La produzione, in giudizio, della procura alle liti sana ex tunc l’irregolarità della costituzione

La Corte di Cassazione torna di nuovo a occuparsi della questione relativa alla validità della costituzione in giudizio in seguito all’omesso deposito della procura alle liti.

Nella fattispecie in esame, una società aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di un soggetto per il mancato pagamento da parte di quest’ultimo del finanziamento richiesto in seguito all’acquisto di un’auto.

Avverso il decreto ingiuntivo il debitore proponeva opposizione, deducendo il mancato perfezionamento dell’acquisto dell’autoveicolo. Il Tribunale adito rigettava l’opposizione.

Nel giudizio di appello, la Corte di Roma dichiarava la nullità dell’atto introduttivo per carenza di procura alle liti. Nello specifico, la Corte sottolineava che il difensore del debitore aveva dichiarato di agire in forza della procura a margine del ricorso per riassunzione nel giudizio di primo grado e di procura a margine dell’atto di appello.

Tuttavia, la costituzione era stata fatta con la “velina”, ma né a margine della medesima, né a margine della copia notificata alla società risultava il mandato “ad litem”.

Il debitore decideva di procedere con ricorso per Cassazione, eccependo, tra gli altri motivi, la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 2907 c.c. e 161, 182, 184 e 345 c.p.c. per non avere la Corte territoriale, in applicazione dell’articolo 182 c.p.c., assegnato un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio.

Sotto tale profilo, la Corte di Cassazione, riprendendo i principi enunciati nelle recenti pronunce (Cass. n. 11359/2014), ha rilevato la fondatezza delle eccezioni avanzate dal debitore.

Nello specifico la Corte ha precisato che: “ai sensi dell’articolo 182 comma 1 c.p.c., il giudice che rilevi l’omesso deposito della procura speciale alle liti, rilasciata ai sensi dell’articolo 83, comma terzo, c.p.c., che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest’ultima a produrre l’atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice dell’appello, sicché solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l’invito sia rimasto infruttuoso”.

Infatti, il Giudice non può dichiarare l’invalidità della costituzione in giudizio senza aver preventivamente invitato la parte a produrre, in corso di causa, la procura alle liti, ai sensi dell’articolo 182 comma 1 c.p.c.

L’invito può provenire dal Giudice istruttore o in mancanza dal collegio o anche dal giudice di appello. Qualora il documento venga prodotto nel giudizio di merito, l’irregolarità della costituzione viene sanata “ex tunc”.

Peraltro, con riferimento all’articolo 182, comma 2, c.p.c. le Sezioni Unite avevano affermato il principio secondo il quale anche detto comma, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L.69/2009, debba essere interpretato nel senso che “il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, è tenuto a promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando a tal uopo un termine alla parte che non via abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc” ( cfr. Cass. S.U. n.9217/2010).

Sulla base di quanto affermato nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha ritenuto di accogliere il ricorso, cassando la sentenza con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello.

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