Il presente intervento verte in tema di cancellazione dell’iscrizione relativa alla cessazione di una società a responsabilità limitata in liquidazione, che può essere richiesta dal liquidatore una volta “approvato il bilancio finale di liquidazione”, ex articolo 2495 C.C., nonchè approvata dal Giudice del Registro con decreto in caso in cui sia avvenuta “senza che esistano le condizioni richieste dalla legge”, ex articolo 2191 C.C.
Nel caso di specie, una società aveva proposto ricorso avanti il Giudice del Registro delle Imprese rilevando l’esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti con una società che aveva provveduto alla propria cancellazione e che, pertanto, questa era intervenuta in difetto dei presupposti di legge perché il bilancio finale presentava l’esistenza di attività non considerate ai fini della liquidazione.
Il Giudice adito con il provvedimento del 19 aprile 2016 ha accolto il ricorso, disponendo la cancellazione dell’iscrizione relativa alla cessazione della società in liquidazione.
Nello specifico il Giudice ha evidenziato che il liquidatore deve chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese una volta approvato il bilancio finale e che, a seguito di tale cancellazione, i creditori sociali, qualora non siano stati soddisfatti, possono opporre i loro crediti ai soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse come da bilancio finale da liquidazione. Tale possibilità può essere fatta valere anche nei confronti dei liquidatori nel caso cui questi ultimi abbiano tenuto una condotta colposa.
Sul punto, il Giudice del merito ha richiamato un principio enunciato dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, in seguito alla riforma del diritto societario attuata dal D. Lgs. 6/2003, con la sentenza n.6070/2013, secondo cui la cancellazione non comporta il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, ma si determina un fenomeno successorio per cui da un lato l’obbligazione della società si trasferisce ai soci e, dall’altro, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasmettono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Ciò detto, è stato posto l’accento sul fatto che l’iscrizione della cancellazione di società non è stata integralmente sottratta dalla nuova disciplina al regime generale previsto dall’articolo 2189 C.C. e dall’articolo 2191 C.C., in tema di cancellazione d’ufficio, per cui secondo il Giudice deve tuttora ritenersi sussistente sia il potere del Conservatore di verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione, sia la competenza del Giudice del registro a ordinare la cancellazione dell’iscrizione “avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge”.
Ebbene, lo svolgimento della fase liquidatoria ricade appunto tra i presupposti ex lege della cancellazione dal Registro e, per le società di capitali, l’estinzione “non consegue immediatamente al verificarsi di una causa di scioglimento, ma è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva”.
Sulla base di tali considerazioni il Giudice ha rilevato che, nel caso di specie, il liquidatore aveva informato il socio unico che non era stato possibile realizzare liquidità e pagare i debiti, suggerendo di procedere comunque alla cancellazione della società dal registro delle imprese proseguendo nell’incasso dei crediti e nel pagamento dei debiti.
Visto che dal bilancio sociale risultavano i crediti verso i clienti, verso l’erario e ulteriori disponibilità non oggetto di attività di recupero, nonché l’esistenza di poste debitore non soddisfatte e che il bilancio di liquidazione non poteva essere considerato finale, tali elementi ben potevano essere oggetto di verifica da parte non solo dell’ufficio del registro d’impresa, ma anche da parte del Giudice del registro.
Secondo il Giudice, infatti, l’esame sopra svolto “ha a oggetto la qualificazione dell’atto stesso per come depositato dal liquidatore in termini di bilancio finale di liquidazione sulla base di una verifica del tutto estrinseca, e dunque non di merito, in relazione alla contemporanea sussistenza di voci attive e passive”.
Pertanto, visto che il liquidatore non poteva limitarsi a dare mandato al socio al fine di proseguire nell’incasso dei crediti e nella dismissione dei cespiti della società, essendo tali attività proprie del liquidatore medesimo e che dal bilancio finale doveva evincersi l’esistenza di poste creditorie e debitorie, il bilancio presentato dalla società non era idoneo ad attestare la conclusione dell’iter liquidatorio.
Per tali motivi il Giudice ha ritenuto di disporre la cancellazione dell’iscrizione relativa alla cessazione della società a responsabilità limitata in liquidazione.