La voluntary-bis: una nuova occasione per regolarizzare le disponibilità estere

Con il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2016, è stata emanata la seconda versione della procedura di collaborazione volontaria già prevista dalla L. n. 186/2014.

Da tempo circolavano tra gli addetti ai lavori voci secondo cui la misura sarebbe stata in procinto di essere approvata ma, a differenza di quanto prospettato nelle scorse settimane, si tratta, più che di una articolata voluntary 2.0, di una riproposizione di quella già sperimentata, con successo, nel corso del 2015.

Che si tratti, di fatto, di una proroga della facoltà di aderire alla voluntary disclosure già prevista per lo scorso anno, seppure con qualche differenza, emerge anche dalla collocazione della nuova versione dell’istituto; con l’articolo 7 del D.L. 193/2016 è stato, infatti, introdotto nel D.L. n. 167/1990 l’articolo 5-octies, intitolato proprio: “Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate”.

I termini per l’adesione decorrono dalla data di entrata in vigore della nuova norma, ossia il 24 ottobre 2016, sino al 31 luglio 2017, con possibilità di integrare l’istanza sino al 30 settembre 2017.

Entro quest’ultima data devono essere presentate anche la relazione illustrativa e la documentazione a corredo dell’istanza, con modalità che dovranno essere stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da approvarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto; nel frattempo, peraltro, l’Amministrazione finanziaria ha già provveduto a precisare che si potrà procedere secondo le modalità già previste per la precedente versione.

E’ bene chiarire che non potranno usufruire della proroga colori i quali hanno già presentato in precedenza la richiesta ex L. n. 186/2014: tale esclusione conferma la necessità che l’adesione alla procedura ricomprenda la totalità delle attività estere detenute dall’istante, che, una volta scaduti i termini, non potrà più essere integrata.

Interessante è che la nuova voluntary consente di regolarizzare, godendo dei medesimi benefici già previsti nella L. n. 186/2014, le violazioni commesse sino al 30 settembre 2016, ricomprendendo quindi nella sanatoria i periodi di imposta 2014 e 2015.

Inoltre, è stato previsto l’esonero, in relazione alle attività oggetto di disclosure, dall’obbligo di presentazione del quadro RW, nonché della dichiarazione degli eventuali redditi derivati, per il periodo di imposta 2016 e per la frazione dell’anno 2017 antecedente alla presentazione dell’istanza, a condizione che tali disponibilità e redditi siano puntualmente indicati nella relazione di accompagnamento all’istanza di collaborazione volontaria e che vengano effettuati i relativi versamenti entro il 30 settembre 2017.

Per quanto concerne l’emissione degli eventuali atti impositivi, con la riapertura della voluntary è stato previsto che i termini in scadenza a decorrere dal primo gennaio 2015 siano prorogati sino al 31 dicembre 2018 in relazione alle sole attività oggetto di disclosure.

Un’altra novità introdotta con la nuova procedura di collaborazione volontaria è la possibilità di “autoliquidare” le somme dovute al Fisco ed effettuare direttamente i relativi versamenti, senza attendere che sia l’Ufficio competente a determinare imposte e sanzioni. Ciò comporta quale vantaggio la riduzione delle sanzioni al 50% come già previsto per la precedente versione della voluntary, mentre in caso di inerzia del contribuente l’Ufficio emetterà gli inviti a comparire e gli atti di irrogazione delle sanzioni che saranno però ridotte al 60% (anziché al 50%) per le attività per le quali è stato rilasciato il waiver o detenute o trasferite in Paesi Ue o SEE; per le attività fuori da tali ipotesi è invece prevista una riduzione al 85%.

L’opportunità di procedere con l’autoliquidazione andrà comunque valutata caso per caso poiché, in caso di errori nel calcolo e di versamenti insufficienti, saranno applicate sanzioni nella misura dal 3% al 10% delle somme non versate.

Ulteriore aspetto significativo riguarda l’emersione di denaro contante o di valori al portatore, che è subordinata al rilascio, da parte del contribuente, di una dichiarazione in cui si attesti che non derivano da condotte costituenti reati diversi da quelli tributari per i quali la presentazione dell’istanza di voluntary costituisce nuovamente causa di non punibilità.

Inoltre, è stato esplicitamente previsto che chi voglia far emergere anche tali disponibilità detenute in cassette di sicurezza debba provvedere all’apertura e all’inventario in presenza di un notaio che attesti il compimento dell’operazione in un verbale; inoltre, i contanti ed i valori al portatore dovranno essere depositati sino alla conclusione della procedura presso intermediari finanziari abilitati.

Infine, è stato introdotto il reato di emersione fraudolenta di attività finanziarie e patrimoniali, nonché di contanti, provenienti da reati diversi da quelli tributari in relazione ai quali la presentazione dell’istanza di disclosure è causa di esclusione della punibilità, per il quale è stata prevista la medesima punizione già determinata per il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero istituito dall’articolo 5-septies D.L. 167/1990.

In conclusione, la proroga della possibilità di far emergere i capitali detenuti in Paesi non collaborativi con sostanziali sconti sulle sanzioni rappresenta un’occasione conveniente per chi non ha aderito alla precedente versione della voluntary, anche alla luce dell’ampliamento dell’elenco dei Paesi collaborativi: vedasi la sottoscrizione, da parte di Bermuda e Russia, dell’accordo Ocse sullo scambio di informazioni obbligatorio in relazione alle multinazionali e delle ratifiche delle Convenzioni con Panama e con la Confederazione Elvetica nonché la recente entrata in vigore della Convenzione Italia-Città del Vaticano dello scorso 15 ottobre 2016.

Non è dato tuttavia sapere se il D.L. verrà convertito in legge con o senza modifiche o se, come già accaduto per la primissima versione della voluntary che, come qualcuno ricorderà, era stata approvata con il D.L. n. 4/2014, non verrà recepito dal Parlamento con conseguente probabile futura riproposizione di un’ulteriore (quarta) formula di disclosure.

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