Con decreto del 06 novembre 2013 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione alle nuove misure in materia di rateazione delle cartelle di pagamento, previste dall’art. 52 D.L. 69/2013 (cd. “Decreto del fare”), che sanciscono la possibilità di ottenere una dilazione del debito anche decennale, chiarendo quali sono i presupposti per la concessione della rateizzazione e le modalità di calcolo delle rate.
La portata innovativa delle norme in commento è data dalla possibilità per il contribuente di ottenere un piano di rateazione – almeno teoricamente – sostenibile in considerazione del proprio reddito.
I piani di rateazione che possono essere accordati dall’agente della riscossione sono di quattro tipi:
– ordinario, con un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973);
– straordinario, con un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità (art. 19, comma 1 bis, del D.P.R. n. 602/1973);
– in proroga ordinario: in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, si può richiedere la proroga ordinaria per massimo 72 rate (art. 19, commi 1 e 1 quinquies, del D.P.R. n. 602/1973);
– in proroga straordinario: in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, si può richiedere una proroga straordinaria per massimo 120 rate (art. 19, commi 1 e 1 quinquies, del D.P.R. n. 602/1973).
Alla richiesta di concessione del piano di rateazione deve essere allegata la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni.
La “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” si può ravvisare, in via esemplificativa, nei casi di carenza temporanea di liquidità finanziaria, di stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio, di crisi economiche settoriali o locali, di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendali, di trasmissione ereditaria del debito a ruolo, o di scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi o contributi.
L’art. 19 D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.L. 69/2013, prevede che la “comprovata e grave situazione di difficoltà” sussista qualora ricorrano congiuntamente due condizioni in capo al contribuente, ossia l’accertata impossibilità di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario, nonché la solvibilità del medesimo contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
Secondo il D.M. del 06.11.2013 tali condizioni sussistono ex lege:
– per le persone fisiche e le ditte individuali, quando l’importo della rata del piano cd. ordinario risulta superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente calcolato sulla base dell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) contenuto nella certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
– per tutti gli altri soggetti, quando l’importo della rata del piano cd. ordinario risulta superiore al 10% del valore della produzione calcolato ai sensi dell’articolo 2425, nn. 1, 3 e 5 del codice civile (ricavi delle vendite e delle prestazioni più valore dei lavori in corso di ordinazione più altri ricavi o proventi), nonché quando l’indice di liquidità, ossia la somma di liquidità differita e liquidità corrente rapportata al passivo corrente, è ricompreso tra 0,50 e 1.
A tale scopo i contribuenti devono richiedere l’ISEE dal quale è possibile estrapolare l’indicatore della situazione reddituale (ISR) che è costituito dal reddito del nucleo familiare, incluso il reddito figurativo delle attività finanziarie al netto dell’eventuale canone di locazione. L’ISR deve poi essere mensilizzato, ossia diviso per 12, per poter essere confrontato con la rata mensile, determinata applicando le regole ordinarie.
La concessione del piano di rateizzazione tiene quindi conto del peso delle rate e delle risorse effettive del contribuente; sempre al fine di creare piani di rateazioni il più possibile adeguati alla situazione reddituale del debitore, è stata inoltre prevista una progressione del numero delle rate dei piani straordinari rapportata a redditi e fatturati, illustrata nelle tabelle allegate al decreto ministeriale, che riportano il numero massimo di rate ammissibili per ogni percentuale.
In particolare, la nuova progressività prevede per le persone fisiche e le ditte individuali semplificate l’accesso alle 120 rate con un rapporto che va oltre il 38,8%, mentre per gli altri soggetti l’ammissione ai piani straordinari di rateizzazione si realizza con un rapporto tra rata e valore della produzione al 19,40%.
Ad esempio, se il contribuente persona fisica ha un reddito mensile (considerato l’ISR) pari a 2.000 euro e la rata ordinaria ha un importo di 600 euro, il rapporto è pari al 30%: la tabella correla a tale percentuale un numero massimo di rate pari a 97.
Si ricorda che la rateazione straordinaria può essere accordata anche ai contribuenti che hanno già in essere piani di rateazione ordinaria, ove ricorrano le condizioni di legge.
Inoltre, è previsto che qualora non vengano ritenute sussistenti le condizione per essere ammessi al piano di rateazione straordinaria, può essere comunque richiesto il piano di rateazione ordinaria anche in proroga.