Il d.lgs. n. 156 del 24 settembre 2015 ha attuato una profonda riforma dell’istituto dell’interpello la cui finalità, secondo le intenzioni del legislatore, è quella di rafforzare la collaborazione fra Amministrazione Finanziaria e contribuente.
I criteri direttivi dettati dalla legge di delega fiscale (Legge n. 23/2014) per la riforma dell’interpello erano: a) eliminare le forme obbligatorie di interpello; b) garantire maggiore omogeneità di disciplina fra le diverse forme di interpello, sia con riferimento alle finalità dell’istituto, che alla garanzia di tutela giurisdizionale e delle regole procedurali applicabili; c) assicurare maggiore tempestività nella redazione dei pareri.
L’art. 1 del d.lgs. n. 156/2015 ha riscritto l’art. 11 dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) sancendo il diritto di interpello del contribuente come principio statutario ed individuando quattro tipologie di interpello: ordinario, probatorio, anti-abuso e disapplicativo.
Il nuovo interpello ordinario vede ampliato il suo ambito applicativo, potendo essere proposto dal contribuente, non solo, come sinora previsto, quando le condizioni di oggettiva incertezza incidano sulla corretta interpretazione della norma tributaria (interpello ordinario interpretativo), ma anche quando lo status di incertezza riguardi la corretta qualificazione delle fattispecie (interpello ordinario qualificatorio). L’interpello ordinario “interpretativo” rimane sostanzialmente immutato nella natura in quanto il nuovo art. 11, comma 1, lett. a) dello Statuto del contribuente si limita a riformulare quanto già finora stabilito dallo stesso art. 11 dello Statuto: si tratta di un interpello di natura generale attivabile in relazione a qualsiasi disposizione tributaria che si presenti obiettivamente incerta nella sua applicazione alla fattispecie concreta e personale.
L’interpello ordinario “qualificatorio” è riferibile, invece, ad una situazione di obiettiva incertezza sulla qualificazione di una particolare fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alla medesima. Oggetto dell’interpello ordinario qualificatorio non è, quindi, la norma tributaria in sé considerata, ma la qualificazione della particolare fattispecie concreta di volta in volta rilevante. Non rientrano, tuttavia, nell’ambito applicativo dell’interpello “qualificatorio”, per espressa previsione di legge, né le ipotesi incluse nell’alveo della nuova procedura di ruling internazionale prevista dall’art. 1 del d.lgs. n. 147/2015, né quelle riconducibili alla nozione di “nuovo investimento” nell’accezione prevista dall’art. 2 del medesimo decreto n. 147/2015 per le quali è possibile attivare solo la procedura di interpello prevista dal medesimo decreto.
Va precisato che l’art. 11, comma 4, dello Statuto del contribuente precisa che non ricorrono le condizioni di obiettiva incertezza qualora l’Amministrazione Finanziaria abbia fornito la soluzione interpretativa per fattispecie corrispondenti a quelle prospettate dal contribuente mediante circolare, risoluzione, istruzioni o note rese pubbliche.
L’interpello probatorio può essere attivato dal contribuente ogni qualvolta lo stesso voglia ottenere un parere dell’Amministrazione finanziaria circa la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell’adozione di uno specifico regime fiscale, derogatorio rispetto a quello normalmente applicabile. Perché l’interpello probatorio sia validamente attivabile è necessario che la fattispecie concreta rientri in uno dei casi normativamente previsti e contenenti il richiamo esplicito all’interpello di cui all’art. 11, comma 1, lett. b) dello Statuto. Tali casi sono quelli attivabili con:
- le istanze di interpello in precedenza previste dall’art. 11, comma 13, della Legge n. 413/91 tese a fornire, in relazione alle operazioni intercorsi con imprese residenti in Paesi black list, la dimostrazione delle condizioni previste dall’art. 110 T.u.i.r.;
- le istanze concernenti la normativa in materia di CFC ex art. 167 T.u.i.r.;
- le istanze presentate ai sensi dell’art. 113 T.u.i.r. dagli enti creditizi per chiedere di non applicare il regime proprio della partecipation exemption alle partecipazioni acquisiste nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia;
- le istanze di interpello per la continuazione del consolidato domestico, ai sensi dell’art. 124 T.u.i.r. presentate in occasioni operazioni straordinarie generalmente interruttive del medesimo, tese a verificare che, anche dopo l’effettuazione di tali operazioni, permangono tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cuia gli artt. 117 e seguenti per l’accesso al regime;
- le istanze di interpello per l’accesso al consolidato mondiale di cui all’art. 132 T.u.i.r.;
- le istanze presentante dalle società non operative ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista dall’art. 30 della Legge 30 dicembre 1994 n. 724;
- le istanze previste ai fini del riconoscimento del beneficio ACE di cui all’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, in presenza di operazioni potenzailmente suscettibili di comportare indebite duplicazioni del beneficio ai sensi dell’art. 10 D.M. 14 marzo 2012.
L’interpello anti-abuso trae origine dalla nuova disciplina dell’abuso del diritto introdotta dal d.lgs. 5 agosto 2015 n. 128 che ha introdotto l’art. 10-bis nello Statuto dei contribuenti. Il comma 5 di tale norma prevede che il contribuente possa proporre interpello ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c) per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L’interpello anti-abuso potrà essere attivato dal contribuente anche per conoscere il parere dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle ipotesi di interposizione ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.p.r. n. 600/1973.
L’interpello disapplicativo sostituisce l’istanza finora prevista dall’art. 37-bis, comma 8, d.p.r. n. 600/73. Tale tipologia di istanza può essere presentata dal contribuente che voglia ottenere un parere circa la sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie (altrimenti applicabili) che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del contribuente. A tale fine dovrà dare prova che nella situazione concreta in cui si trova ad operare non possono realizzarsi gli effetti elusivi che la norma di volta in volta rilevante intende evitare. Tale tipologia di interpello è l’unica che nell’ambito della riforma riveste carattere di adempimento obbligatorio (seppure la relativa omissione non preclude la possibilità di far valere la sussistenza delle apposite circostanze esimenti in occasione di un eventuale accertamento amministrativo o, addirittura, in sede contenziosa). Nel caso di risposta negativa la nuova disciplina prevede espressamente la possibilità della sua impugnazione “differita”, ossia unitamente al ricorso avverso l’avviso di accertamento.