La prima parcella presentata dall’avvocato può essere sostituita da una seconda nel caso in cui questa non sia stata accettata dalla cliente.

Con la sentenza n.1284 del 18 gennaio 2013 la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito  che la nota spese inviata dall’avvocato non è vincolante  per il professionista che ne può spedire una di importo superiore se il cliente  non l’ha accettata.

Nel caso di specie l’avvocato, dopo aver seguito una causa ereditaria, aveva inviato nel 1997 una prima parcella alla cliente per l’attività espletata del valore di circa 90 milioni e successivamente ne aveva spedita un’altra con un importo quasi raddoppiato. Al rifiuto della patrocinata di provvedere al relativo pagamento, il professionista chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per la liquidazione del proprio  compenso.

L’assistita proponeva opposizione al decreto ingiuntivo che le intimava il pagamento della somma di lire 311.783.680 in favore dell’avvocato, deducendo di non dovere quanto richiesto stante la vincolatività per il professionista della precedente nota spese. Il convenuto si costituiva in giudizio osservando che la prima nota spese non doveva essere presa in considerazione in quanto erronea.

Il Tribunale di Cagliari respingeva l’opposizione e la decisione di quest’ultimo veniva confermata con sentenza n.313 del 23 settembre 2006 dalla Corte d’Appello di Cagliari, la quale motivava il rigetto dell’appello affermando  che la  prima nota spese non poteva essere vincolante per il professionista in quanto non era stata accettata dalla patrocinata  ed in ogni caso l’avvocato, allegando di aver errato nella prima richiesta ad applicare la tariffa professionale, aveva  validamente  esposto le ragioni che lo aveva indotto ad inviare alla cliente una seconda  nota spese di  importo maggiore.

La ricorrente proponeva ricorso in Cassazione avverso a tale sentenza con atto notificato in data 11 dicembre 2006, denunziando “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, lamentando inoltre che la Corte d’Appello non aveva esposto le ragioni che avrebbero legittimato l’avvocato alla presentazione della seconda parcella di un importo notevolmente superiore a quella già emessa. Non solo : la cliente considerava la decisione viziata anche perché la Corte aveva omesso di trattare la questione relativa al parere espresso dal Consiglio dell’Ordine in merito alla seconda parcella dell’avvocato.

La Suprema  Corte con la sentenza n.1284 del 18 gennaio 2013 ha reso definitiva la pronuncia della Corte d’Appello a favore del professionista.

Nello specifico la Corte d’Appello aveva disatteso la tesi della difesa che “rivendicava la vincolatività, per il professionista, della prima richiesta di parcella sulla base  del rilievo che questa, che equivaleva ad una proposta,  ex art. 1344 c.c., non essendo mai stata accettata dalla cliente, poteva essere validamente revocata dal legale”.

I giudici di secondo grado avevano  considerato che il professionista  aveva validamente motivato l’invio della seconda parcella per essere stata  la prima erroneamente calcolata al di sotto dei parametri tabellari, avendo quest’ultimo applicato i valori corrispondenti al valore della quota della cliente  invece che a quello dell’intero asse ereditario, errore che la Corte ha considerato effettivamente esistente, dal momento che l’avvocato  aveva seguito direttamente la questione dell’individuazione della massa ereditaria.

Gli ermellini hanno considerato  corrette le motivazioni asserite dalla Corte d’Appello  e pertanto hanno rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente.

In particolare la Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione della sentenza impugnata fosse “ esauriente  e coerente, sul piano logico, essendoci una perfetta corrispondenza  tra premesse e conclusioni ed essendo state esposte   in modo adeguato e congruo  le ragioni che hanno indotto i giudici di merito a dar ragione al professionista.”

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