L’istituto della transazione fiscale, come noto ancorato alle procedure concorsuali funzionali a prevenire il fallimento dell’impresa, ha subito di recente numerose riforme, la più importante delle quali risiede nella novità introdotta dalla Legge 159/2020, secondo cui il Tribunale procede all’omologazione del piano relativo alla domanda di concordato preventivo (o di accordo di ristrutturazione) anche nel caso di voto inespresso dal parte del Fisco ovvero di esplicito diniego ad opera del creditore pubblico.
Si tratta di quello che la dottrina definisce “cram down fiscale”, nomenclatura intorno a cui si è sviluppato un acceso dibattito teso ad evidenziare le differenze (se sussistenti) tra le due descritte ipotesi.
Con la Circolare 34/E dello scorso 29.12.2020, l’Agenzia delle Entrate ha, ripercorrendo gli istituti del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione del debito, provato a chiarire la nuova disciplina della transazione fiscale, nel caso di indisponibilità del credito erariale.
Il prefato documento di prassi, tuttavia, non ha risolto le molteplici spinose questioni, che si sono riproposte – in tutta la loro cogente tragicità – all’attenzione delle Corti di merito, le quali faticano ad individuare una omogenea interpretazione della norma.
In proposito, si ritiene di pertinente interesse la sentenza n. 34/2021, emessa lo scorso dicembre dalla Corte d’Appello di Lecce, mediante la quale è stato chiarito come, ai fini della legittima applicazione del meccanismo di cram down, sia necessaria la contemporanea sussistenza di due circoscritti presupposti: il primo, inerente alla mancata adesione, ad opera dell’Amministrazione Finanziaria, alla proposta di soddisfacimento ricevuta dal debitore; il secondo, afferente alla convenienza della proposta rispetto all’ipotesi liquidatoria.
Il Giudice salentino ha tuttavia avuto modo di precisare come la legittima operatività del cram down in caso di indisponibilità del creditore pubblico possa legittimamente operare a patto che l’invio della proposta di transazione fiscale sia ossequiosa dei termini normativamente sanciti, consentendo all’Amministrazione Finanziaria una ponderata valutazione ai fini dell’adesione, in difetto della quale la procedura di cram down non può ritenersi accessibile.
Caratterizzata da ancor maggiore interesse è la pronuncia della Corte di Cassazione n. 7296/2022, con cui i Giudici di legittimità hanno precisato che la transazione fiscale costituisce uno strumento attraverso cui può ritenersi integrato il versamento dell’imposta contestata in sede penale, lasciando tuttavia qualche residua perplessità in ordine all’applicabilità delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 12-bis e 13 del D.Lgs. 74/2000.