La prassi delle Dogane vincola all’omogeneità: la TARIC e le sue molteplici interpretazioni

La Tariffa Integrata Comunitaria e con i successivi interventi legislativi di modifica e adattamento imposti dall’andamento dei mercati internazionali e da specifiche esigenze palesate dagli Stati Membri è, oggi più che mai, il faro per una omogenea applicazione delle norme comunitarie.

Più nel dettaglio, in ossequio all’atto istitutivo della TARIC, pubblicato ad opera della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C103/3 in data 30 aprile 2003, la classificazione delle merci nella nomenclatura si effettua in conformità a specifiche regole, le quali tuttavia, nel caso di merci ritenute classificabili in due o più voci, impongono il rispetto di indicati principi tra cui quello che prescrive che “la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale” (cfr. estratto dal Titolo III, Regole Generali, A. Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura).

L’impresa interessata, oltre alla guida di tale incontrovertibile principio, può fare riferimento, nel caso di riclassificazioni operate dall’Autorità doganale, alla facile consultazione della banca dati TARIC presente sul sito dell’Agenzia delle Dogane, di libero accesso anche ad operatore non qualificato.

Ovviamente l’interlocuzione in caso di controversie non è sempre agevole e, per tale ragione, sempre più spesso le aziende si garantiscono l’omogenea applicazione delle regole in tema di classificazione doganale mediante istanza di Informazioni Tariffarie Vincolanti.

Al riguardo, è doveroso precisare che le I.T.V. sono decisioni amministrative di rilievo comunitario sull’applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità Doganali degli Stati Membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce con l’assegnazione del codice di Nomenclatura Combinata (N.C.) o TARIC.

L’I.T.V. costituisce, per costante orientamento della giurisprudenza unionale e interna, un punto di riferimento privilegiato per la decisione del giudice sull’esatta qualificazione delle merci (ex multiis, CTP Pavia, Sez. I, sentenza in data 31.12.2018, n. 562).

Sul punto, come bene specificato dalla giurisprudenza tributaria di merito, è necessario precisare che la classificazione di un bene dipende dalle sue caratteristiche oggettive e non necessariamente dal possesso di un ITV, il cui rilascio, altrimenti, sarebbe obbligatorio. Tuttavia, la I.T.V. (informazione tariffaria vincolante) — emessa dalla Sede centrale dell’Agenzia delle Dogane a seguito di richiesta presentata dal contribuente — pur non avendo efficacia retroattiva costituisce un punto di riferimento privilegiato per la decisione del giudice sull’esatta qualificazione della merce (CTP Milano, Sez. XXI, sentenza in data 31.12.2012, n. 361).

In ossequio ad uno dei fondamentali principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la nota sentenza n. 495/95, qualora nell’ambito di una controversia relativa alla classificazione tariffaria di una determinata merce pendente dinanzi ad un giudice nazionale, venga prodotta un’ITV relativa ad una merce analoga e rilasciata ad un terzo rispetto alla detta controversia dalle autorità doganali di un altro Stato membro, e il detto giudice ritenga erronea la classificazione tariffaria operata con tale ITV, questi, ai fini della esclusione della sussistenza di circostanze che impongano di sottoporre la questione ad interpretazione della Corte, deve

adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all’interno della Comunità”.

In altri termini, l’esistenza di un’ITV deve indurre il detto giudice ad essere particolarmente attento nella sua valutazione relativa ad un’eventuale assenza di ragionevole dubbio in merito alla corretta applicazione della NC, tenendo conto, segnatamente, dei tre elementi di valutazione sopra menzionati.

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