La prestazione di un avvocato si configura come un’obbligazione di mezzi e non di risultato, secondo una classica distinzione, ancora attuale, in materia di prestazione d’opera professionale.
Ciò posto, tale principio di diritto, ravvisabile nell’articolo 2237 Cod. Civ., pone a carico del cliente che recede dal contratto d’opera il compenso per l’opera svolta dal professionista, indipendentemente dall’utilità che ne sia derivata e il contratto può essere quindi derogato solo per espressa volontà dei contraenti; circostanza che è stata confermata dall’ordinanza n.16342 depositata in data 21 giugno 2018 dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, la causa traeva origine dalla citazione in giudizio di un legale per sentire accertare e dichiarare la sua responsabilità professionale ex articolo 1176, comma 2, Cod. Civ. per omessa riassunzione di una causa di risarcimento danni nei termini indicati.
Il Tribunale di Lecce accoglieva solo parzialmente le richieste attoree, condannando il professionista al pagamento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto a titolo di risarcimento danni e liquidando al difensore una somma a titolo di competenze per l’attività resa nei confronti degli assistiti.
A seguito di impugnazione proposta dal legale, la Corte di Appello di Lecce, ritenendo che il danno non fosse stato dettagliatamente dedotto e provato dagli attori, accoglieva parzialmente l’appello proposto, confermando tra l’altro il compenso dovuto al professionista.
Gli ex clienti dunque decidevano di procedere avanti la Suprema Corte rilevando, tra i vari motivi, l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Nello specifico i ricorrenti con tale motivo avevano evidenziato ”l’obiettiva carenza del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, essendo stato tralasciato del tutto un elemento centrale della controversia attinente al caso di responsabilità professionale del legale a causa della sua condotta inerte che ha fatto maturare la prescrizione biennale del diritto dei propri assistiti senza che fosse svolta alcuna attività professionale interruttiva di detto termine”.
Non solo. I ricorrenti avevano anche eccepito la violazione o falsa applicazione degli articoli 1460, 2956 e 2236 Cod. Civ., ossia avevano dedotto l’illegittimità del compenso professionale riconosciuto al loro avvocato sulla base del fatto che la condotta negligente del medesimo avrebbe provocato a loro un grave danno, conseguentemente non sarebbero stati tenuti a versargli alcunché.
La Suprema Corte, con la richiamata ordinanza n.16342/2018, ha rigettato il ricorso proposto dagli ex clienti, ritenendo i motivi esposti inammissibili e infondati.
Nello specifico la Corte, in relazione al primo motivo controverso, ha osservato che in un’azione civile di risarcimento del danno l’accertamento della responsabilità presuppone necessariamente l’individuazione non solo di una condotta negligente, ma anche del danno derivato.
A tale proposito la Corte, richiamando una precedente sentenza, ha statuito “in tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costituivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa” (Cass. Civ. n. 25112 del 24.10.2017).
Sul secondo motivo la Corte ha precisato che la “prestazione di un avvocato si configura per lo più come un’obbligazione di mezzi e non di risultato”. A tale proposito la Suprema Corte, riprendendo un principio giurisprudenziale già in precedenza sancito, ha affermato che “il compenso dovuto dal cliente al professionista per la propria opera svolta può essere derogato esclusivamente per espressa volontà dei contraenti, i quali possono subordinare il diritto del professionista al compenso alla realizzazione di un determinato risultato, con la conseguenza che il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell’evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva comporta l’esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso ante tempus da parte del cliente sia stato causa del venir meno del risultato oggetto di tale condizione”(Cass. Civ. n. 14510 del 14.08.2012).
Ne consegue che nel caso in cui un’azione giudiziale svolta nell’interesse del cliente non abbia potuto conseguire alcun risultato utile, anche a causa della negligenza o di omissioni del professionista, non è solo per questo ravvisabile un’automatica perdita del diritto al compenso da parte del professionista, ove non sia dimostrato il nesso tra condotta negligente ed effettivo danno, corrispondente al mancato riconoscimento di una pretesa con tutta probabilità fondata.
Sulla base di tali considerazioni la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.