La responsabilità del professionista per l’illecito tributario

Il dovere di diligenza che incombe sul professionista è ricondotto dalla prevalente giurisprudenza nel parametro di adempimento di cui all’art. 1176, comma 2, c.c.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 13007/2016, aveva già avuto modo di chiarire come il dovere di diligenza del commercialista si traducesse tanto nell’obbligo di dare tutte le informazioni che possano essere di utilità per il cliente e che rientrano nell’ambito della competenza del professionista, quanto – tenuto conto della portata dell’incarico conferito – nell’onere di individuare tutte le questioni che esulano da detto ambito, e ciò allo scopo di consentire al cliente di prendere proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente.

Tale inequivocabile principio non ha tuttavia giovato alla risoluzione di altre molteplici pratiche applicazioni dei profili di responsabilità del commercialista, laddove ne risulti carente la richiesta diligenza, e ciò con specifico riguardo al sostanziale differente profilo di responsabilità del professionista, anche rispetto alle condotte del cliente, soggetto evidentemente privo delle necessarie competenze tecniche.

La questione viene in rilievo per effetto della progressiva affermazione, anche nell’ambito di rilevanti pronunce giurisprudenziali, della figura dell’autore mediato di illecito tributario, di cui all’art. 10 del d.Lgs. 472/97, nonché tenuto conto della amplificata applicazione della responsabilità penale per agevolazione colposa, di cui all’art. 40, comma 2, c.p., connessa alla sempre crescente responsabilizzazione della figura del commercialista, rispetto ad obblighi di impedire fattispecie evasive.

In ogni caso e venendo al cuore del presente contributo, di estremo interesse è la sentenza n. 10916/2020, con cui la Suprema Corte di Cassazione ha inteso estendere l’elemento soggettivo del dolo specifico di evasione ad un professionista che, quantunque estraneo al sistema fraudolento architettato, aveva indotto in errore una serie di società coinvolte in lavori di ristrutturazione, rilevatisi poi assistiti da fatture oggettivamente inesistenti.

La confusione generatasi in proposito è stata comunque alimentata dal progressivo allineamento del sistema sanzionatorio tributario a quello di matrice penalistica: d’altra parte, anche la figura dell’autore mediato risale al diritto penale, individuabile – all’infuori dell’ipotesi di concorso – nella condotta di chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore, determina la commissione di una violazione, in tal caso provocando una diretta risposta in termini sanzionatori in luogo dell’esecutore materiale.

Emblematico è il caso della certificazione dei crediti d’imposta, per i quali la figura del commercialista, ai sensi dell’art. 36 del d.Lgs. 241/97 e dei correlati articoli del D.M. 164/99, svolge un decisivo ruolo per l’attestazione della piena veridicità dei crediti d’imposta enunciati dalla società interessata, con la conseguente inevitabile chiamata in correità in tutti i casi in cui tali crediti si rivelino inesistenti.

La questione poi acquisisce singolare complessità se si tiene conto dell’evoluzione normativa e regolamentare in tema di divieto d’accollo in compensazione di debiti d’imposta e dei limiti ad operazioni di acquisizione di rami d’azienda che comportino, nella generale traslazione dei beni aziendali, la possibilità di usufruire di una posizione di credito erariale.

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L’obbligo degli Uffici di dare esecuzione alle sentenze tributarie

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 156/2015 all’articolo 67-bis del D.Lgs. 546/1992, tale previsione stabilisce che le sentenze delle commissioni tributarie (oggi, per effetto della Legge n. 130/2022, corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado) sono esecutive. Già anteriormente al D.Lgs. 156/2015, peraltro, la giurisprudenza di legittimità aveva sancito che l’efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi fosse già riconosciuta dal sistema. Essa doveva desumersi, oltre che dal generale rinvio effettuato dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile, e quindi anche all’articolo 282 c.p.c., anche sulla base dell’articolo 68 del menzionato D.Lgs. 546/92.

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