L’adesione allo “scudo fiscale” non significa autodenuncia della residenza fiscale in Italia del contribuente (Corte di Cassazione, sentenza n. 19484/16 del 30.09.2016)

La presentazione della dichiarazione di emersione delle attività detenute all’estero effettuata ai sensi dell’art. 15 del D.L. n. 350/2001 (Regolarizzazione senza rimpatrio) da un soggetto-persona fisica al quale è stata contestata la fittizia residenza estera, ai sensi dell’art. 2, comma-bis T.u.i.r. (in quanto soggetto cancellato dall’anagrafe della popolazione residente e trasferito in un Paese a fiscalità privilegiata), non significa autodenuncia della residenza fiscale in Italia in relazione al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione riservata di emersione, nel senso di costituire una implicita rinuncia alla possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione legale relativa di residenza fiscale italiana di cui all’art. 2, comma 2-bis T.u.i.r..

È questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19484/2016 depositata in data 30 settembre 2016.

Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate notificava per l’anno 2003 ad un contribuente che si era trasferito nel Principato di Monaco un avviso di accertamento con il quale contestava la natura fittizia del trasferimento della residenza sulla base della presunzione di cui all’art. 2, comma 2-bis T.u.i.r. (ai sensi del quale sono considerati residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato), e soprattutto sulla base dell’adesione del contribuente alla regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all’estero ai sensi dell’art. 15 del d.l. n. 350/2001.

In relazione alla contestazione circa la natura fittizia del trasferimento della residenza all’estero i giudici di merito rigettavano il ricorso del contribuente sulla base della considerazione che l’avere il contribuente aderito alla scudo fiscale di cui al d.l. n. 350/2001 aveva comportato che egli si era autodichiarato come fiscalmente residente in Italia per il periodo d’imposta oggetto di emersione, in quanto, da un lato, la ratio legis dello scudo fiscale tende ad estendere il concetto di residenza in Italia, anche al fine di allargare la sfera di utilizzazione dell’istituto, non sussistendo alcun interesse per un cittadino straniero a scudare capitale in Italia, e, dall’altro lato, la differenza fra rimpatrio (art. 12 d.l. n. 350/2001) e regolarizzazione (art. 15 d.l. n. 350/2001), non comporta il venire meno, nel secondo caso (regolarizzazione) del presupposto della residenza in Italia, ma rileva soltanto nel senso che con la procedura di rimpatrio i capitali possono legittimamente circolare in Italia, mentre con la procedura di regolarizzazione il contribuente può conservare all’estero le attività oggetto di emersione.

Avverso la sentenza del giudice di appello il contribuente presentava ricorso per cassazione censurando la violazione dell’art. 2 T.u.ir. e degli artt. 11, 12 e 15 del d.l. n. 350/2001 in quanto lo stesso contribuente nella dichiarazione riservata aveva specificato di essere residente nel Principato di Monaco e la regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all’estero, di cui all’art. 15 d.l. n. 350/2001, non presuppone, contrariamente all’istituto del rimpatrio (art. 12 d.l. n. 350/2001), che il dichiarante sia fiscalmente residente nel territorio dello Stato, come risulta dal raffronto del tenore letterale delle due disposizioni e da ragioni di tipo logico-sistematico, e che, in ogni caso, quand’anche la disciplina dell’art. 15 fosse da ritenersi utilizzabile solo da soggetti fiscalmente residenti in Italia, la conseguenza della sua utilizzazione da parte di un soggetto non residente sarebbe soltanto quella della sua inefficacia, senza alcuna implicazione in ordine alla determinazione della residenza fiscale.

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha chiarito che la questione da esaminare non è se l’istituto della regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all’estero, di cui all’art. 15 del d.l. n. 350/2001, fosse riservato ai soggetti fiscalmente residenti in Italia, come previsto per l’ipotesi del rimpatrio di cui all’art. 12 d.l. n. 350/2001, oppure fosse utilizzabile anche dai non residenti, bensì nel valutare la correttezza dell’attribuzione alla relativa dichiarazione dell’effetto di stabilire ex se, in funzione di autodenuncia, e quindi in vi a automatica ed assorbente ogni altra valutazione probatoria, la residenza italiana del dichiarante.

Secondo la Suprema Corte la residenza fiscale italiana di un contribuente iscritto all’Aire e residente nel Principato di Monaco, va accertata alla stregua della disposizione di cui all’art. 2, comma 2-bis T.u.i.r., la quale prevede una presunzione legale relativa di residenza in Italia e di fittizietà della residenza nel Paese a fiscalità privilegiata, che può essere vinta dall’interessato fornendo la prova contraria. La presentazione della dichiarazione di “scudo fiscale” non può significare autodichiarazione della propria residenza italiana, in quanto l’avere inteso regolarizzare e non rimpatriare alcune attività detenute all’estero non determina, per ciò solo, in assenza di una chiara previsione (o di specifica e idonea dichiarazione), l’effetto della acquisizione, da parte del dichiarante della residenza in Italia, né quello di privarlo, per una sorta di implicita rinuncia, del diritto alla prova contraria, convertendo la presunzione legale in certezza, e ciò – chiarisce la Corte di Cassazione – “neppure a volere considerare l’istituto (della regolarizzazione) accessibile ai soli residenti, in quanto, in generale, il possesso di un requisito di ammissione si accerta in base alla normativa che lo regola e non in virtù della presentazione della domanda che lo esige”.

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