L’annuncio dell’invio della nota pro-forma da parte dell’avvocato costituisce atto di messa in mora del debitore

Con la sentenza n. 16774 la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta del pagamento delle competenze professionali costituisce atto di costituzione in mora, valido per l’interruzione del termine di prescrizione previsto dall’art. 2943, ultimo comma, c.c., senza bisogno di formule sacramentali né della quantificazione del credito, avendo questo l’esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese.

Nel caso di specie l’avvocato G.D. ha proposto il giudizio di legittimità avverso la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata in sede di gravame, in cui si è visto negare il diritto a percepire il compenso, pari ad euro 1.1.02,53, per l’assistenza legale prestata in un procedimento civile instaurato nell’interesse dello stesso convenuto volto ad ottenere il risarcimento del danno.

Nello specifico il ricorrente contestava ai giudici di merito di non aver riconosciuto effetto interruttivo della prescrizione alla propria raccomandata datata 4 marzo 1982 inviata al cliente in cui veniva annunciato l’invio della nota pro-forma per il pagamento delle competenze, in quanto: “classificata come generica riserva di invio della nota pro forma, priva della determinazione specifica delle competenze”.

Nel giudizio di merito il Tribunale di Milano ha ritenuto di non discernere nella raccomandata datata 4 marzo 1982 inviata dall’avvocato al cliente, priva della nota per le spese e competenze legali relative all’attività svolta in precedenza dal professionista in favore del patrocinato, l’intenzione del medesimo di ottenere il soddisfacimento dei propri compensi, considerandola pertanto inidonea ad interrompere la prescrizione in ordine al credito fatto valere giudizialmente.

L’interpretazione del Tribunale contrasta necessariamente con il principio più volte espresso dalla Corte di Cassazione, secondo la quale la richiesta del pagamento delle competenze del professionista costituisce atto di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c., valido per l’interruzione della prescrizione, senza bisogno di formule sacramentali, né della quantificazione del credito.

Secondo la Suprema Corte il principio in illiquis non fit mora non trova applicazione quando il credito sia facilmente liquidabile in base a tariffe professionali ovvero quando il debitore frapponga ostacoli ingiustificati alla liquidazione del debito.

Ed  infatti  secondo un principio  giurisprudenziale ormai consolidato  “ la liquidità del debito non è condizione necessaria per la costituzione in mora non trovando il principio in illiquidis non fit mora applicazione con valore assoluto nel nostro ordinamento giuridico, in tema di pagamento. Pertanto sussiste la mora del debitore e cioè il ritardo colpevole di lui ad adempiere quando la mancata o ritardata liquidazione sia la mera conseguenza alla condotta ingiustamente dilatoria del debitore stesso, o in generale al fatto colposo o doloso di lui.” (Vedasi Cass. Civ. 14 maggio 1994, n.4712).

Anche nel caso in esame gli Ermellini hanno ribadito il principio già sancito in precedenza dalla stessa Suprema Corte.

Secondo la Cassazione infatti: “l’atto di costituzione in mora previsto dall’art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, ultimo comma, c.c. , non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e quindi non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolare adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto” (vedasi in tale senso Cass. Civ. 19 marzo 1994 n.2628, Cass. Civ.21 giugno 2002 n.9378, Cass. Civ.24 maggio 2005 n.10926, Cass. Civ. 4 maggio 2006 n.10270).

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