Il provvedimento sulla rottamazione dei ruoli contenuto nell’art. 6 del decreto legislativo n. 193 del 2016 il cui iter di conversione in legge è ancora in corso, in quanto si attende la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha subito alcune importanti quanto necessarie modifiche in sede di approvazione del disegno di legge n. 2595 in occasione della Seduta del Parlamento del 24 novembre scorso.
Tra le modifiche attese l’ampliamento dei ruoli rottamabili essendo stato previsto che “relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (rispetto alla previgente formulazione del decreto legislativo che limitava l’agevolazione ai ruoli presi in carico entro il 2015), i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Dunque, quanti intendano ricorrere al nuovo strumento di definizione agevolata varato dal Governo dovranno versare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, mentre resteranno non dovute le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti sui crediti previdenziali.
La disciplina prevede la possibilità di sanare la propria posizione debitoria con un unico versamento ovvero in modalità rateale; in quest’ultimo caso sulle rate a partire dal 1o agosto 2017 si calcoleranno gli interessi di dilazione
La norma prevede tempi ristretti di adempimento con completamento dei pagamenti entro il 2018 anche qualora il contribuente opti per la modalità di versamento rateale.
Infatti, la disposizione impone un massimo di cinque rate da versare di cui massimo tre rate dovranno essere corrisposte nel 2017 e massimo due nel 2018 con l’ulteriore preclusione che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute dovrà essere comunque versato nell’anno 2017 e il restante 30 per cento potrà essere corrisposto nell’anno 2018.
Tali preclusioni non operano se alla data di presentazione della richiesta di agevolazione erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell’avviso di accertamento.
Una formulazione che risponde ad una indubbia esigenza di “cassa” erariale.
Resta, infatti, il dubbio che tale strumento possa effettivamente essere risolutivo per quanti si trovino nella difficoltà finanziaria di non fronteggiare le pretese con l’adempimento spontaneo.
Si ritiene che possa essere utile risolvere situazioni caratterizzate dalla presenza di debiti contenuti piuttosto che di ingenti esposizioni per le quali il mero sgravio delle sanzioni unitamente alla ridotta tempistica di versamento anche rateale non è in grado di agevolare concretamente il rientro del debitore.
Per aderire i contribuenti interessati dovranno presentare un’apposita dichiarazione, entro il 31 marzo 2017, con la quale manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata su modello predisposto e reso disponibile sul sito di Equitalia.
Successivamente alla presentazione della dichiarazione e in ogni caso entro il 31 maggio 2017 l’Agente della riscossione, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
A seguito della presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e l’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non potrà avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non potrà neppure proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.
E’ stato anche previsto in sede di conversione che l’Agente della riscossione comunichi entro il 28 febbraio 2017 i carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento per evitare disparità di trattamento tra i soggetti già destinatari della notifica e quanti hanno già un ruolo a carico senza che sia stato loro ancora inviata la cartella.
Importante anche la previsione di cui al comma 13-bis della disposizione introdotta dal disegno di legge di conversione che chiarisce come: “la definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato”.