Le novità introdotte dal d.Lgs. 121/2011: La responsabilità ex d.Lgs. 231/2001 è estesa ai reati ambientali

Il 16 agosto scorso è entrato in vigore il d.Lgs. 121/2011, che ha esteso la possibilità di comminare significative sanzioni pecuniarie (da un minimo di 25.800 ad un massimo di 1.549.000 euro) ed interdittive dell’attività (compresa la confisca) alle società ai cui esponenti siano stati contestati reati ambientali.
Onde evitare il rischio di applicazione di tali sanzioni è possibile adottare in via preventiva ed esimente un MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE idoneo a prevenire gli illeciti suddetti.
La persona giuridica, infatti, non risponde di responsabilità amministrativo pecuniaria (art.6 d.Lgs. 231/2001) se dimostra di aver adottato ed attuato, prima della commissione del fatto imputato alla persona fisica, modelli organizzativi idonei e se abbia istituito un ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO interno alla struttura che curi il funzionamento dei modelli ed il loro aggiornamento nel tempo.
Il modello organizzativo è un documento contenente regole di condotta idonee, realizzabile anche all’interno di soggetti non certificati UNI EN ISO 9001 e 14001, che abbiano tuttavia la lungimiranza di impostare efficaci procedure organizzative e di controllo interno in materia ambientale.

 

 

 

 

 

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L’obbligo degli Uffici di dare esecuzione alle sentenze tributarie

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 156/2015 all’articolo 67-bis del D.Lgs. 546/1992, tale previsione stabilisce che le sentenze delle commissioni tributarie (oggi, per effetto della Legge n. 130/2022, corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado) sono esecutive. Già anteriormente al D.Lgs. 156/2015, peraltro, la giurisprudenza di legittimità aveva sancito che l’efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi fosse già riconosciuta dal sistema. Essa doveva desumersi, oltre che dal generale rinvio effettuato dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile, e quindi anche all’articolo 282 c.p.c., anche sulla base dell’articolo 68 del menzionato D.Lgs. 546/92.

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