La crisi pandemica ha messo a dura prova le attività aperte al pubblico (bar, ristoranti, etc.), destinatarie di severi provvedimenti di chiusura o mortificanti misure di riduzione degli accessi, con la sola mitigazione offerta da qualche timido ristoro e dalla possibilità di ampliamento degli spazi esterni, in modo da potersi assicurare flussi di cassa compatibili con la loro sopravvivenza.
Ebbene, al netto di numerosi ed estemporanei interventi di tamponamento, l’epidemia da Covid-19 ha indubbiamente modificato gli stili dell’utenza, rendendola maggiormente incline a vivere gli spazi esterni, di fatto allineando i costumi dei giovani della provincia del nord-Italia alle tecniche di movida tipiche delle più evolute capitali europee.
In tale chiave prospettica e rifuggendo ogni volontà di classificazione di priorità tra iniziativa economica e quiete del quartiere cittadino, un dato è certo: le attività possono solo ora operare a pieno regime e molte di queste realtà economiche sono sopravvissute anche grazie agli investimenti effettuati (attraverso l’ampliamento degli spazi esterni, l’abbellimento dei dehors, la diversificazione dei momenti attrattivi per i più giovani).
Se così è, rischiano di apparire anacronistiche alcune ordinanze sindacali che, all’ingresso della “bella stagione”, hanno introdotto misure di limitazione agli orari di bar e ristoranti cittadini, facendo leva su regolamenti di convivenza civile, invero principalmente destinati a combattere fenomeni di aggregazione delinquenziale proprio a ridosso dei pubblici esercizi.
I cennati provvedimenti adottati dalle Autorità comunali non risultano esenti da profili di censura, poiché spesso astrattamente afflitti da eccesso di potere, collocandosi ben oltre il perimetro disegnato dall’articolo 50, comma 5°, d.Lgs. 267/2000 in combinato con l’articolo 54, 2° comma, del d.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la possibilità di operare attraverso lo strumento dell’Ordinanza, nella sua qualità di ufficiale del Governo, in presenza di accadimenti urgenti e contingenti, che non permettono l’ordinario intervento del Prefetto, cui sarebbe invece normalmente attribuita la potestà in materia.
A ben vedere i provvedimenti in commento appaiono sovente manchevoli anche del necessario requisito della temporaneità, necessario per giustificare l’intervento d’urgenza del Sindaco, essendo essi destinati, di norma, ad esplicare i propri effetti sino all’autunno, allo spirare del periodo di interesse limitandosi a promettere, con una tecnica regolamentare piuttosto innovativa, una mera rivisitazione del contesto.
Le ordinanze di limitazione degli orari di chiusura in commento espongono inoltre il fianco a critiche per la loro non sempre cristallina linearità, lasciando esse trasparire un contrasto inconciliabile tra le contraddittorie misure adottate, al punto da far sorgere dubbi su quale sia l’effettiva volontà dell’amministrazione; non sono infrequenti i casi in cui in una stessa via cittadina e a distanza di pochi metri si arrivi a concedere l’estensione dell’orario di apertura ad un bar, limitando gli orari dell’esercizio vicino.
I potenziali ed intuibili effetti distorsivi sulla concorrenza, che possono caratterizzare provvedimenti della specie, sono spesso enfatizzati dai nefasti effetti della pubblicità assegnata alle predette misure, con evidente incidenza anche ai fini di un’eventuale richiesta di risarcimento per i danni all’immagine così arrecati.