La riforma del Terzo Settore impone una riflessione in ordine alle opportunitàe alle opzioni offerte alle realtàDilettantistico-Sportive che animano il settore equestre.
Secondo l’ultimo bilancio di sostenibilitàpubblicato dal Coni, nel 2017, il “dilettantismo sportivo”vive di un numero complessivo di Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) e SocietàSportive Dilettantistiche (S.S.D.) pari a 121.815 soggetti e un totale di iscrizioni conseguite nella qualità di affiliate alle FSN, DSA ed EPS pari a 150.864.
Per tutte queste realtà, la scelta di entrare a far parte degli Enti del Terzo Settore, oltre ad avere in taluni casi natura vincolante e non opzionale, potrebbe determinare importanti ricadute circa il regime fiscale adottabile in tema di: trattamento dei compensi sportivi, prestazione a favore dei soci, accesso alle agevolazioni della L. n. 398/91.
La circolare 18/E, emanata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 1°agosto, all’approssimarsi della compiuta definizione del quadro normativo e regolamentare tracciato dalla Riforma, ha affrontato temi di assoluto rilievo per il mondo delle A.S.D. e delle S.S.D., chiarendo, almeno in parte, una serie di problematiche di carattere fiscale e amministrativo, che –in questa sede –si analizzeranno con particolare riguardo al loro probabile impatto sul mondo equestre.
La disposizione di matrice regolamentare in commento ha sottolineato, innanzitutto, il ruolo centrale del CONI, quale esclusivo garante dell’unicitàdell’Ordinamento Sportivo nazionale, al cui rilasciato riconoscimento ai fini sportivi il vigente quadro normativo subordina la possibilitàper ASD e SSD di accedere ai benefici fiscali di cui alla Legge n. 398/91.
Per esse, èbene ricordarlo, puòtrovare applicazione –sebbene in via eccezionale –anche la disposizione contenuta nell’art. 148 TUIR, co. 3, che prevede l’esclusione dalla base imponibile IRES delle attivitàsvolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di soci ovvero di altre categorie di soggetti normativamente individuati.
E’necessario in questa sede chiarire che le modifiche apportate dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS) riferite all’ambito soggettivo di applicabilitàdel regime agevolativo di cui alla Legge n. 398/91 troveranno applicazione solo a decorrere dal termine previsto dall’articolo 104, co. 2, del CTS, ovvero a decorrere dall’annualitàdi imposta successiva all’autorizzazione della Commissione Europea –chiamata a disporre in merito a talune disposizioni fiscali del medesimo codice–e comunque non prima del periodo d’imposta di operativitàdel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la cui istituzione ècontemplata dal medesimo menzionato Codice.
Da tale disposizione nasce la prima criticitàinterpretativa non chiarita dalla Circolare dell’Agenzia: se l’iscrizione nel registro degli ETS possa risultare alternativa o sostitutiva (in disparte le ricadute in termini fiscali di cui si diràappresso) rispetto all’affiliazione al CONI. Al riguardo, la risposta sembra negativa, in tal modo imponendo un doppio adempimento alla realtàsportivo-dilettantistica interessata.
Ancora, la disposizione di fonte regolamentare edita dall’Agenzia delle Entrate sottolinea come il regime agevolativo contemplato dalla Legge n. 398/91 riguardi esclusivamente le A.S.D. e le S.S.D. che, oltre all’attivitàistituzionale, esercitano anche un’attivitàcommerciale, connessa agli scopi istituzionali; quindi solo una parte limitata di tali realtàsportivo-dilettantistiche.
Esse, in ogni caso, laddove decidessero di iscriversi al Registro Nazionale degli ETS non potrebbero piùoptare néper le agevolazioni fiscali contemplate della Legge n. 398/91 e neppure per la speciale disciplina di cui al comma 3 del cennato art. 148 TUIR, in tema di “decommercializzazione”.
Per le A.S.D. che si iscriveranno nel registro ETS rimarrà, comunque, la possibilitàdi accedere ai benefici in materia di quote e contributi associativi nonchédei corrispettivi specifici (decommercializzazione generica), per effetto della sostanziale analogia dell’art. 79 del Codice del Terzo Settore rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 148 TUIR.
Si tratta di una possibilitàdi assoluto valore che –unitamente alle disposizioni di cui all’art. 85 del CTS (che contemplano un’agevolazione simile a quella di cui al citato art.148 co. 3, solo per quegli enti del terzo settore che siano “Associazioni di Promozione Sociale”)–potrebbe far propendere qualche particolare tipologia di ASD equestre per la scelta di entrare a far parte degli ETS.
Altra agevolazione cui dovranno rinunciare gli Enti che decideranno di registrarsi nel codice del Terzo Settoreèquella contemplata dall’art. 143, co.3, del TUIR che prevede che non concorrano a formare in ogni caso il reddito i contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni agli enti non commerciali per lo svolgimento convenzionato di attivitàaventi finalitàistituzionali degli enti stessi.
L’agevolazione in commento, sebbene limitata all’IRES, saràdisapplicata –a norma dell’art. 89, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo Settore –nei confronti di tutte le ASD e SSD che ambiscano alla qualifica di ETS.