Con la sentenza n.1284 del 18 gennaio 2013 la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la nota spese inviata dall’avvocato non è vincolante per il professionista che ne può spedire una di importo superiore se il cliente non l’ha accettata.
Nel caso di specie l’avvocato, dopo aver seguito una causa ereditaria, aveva inviato nel 1997 una prima parcella alla cliente per l’attività espletata del valore di circa 90 milioni e successivamente ne aveva spedita un’altra con un importo quasi raddoppiato. Al rifiuto della patrocinata di provvedere al relativo pagamento, il professionista chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per la liquidazione del proprio compenso.
L’assistita proponeva opposizione al decreto ingiuntivo che le intimava il pagamento della somma di lire 311.783.680 in favore dell’avvocato, deducendo di non dovere quanto richiesto stante la vincolatività per il professionista della precedente nota spese. Il convenuto si costituiva in giudizio osservando che la prima nota spese non doveva essere presa in considerazione in quanto erronea.
Il Tribunale di Cagliari respingeva l’opposizione e la decisione di quest’ultimo veniva confermata con sentenza n.313 del 23 settembre 2006 dalla Corte d’Appello di Cagliari, la quale motivava il rigetto dell’appello affermando che la prima nota spese non poteva essere vincolante per il professionista in quanto non era stata accettata dalla patrocinata ed in ogni caso l’avvocato, allegando di aver errato nella prima richiesta ad applicare la tariffa professionale, aveva validamente esposto le ragioni che lo aveva indotto ad inviare alla cliente una seconda nota spese di importo maggiore.
La ricorrente proponeva ricorso in Cassazione avverso a tale sentenza con atto notificato in data 11 dicembre 2006, denunziando “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, lamentando inoltre che la Corte d’Appello non aveva esposto le ragioni che avrebbero legittimato l’avvocato alla presentazione della seconda parcella di un importo notevolmente superiore a quella già emessa. Non solo : la cliente considerava la decisione viziata anche perché la Corte aveva omesso di trattare la questione relativa al parere espresso dal Consiglio dell’Ordine in merito alla seconda parcella dell’avvocato.
La Suprema Corte con la sentenza n.1284 del 18 gennaio 2013 ha reso definitiva la pronuncia della Corte d’Appello a favore del professionista.
Nello specifico la Corte d’Appello aveva disatteso la tesi della difesa che “rivendicava la vincolatività, per il professionista, della prima richiesta di parcella sulla base del rilievo che questa, che equivaleva ad una proposta, ex art. 1344 c.c., non essendo mai stata accettata dalla cliente, poteva essere validamente revocata dal legale”.
I giudici di secondo grado avevano considerato che il professionista aveva validamente motivato l’invio della seconda parcella per essere stata la prima erroneamente calcolata al di sotto dei parametri tabellari, avendo quest’ultimo applicato i valori corrispondenti al valore della quota della cliente invece che a quello dell’intero asse ereditario, errore che la Corte ha considerato effettivamente esistente, dal momento che l’avvocato aveva seguito direttamente la questione dell’individuazione della massa ereditaria.
Gli ermellini hanno considerato corrette le motivazioni asserite dalla Corte d’Appello e pertanto hanno rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente.
In particolare la Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione della sentenza impugnata fosse “ esauriente e coerente, sul piano logico, essendoci una perfetta corrispondenza tra premesse e conclusioni ed essendo state esposte in modo adeguato e congruo le ragioni che hanno indotto i giudici di merito a dar ragione al professionista.”