In questi giorni le cronache nazionali testimoniano una reviviscenza, in parte determinata dall’aumento delle bollette relative alle utenze domestiche, delle proteste per il costante incedere dell’innalzamento dei prezzi dei carburanti.
La questione, per quanto strettamente ancorata all’incremento del costo del greggio sui mercati internazionali, ripropone un’annosa questione legata all’incidenza dell’imposizione, di matrice prevalentemente indiretta, sul prezzo dei carburanti.
In altri termini, per come oggi disegnato, il sistema impositivo dei prodotti energetici, con particolare riguardo alle accise e all’imposta sul valore aggiunto, in forza dell’applicazione di aliquote proporzionali alle basi imponibili individuate dalla normativa unionale e nazionale, va ad amplificare le oscillazioni dei prezzi acuendo i negativi effetti di qualsivoglia variazione in aumento.
Il contesto sopra tratteggiato è reso ancor più spigoloso dalle numerose pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, funzionali a disciplinare la legittimità di previsioni normative interne che prevedano casi di esenzione soggettiva.
Costituiscono emblematico esempio la riduzione dell’aliquota di accisa per il gasolio commerciale impiegato nel trasporto regolare di passeggeri e l’esenzione, addirittura, per il carburante destinato alle imbarcazioni private da diporto costituenti l’oggetto di un contratto di noleggio.
Le questioni sono state affrontate dalla Corte di Giustizia, con alterne e non sempre univoche posizioni applicative: nel caso ad esempio del gasolio destinato al trasporto di passeggeri, il Giudice unionale ha ritenuto non lesiva del principio di parità di trattamento l’esclusione della riduzione d’accisa nel caso di servizi di trasporto occasionali, questione che era stata rimessa all’attenzione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, decisa poi in via pregiudiziale dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza n. 59/2020, che ha confermato la conformità all’ordinamento europeo delle disposizioni di cui all’art. 24-ter del d.Lgs. 504/95.
Di diverso tenore la sentenza emessa il 16 settembre di quest’anno dall’Ottava Sezione della Corte di Giustizia Europea, la quale ha ritenuto l’esenzione d’accisa prevista per i carburanti destinati ad imbarcazioni da noleggio in conflitto con l’art. 14, par. 1, lett. c), della Direttiva 2003/96, che riserva invece l’esenzione dall’accisa alle utilizzazioni non commerciali: in altri termini, il richiamo sostanziale ed esclusivo della legislazione italiana alla sussistenza di un contratto di noleggio perché il noleggiatore possa usufruire di tali esenzioni, fortemente incidenti sul prezzo del carburante, non tiene in giusto conto la reale destinazione dell’imbarcazione, che – secondo il Giudice unionale – si differenzia profondamente tra consumatori finali e soggetti che a loro volta procedono all’utilizzo commerciale dell’imbarcazione.
Senza dunque smarrirci nella solita suggestiva riflessione sull’incidenza percentuale della tassazione al prezzo al litro praticato alla distribuzione, urge una ponderata considerazione sulle modalità di neutralizzazione del peso fiscale rispetto all’incremento dei prezzi delle materie prime, possibilmente procedendo in maniera sistemica e rifuggendo esenzioni e agevolazioni, peraltro caratterizzate da ondivaghe e non sempre coerenti applicazioni.