricorso per la dichiarazione del fallimento unitamente al decreto di convocazione emesso dal Giudice Delegato.

Nella fattispecie in esame la società debitrice è stata dichiarata fallita in seguito alla notifica del ricorso, unitamente al provvedimento del Giudice, perfezionatasi per compiuta giacenza ai sensi della stessa legge n.890 del 1982, art. 8 comma 4.

La Corte d’Appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il reclamo della società debitrice la quale sosteneva il mancato rispetto del termine dilatorio di quindici giorni tra la data della notificazione del ricorso e quella dell’udienza, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della Legge Fallimentare, invocando quindi la violazione del contraddittorio.

Il Fallimento della Srl ha proposto ricorso in Cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione di norme di legge con riferimento al computo dei termini ed alla loro eventuale proroga. Secondo il ricorrente infatti il termine di cui alla Legge n. 890 del 1982, art. 8, non  sarebbe qualificabile  come termine processuale con la conseguenza  che ad esso non si applicherebbe la disciplina di cui all’art. 155 c.p.c.

Al riguardo il ricorrente, premesso che “termini processuali” debbono intendersi “quelli che ineriscono al processo”, ha affermato che il termine di cui alla Legge n. 890 del 1982, art. 8, oltre ad essere previsto da una legge estranea  al codice di rito, non sarebbe preordinato allo svolgimento di attività processuali, limitandosi a contenere una “previsione assoluta di conoscenza dell’atto da parte del destinatario della notifica”. Il fallimento ha precisato, inoltre, che il termine previsto dall’art. 155 c.p.c. “attiene ad una attività da compiersi da parte di colui a favore del quale quel termine è posto” e cioè, con riferimento all’attività di notificazione, “ad un’attività del soggetto notificante”, l’attività processuale del quale “si è esaurita con la richiesta di notifica”. Infine, secondo il ricorrente, la proroga  del termine  che  scade  in giorno festivo non sarebbe prorogabile sempre e comunque ma soltanto in relazione ai termini “acceleratori” e, quindi, soltanto “per coloro che ne sono destinatari”. Nella specie, trattandosi del termine previsto dalla Legge Fallimentare, art. 15, comma 3, cioè di un termine “dilatorio”, la sua scadenza nel giorno di sabato non sarebbe stata prorogabile al giorno del lunedì successivo, con la conseguenza che, nel giorno del 12 gennaio 2009 (celebrazione dell’udienza di convocazione del debitore), il termine dilatorio di quindici giorni, di cui alla Legge Fallimentare art. 15, comma 3, doveva ritenersi pienamente rispettato.

Secondo il Fallimento inoltre il predetto termine di quindici giorni non sarebbe qualificabile come “termine libero” con la conseguenza che il dies a quo non deve essere computato, mentre va computato il dies ad quem: nel caso in esame quindi l’udienza di convocazione del debitore doveva considerarsi valida.

Il ricorrente deduce infine che contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici a quibus  la giornata del sabato deve considerarsi “lavorativa”, con riferimento anche all’attività di notificazione degli atti sia per il notificante sia per il notificato.

La società fallita ha proposto ricorso incidentale eccependo un vizio di costituzione del collegio giudicante in primo grado.

La Cassazione, nella sentenza in esame, richiama la distinzione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante (ovvero il momento della consegna del plico all’Ufficiale Giudiziario) e per il  destinatario (ovvero il momento in cui questi ha la legale conoscenza dell’atto), distinzione che realizza, contemperandoli, sia l’interesse  del notificante a che sia assicurato un termine finale per il perfezionamento della notifica, sia l’interesse del notificato  a disporre di un termine ragionevole per il ritiro dell’atto presso l’Ufficio postale.

La Suprema Corte precisa inoltre che per “atti processuali” di cui all’art. 155 comma 5, c.p.c. si devono intendere: “quelli che, sebbene svolti fuori dell’udienza, hanno rilevanza, diretta o indiretta, nel processo, nel senso che il rispetto o no dei termini correlati al loro  compimento può determinare, o concorrere a determinare, una decisione giurisdizionale favorevole o sfavorevole per la parte che li compie”.

Dopo tali considerazioni, la Cassazione giunge a qualificare il termine previsto dall’art. 8 comma 4 Legge 890/1982 come “a decorrenza successiva” e stabilendo come debba essere  computato, secondo il criterio di cui all’art. 155 c.p.c., comma 1, escludendo il giorno iniziale (data di spedizione della lettera raccomandata di cui allo stesso art. 8, comma 2) e conteggiando quello finale.

La Suprema Corte rileva quindi come il “ritiro” del piego depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna da parte del notificato sia qualificabile come “atto processuale” ai sensi del menzionato art. 155, comma 5 c.p.c., costituendo esso, se anteriore al compimento del periodo di “giacenza” di cui alla Legge n.890 del 1982, art. 8, comma 4, l’altra forma di perfezionamento del procedimento di notificazione eseguito a mezzo del servizio postale, nei casi di mancata consegna del piego al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo.

La Cassazione prosegue quindi affermando che: “nel caso in cui  il termine di dieci giorni, di cui alla Legge n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, scada della giornata del sabato, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5”.

Nel caso in esame la lettera raccomandata con avviso di ricevimento veniva spedita alla debitrice in data 16 dicembre 2008, pertanto i dieci giorni necessari per il perfezionamento della notificazione cadevano il giorno lunedì 29 dicembre 2009, poiché il 26 dicembre 2008 era festivo, seguito da sabato 27 dicembre e da domenica 28 dicembre.

In ordine alla qualificazione del termine di quindici giorni intercorrente tra la data della notificazione  del decreto di convocazione unitamente al ricorso e quella dell’udienza la Suprema Corte riconosce come tale termine sia stabilito nell’interesse del debitore in quanto volto a consentire allo stesso, entro un periodo di tempo da ritenersi ragionevole tenuto conto delle esigenze di speditezza del procedimento di istruttoria prefallimentare, il pieno esercizio del proprio diritto di difesa in contraddittorio con i creditori istanti per il fallimento; da tale circostanza, secondo la Cassazione, deriverebbe la natura “dilatoria” del predetto termine, come peraltro già affermato in precedenti pronunce della medesima Corte. Tale termine, prosegue la Corte, deve pacificamente ritenersi “a decorrenza successiva” e quindi è da computare “in avanti” e non “a ritroso”, escludendo il giorno iniziale (data della notifica del ricorso) e conteggiando quello finale (data dell’udienza di comparizione).

Secondo la Cassazione, nel caso di specie, il primo giorno computabile di tale termine coinciderebbe con la data del 30 dicembre 2008, mentre il dies ad quem dello stesso termine cadrebbe nella data del 13 gennaio 2009, giorno successivo a quello stabilito per l’udienza di convocazione secondo la Corte: ne consegue pertanto che vi è stata una violazione del contraddittorio, per non essere stato garantito al debitore il termine previsto dalla norma e dallo stesso decreto di convocazione, come peraltro già rilevato dalla sentenza della Corte d’Appello di Perugia.

Articoli Recenti

L’obbligo degli Uffici di dare esecuzione alle sentenze tributarie

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 156/2015 all’articolo 67-bis del D.Lgs. 546/1992, tale previsione stabilisce che le sentenze delle commissioni tributarie (oggi, per effetto della Legge n. 130/2022, corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado) sono esecutive. Già anteriormente al D.Lgs. 156/2015, peraltro, la giurisprudenza di legittimità aveva sancito che l’efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi fosse già riconosciuta dal sistema. Essa doveva desumersi, oltre che dal generale rinvio effettuato dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile, e quindi anche all’articolo 282 c.p.c., anche sulla base dell’articolo 68 del menzionato D.Lgs. 546/92.

Leggi articolo
error: Il sito è protetto da copyright!